Sentenza 2 agosto 2007
Massime • 1
In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro sussiste anche quando la posta ha un valore minimo: va escluso invece quando tale valore sia del tutto irrilevante (Nella fattispecie la Corte ha giudicato ragionevole la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto costituire lucro apprezzabile un guadagno di 15 euro conseguito attraverso il gioco del videopoker).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/08/2007, n. 33253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33253 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 02/08/2007
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 20
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 23014/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'8 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Firenze;
udita nella Pubblica Udienza del 2 agosto 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 marzo 2006 il giudice del Tribunale di Pistoia dichiarò RI RO colpevole del reato di cui all'art. 718 c.p., per avere, quale collaboratore di un esercizio commerciale,
esercitato attività di giuoco d'azzardo pagando in denaro le vincite conseguite ai videopoker installati, e lo condannò alla pena di mesi due di arresto e di Euro 250,00 di ammenda, con la sostituzione della pena detentiva con quella di Euro 2.250,00 di ammenda, mentre lo assolse dal contestato reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 718 c.p.. Lamenta che la Corte d'appello ha acriticamente ed automaticamente ritenuto integrato il reato de quo solo in ragione del tipo di apparecchio sequestrato (videopoker) senza verificarne la concreta sussistenza degli elementi costitutivi, ma limitandosi a considerare esclusivamente gli elementi costitutivi della diversa fattispecie di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.). Invero, a differenza di quest'ultimo, il reato di cui all'art. 718 c.p., richiede la concreta sussistenza sia del fine di lucro sia della totale o quasi totale aleatorietà della vincita o della perdita effettuate. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che sussista il fine di lucro solo quando si tratti di somme di non tenue valore economico e comunque solo quando la vincita superi il limite fissato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, altrimenti non è ravvisabile un concreto fine di lucro. 2) osserva che il 12 agosto 2007 si verificherà la prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, ai sensi dell'art. 721 c.p., si ha giuoco di azzardo, proibito dall'art. 718 c.p., quando l'abilità del giocatore ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna ed al caso, per determinare la vincita (elemento dell'alea) e sussiste un fine di lucro, inteso come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante (Sez. 3^, 24 ottobre 2002, n. 42519, Coviello, m. 223.203). Nella specie, la sentenza impugnata ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione, osservando innanzitutto che si trattava di un apparecchio che riproduceva il giuoco del poker, e come tale di un apparecchio per il giuoco d'azzardo il cui funzionamento è indiscutibilmente aleatorio, dal momento che opera secondo un codice elettronico ignoto al giocatore.
Quanto al fine di lucro, deve osservarsi che la sentenza citata dal ricorrente non afferma affatto che, nel caso di apparecchi elettronici per il giuoco d'azzardo, un concreto fine di lucro ai sensi dell'art. 721 c.p., sarebbe ravvisabile esclusivamente qualora la vincita superi i limiti fissati attualmente dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, per gli apparecchi da trattenimento,
e cioè - secondo il ricorrente - l'importo di Euro 100,00, dovendosi altrimenti presumere l'esiguità della vincita, ma al contrario afferma che deve ritenersi senz'altro sussistente la finalità di lucro, anche a prescindere dalle condizioni economiche del giocatore, quando la vincita supera i suddetti limiti, senza però escludere che la finalità di lucro sia ravvisabile anche qualora detti limiti non siano superati, sempre che si tratti di una vincita avente un apprezzabile valore economico, e cioè che non sia di un valore talmente tenue da servire solo a finalizzare il giuoco al mero divertimento e da escludere il perseguimento di un guadagno. Del resto, anche la sentenza della Sez. 3^, 6 dicembre 2006, n. 15046/07, Di Silvestro, m. 236.330, ha affermato che, nel caso di videopoker, il fine di lucro è sempre integrato quando l'apparecchio consente - come nel caso di specie - vincite in denaro che superino di dieci volte il costo della partita.
In ogni caso, per costante giurisprudenza di questa Corte, il fine di lucro ai sensi dell'art. 721 c.p., va inteso come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile, e può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.
Nel caso il esame il giudice del merito ha accertato che il giocatore aveva ricevuto, come compenso per aver vinto la partita, la somma di Euro 15,00, ed ha ritenuto che tale somma non fosse di valore totalmente irrilevante e che quindi fosse idonea a rappresentare un guadagno economicamente apprezzabile. Ritiene il Collegio che si tratta di una valutazione in fatto che non può considerarsi manifestamente illogica e che non può pertanto essere censurata in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile perché con il ricorso per Cassazione non è consentito eccepire la prescrizione del reato che si verifichi solo dopo l'emissione della sentenza impugnata. In ogni modo il termine di prescrizione a tutt'oggi non è ancora decorso, ma si maturerà solo il 12 agosto 2007.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 agosto 2007. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007