Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15579 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ACOM NITARIO1 55 7 9 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE to T SIONE ITTADINO SEZIONE PR. MA Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistratri - Presidente R.G. N. 10718/01 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 31735 Cron. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud. 13/05/2003 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YN WI AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CENTAURI 24, presso l'avvocato STEFANO SALA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BASSU, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro PREFETTO DI SASSARI in persona del Prefetto tempore, pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li 2003 rappresenta e difende ope legis;
1241 controricorrenti - avverso il decreto del Tribunale di SASSARI, depositato il 21/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 17.2.2001 veniva notificato a BC WI AR, cittadina extracomunitaria, unitamen- te all'intimazione al rilascio del territorio naziona- le, decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Sassa- ri. Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso la BC lamentando: a) la nullità del provvedimento di espulsione e della relativa notifica in quanto contenenti motivazio- ni non coincidenti, tali da violare il diritto di dife- sa;
b) l'illegittimità del provvedimento in quanto non preceduto dall'avviso di inzio del procedimento ammini- strativo ex art. 7 L. 241/1990; c) la contaddittorietà della motivazione esposta nella notifica zione che faceva riferimento al decorso 2 del termine di permanenza nello Stato mentre il decreto espulsione si fondava sul diniego di rinnovo del per- messo di soggiorno;
d) violazione dell'art. 13 comma 9 T.U. n 286/1998, stante l'erronea indicazione dell'autorità avanti alla quale era possibile presentare ricorso;
e) illegittimità del decreto impugnato per essere il provvedimento impugnato già annullato dal- stato 1'A. G. e pedisseguamente riprodotto dal Prefetto. Con decreto in data 21.3.2001 il Tribunale di Sas- sari respingeva il ricorso. Per la cassazione del decreto del Tribunale, propo- ne ricorso, fondato su cinque motivi, EB Wiolet- ta AR. Resiste con controricorso il Prefetto di Sassari. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume la EB che, ai sensi degli artt. 2 com- ma 6 e 13 comma 7 del T.U. In 286/1998, il provvedimento di espulsione e il conseguente atto di intimazione le dovevano essere comunicati tradotti in lingua a lei co- nosciuta o, se impossibile, in lingua inglese francese o spagnola. Nel caso in esame solo il provvedimento di intima- 3 zione è stato reso nelle lingue indicate mentre il de- creto di espulsione le è stato notificato in lingua italiana, in violazione quindi delle norme su indicate. Il motivo è inammissibile in quanto motivo nuovo proposto per la prima volta nel giudizio di legittimi- tà. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce l'il- legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 6 T.U. n 286/1998 nella parte in cui consente la traduzione an- che e solo sintetica dei provvedimenti di espulsione. L'eccezione di illegittimità costituzionale del ri- chiamato art. 2 T.U. In 286/1998 è manifestamente infon- data e va pertanto respinta. Invero, a prescindere da ogni considerazione in me- rito all'omessa indicazione delle norme della Costitu- zione che risulterebbero violate, va considerato che ciò che rileva è che la sintesi sia esauriente nei sin- goli casi, posto che una riproduzione insufficiente del decreto di espulsione renderebbe invalido il provvedi- mento di intimazione, con conseguente annullamento dello stesso ed obbligo della sua ripetizione da parte delle autorità competenti. Pertanto nessuna violazione del diritto di difesa è individuabile nella riproduzione sintetica del provve- dimento di espulsione nell'intimazione al rilascio del 4 territorio, potendo tale violazione concretizzarsi solo nell'ipotesi di una riproduzione errata ° insufficien- te, vale a dire nella fase applicativa della legge men- tre immune da vizi deve ritenersi la norma nel suo im- pianto astratto. Anche il secondo motivo va respinto. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto "sostanzialmente corrispondente" la motivazione posta a base del provvedimento espulsivo rispetto alla motiva- zione riportata nel provvedimento di intimazione al ri- lascio del territorio nazionale. Infatti non vi è nessuna corrispondenza sostanziale E fra l'obbligo di abbandonare il territorio dello Stato, essendo scaduto il permesso di soggiorno e l'afferma- y w o k s j zione che avendo la cittadina extracomunitaria già usu- fruito del permesso di soggiorno per motivi di turismo di tre mesi, nel corso di sei mesi dall'ingresso nel paese, alla scadenza non ha lasciato il territorio na- zionale, posto che in quest'ultimo caso la straniera avrebbe potuto richiedere un nuovo permesso di soggior- no, sia pure per motivi diversi da quelli di turismo. Il motivo è inammissibie e va pertanto disatteso. Invero trattasi di censura di merito con la quale la ricorrente prospetta una realtà parzialmente diversa 5 da quella ritenuta dal Tribunale che ha accertato che il provvedimento di intimazione oltre a riportare in maniera sufficientemente dettagliata il contenuto del decreto di espulsione conteneva anche la precisazione che la straniera si era trattenuta in Italia dopo la scadenza del permesso di soggiorno e che il permesso di soggiorno per turismo ha la validità di tre mesi nel corso di sei mesi, richiamando la normativa relativa al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Con il quarto motivo la ricorrente impugna il de- creto del Tribunale per non avere ritenuto sussistente la violazione dei diritti di difesa a seguito del- 1'omesso invio dell'avviso di inzio del procedimento amministrativo di espulsione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Si osserva che la Corte suprema di cassazione ha più volte precisato che l'avviso di inizio del procedi- mento amministrativo non deve essere inviato nella sog- getta materia "stante la specialità della stessa in re- lazione sia a motivi di ordine pubblico che di sicurez- za dello stato ad essa sottesi". ( ex plurimis Cass. civ. sez. I 9.11.2001 n 13874 ). A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare con- tinuità, non avendo la ricorrente addotto motivi che giustifichino un mutamento di giurisprudenza. 6 Con il quinto motivo la ricorrente rileva omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della motivazione. Osserva la EB che il decreto di espulsione era stato già oggetto di precedente decisione del Tri- bunale di Sassari che aveva accolto l'impugnazione che erroneamente quindi il giudice di merito ha ritenu- to che ben poteva il Prefetto confermare l'originario provvedimento impugnato in base al generale principio di autotutela, ritenendo persistenti i presupposti di legge. Anche ritenendo persistenti i presupposti di legge il Prefetto avrebbe dovuto emettere nuovo decreto di espulsione, ciò quanto meno per ragioni di certezza del diritto. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. Invero il giudice di merito ha ritenuto che nel primo giudizio era stata dichiarata solo la nullità della notifica del decreto e non anche del decreto, sicchè non risulta sia stata impugnata dalla ricorrente la effettiva statuizione sulla quale si fonda la deci- sione del Tribunale. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di legitti- mità di cui euro 1000/00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 13.maggio.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni Losavio) (Mario Adamo) Гозний Mario Money CORTE SU C AZIONE ner Civille CANCELLIERE Deposits Cancelleria Andrea Blanchi IL CANCELLIERE 8