Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini dell'osservanza dell'art. 35 Ord. pen., secondo il quale i reclami possano essere presentati "anche in busta chiusa", è sufficiente che la missiva non sveli il suo contenuto a persone che non ne siano destinatarie, non essendo invece necessario che essa debba essere effettivamente conservata in una busta non aperta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2012, n. 26152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26152 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/06/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1908
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 6436/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ES N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 5244/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 02/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PO Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 02.09.2010 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava il reclamo proposto da AL AT sul rilievo che il detenuto non avrebbe potuto inviare un reclamo ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. senza che esso fosse inserito in una busta.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo errata applicazione della legge che non imponeva necessariamente l'uso della busta per inviare reclami.
3. Con atto depositato ex art. 123 c.p.p. in data 27.09.2011 l'AT ribadiva le sue tesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nel termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero non è corretta l'interpretazione data dal Magistrato di Sorveglianza alla norma in questione che prevede la possibilità che i reclami possano essere inviati "anche in busta chiusa", allo scopo evidente di garantire la riservatezza del contenuto, ma non impone di certo che i reclami debbano essere inviati di necessità all'interno di una busta. In definitiva la "busta chiusa" non è in alternativa ad una "busta aperta" che si renda comunque necessaria, ma in alternativa ad una missiva aperta, in quanto anche non contenuta in una busta. Non vi sono ragioni, invero, ne' testuali, ne' di sistema, per accedere all'interpretazione formalistica e restrittiva adottata dal Magistrato di Sorveglianza nel provvedimento impugnato. Si impone dunque annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice a quo che, esclusa la ragione addotta, prenda in esame nel merito il reclamo prodotto dall'anzidetto detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 20 Giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012