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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore BARBARO CARMELO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1972/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N 4 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008694406000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6350/2025 depositato il 29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.1.2024 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA Ricorrente_1ENTRATE, , con il patrocinio dei difensori nominati, proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239008694406000 comunicata in data 23.11.2023 limitatamente alla somma complessiva di Euro 18.539,26 di cui euro 5.242,85 sottesi alla cartella di pagamento n. 09420190005634376000 per IRPEF e sanzioni anno 2015. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della pretesa per non essere mai stata notificata la cartella anzidetta e l'avviso presupposti e quindi estinta per decadenza/prescrizione la pretesa. AdER restava intimata. Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE e opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto, della cartella, cui era seguita pura la notifica di altri avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite All'udienza camerale di trattazione del 16.1.2025 la Corte rilevava che la difesa ricorrente, con memoria in data 3.1.2025, aveva dichiarato (e provato con il certificato di morte) il decesso del ricorrente;
quindi dichiarava l'interruzione del giudizio. Fissata nuovamente la trattazione del ricorso dopo il decorso del termine di legge, all'odierna udienza camerale, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre prendere atto che nessuna delle parti ha provveduto, nei termini di legge, alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del ricorrente originario. Se ne deve far conseguire, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti. Le spese restano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.-
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore BARBARO CARMELO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1972/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N 4 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008694406000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6350/2025 depositato il 29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.1.2024 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA Ricorrente_1ENTRATE, , con il patrocinio dei difensori nominati, proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239008694406000 comunicata in data 23.11.2023 limitatamente alla somma complessiva di Euro 18.539,26 di cui euro 5.242,85 sottesi alla cartella di pagamento n. 09420190005634376000 per IRPEF e sanzioni anno 2015. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della pretesa per non essere mai stata notificata la cartella anzidetta e l'avviso presupposti e quindi estinta per decadenza/prescrizione la pretesa. AdER restava intimata. Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE e opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto, della cartella, cui era seguita pura la notifica di altri avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite All'udienza camerale di trattazione del 16.1.2025 la Corte rilevava che la difesa ricorrente, con memoria in data 3.1.2025, aveva dichiarato (e provato con il certificato di morte) il decesso del ricorrente;
quindi dichiarava l'interruzione del giudizio. Fissata nuovamente la trattazione del ricorso dopo il decorso del termine di legge, all'odierna udienza camerale, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre prendere atto che nessuna delle parti ha provveduto, nei termini di legge, alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del ricorrente originario. Se ne deve far conseguire, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti. Le spese restano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Spese compensate.-
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)