Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15272 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Incidente SEZIONE TERZA CIVILE stradale 1 5272/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11670/00 Dott. FR SABATINI Presidente Dott. Fabio MAZZA Rel Consiglier Consigliere 31031 tron. Dott. Giovanni Battista PR I Consigliere Rep. $40.32 Dott. Alfonso SPIRITO Consigliere Ud. 05/06/03Dott. Angelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del Commissario liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IE NI, IE AN, IE PP, IE AN, IE CONCETTINA, IU SA, IU CE NT;
2003 - intimati 1299 avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 30/12/99 e depositata il 29/02/00 (R.G. 48/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il giorno 5.10.1974 si verificava in territorio di Palmi un incidente stradale per investimento del pedone SI AT da parte di IU IO ' alla guida di una vettura Fulvia di proprietà di IU FE IO ed assicurata presso la comp. IR Lo SI decedeva in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente e la moglie, RO CE e figli, SI LA , EN, CO, SE e FR convenivano in giudizio , avanti al Tribunale di Palmi i due IU e la comp. IR onde sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni loro de- rivati dall'evento dannoso. Esponevano che con sen- tenza penale irrevocabile IU IO era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo e condannato al risarcimento del danno in loro favore M ' nella misura del 50% stante il concorso del pedone in ' pari misura. Si costituiva soltanto la comp. IR che 2 chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta pre- scrizione e in subordine contestava l'ammontare del ' ' con sentenza richiesto risarcimento. Il giudice adito , 20.12.1993, condannava tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di lire 15.000.000, oltre rivalutazione ed interessi legali. La ' lamentando anche comp. IR proponeva appello l'erroneità della stabilita decorrenza della rivaluta- zione e degli interessi. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 29.2.2000, accoglieva l'appello sul predetto punto nei soli confronti della compagnia e lo rigettava nel resto. Avverso tale sentenza la SOC. IR propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. Gli intimati non hanno svolto difese. Motivi della decisione Con il promo mezzo di gravame la comp. IR lamenta la violazione degli artt. 2056 cc. e 115 e 116 cpc. ' sull'assunto secondo cui il giudice a quo avrebbe li- quidato il danno patrimoniale in mancanza di prova cir- ca il reddito di SI AT La censura non me- rita accoglimento. La corte del merito ha rilevato che il defunto SI percepiva , oltre al trattamento di quiescenza, anche un reddito derivante da attività lavo- 1 rativa autonoma consistente nel disbrigo di pratiche amministrative e fiscali e ha reso sul punto adeguata 3 ' cosicché la censura si appalesa come in- motivazione cidente nel merito della decisione attraverso la valu- tazione di parte delle risultanze processuali. Con il secondo mezzo di gravame la SOC. ricorrente $ lamenta la violazione dell'art. 18 L. 990/69, nonché insufficiente motivazione sul punto decisionale relati- vo alla rivalutazione e agli interessi, che sarebbero stati liquidati oltre il massimale di polizza sull'inesistente presupposto di mala gestio da parte dell'assicuratore. Osserva che la fattispecie era tale da giustificare ogni cautela da parte di essa società , giacché fu necessario attendere l'esito del processo l'accertamento del concorso di colpa della penale e del quale non tennero conto gli eredi nel vittima formulare la domanda di risarcimento. La censura non merita accoglimento. La corte del merito, a fondamento H della ritenuta mal gestio, ha rilevato che la richiesta di risarcimento fu successiva alla pronunzia della sen- tenza penale di primo grado e che ad essa fu allegata tale sentenza che accertava il concorso di colpa ed ha ritenuto pertanto che il petitum originario della domanda di risarcimento fosse limitato al concorso di colpa posto a carico del IU. Tale capo della de- cisione è quindi confortato da adeguata e razionale mo- tivazione e il contrario assunto della soc. ricorrente 4 si risolve in censura di merito. Il ricorso deve essere quindi rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l'intimato non ha svolto difese.
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 5.6.2003. Il Cons. est. Il Presidente Furuses. butici Depositata in Cancelleria 13 UIT. 2003 VENERE C1 Doitasa Maria Aiello