Articolo 4 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 luglio 1989
Art. 4. 1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'articolo 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio. 2. Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza. 3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio. 4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministero della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unita' ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga. 5. Salvo quanto disposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccoglibilita' della domanda di contributo; l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo. 6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. 7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformita' e' verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile puo' concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilita annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile. 8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. 9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse. 10. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente