Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Il Gip è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio anche quando, richiesto dell'archiviazione, ritenga di dover ordinare al P.M. lo svolgimento di ulteriori investigazioni. Ne consegue che è ricorribile in sede di legittimità il provvedimento emesso dal Gip a fronte della richiesta di archiviazione il quale non abbia adottato l'invocato provvedimento ed abbia disposto "de plano" ulteriori indagini, così di fatto eludendo il termine previsto per il completamento delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 36272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 43
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 7642/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA GI;
contro il decreto in data 8 agosto 2002 del G.I.P. del Tribunale di Sanremo.
Visti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Giudice procedente.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
LV GI, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 323 c.p., ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo, aderendo alla richiesta del locale Pubblico Ministero, che nel richiedere l'archiviazione del detto procedimento penale aveva segnalato l'incompiutezza delle indagini compiute e quelle che si sarebbero potute fruttuosamente esperire e, quindi, prospettato il possibile rigetto della richiesta con contestuali disposizioni in ordine alle indagini ulteriori, ha respinto la cennata richiesta di archiviazione fissando un termine di sei mesi per il compimento delle altre indagini.
Il ricorrente denuncia la violazione degli art. 409, 2 comma, e 406 c.p.p., nonché l'abnormità del provvedimento, essendosi provveduto de plano, senza passare attraverso l'ineludibile vaglio del GIP, così privando l'indagato della possibilità di instaurare un contraddittorio, e, per altro verso, di fatto prorogando illegittimamente di sei mesi il termine massimo di durata delle indagini preliminari scaduto sin dal 16 aprile 2002. Con memoria in data 6 dicembre 2002 il Pubblico Ministero procedente ha rappresentato l'inammissibilità dell'impugnazione non soltanto perché il sesto comma dell'art. 406 c.p.p. non prevede alcun rimedio contro il provvedimento con cui viene respinta una richiesta di archiviazione, ma anche poiché non è ravvisabile la denunciata abnormità, rientrando la disposizione adottata nei poteri del Giudice richiesto e potendo la stessa essere presa anche una volta scaduti i termini di cui agli art. 405 e 407 c.p.p., da riferire non al compimento delle ulteriori indagini disposte dal G.I.P. ma a quelle autonomamente espletate dal Pubblico Ministero. A sua volta il LV ha ribadito con memoria in data 8 gennaio 2004 le proprie doglianze.
Il ricorso è fondato.
Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 409 c.p.p., nel caso in cui non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, il G.I.P. è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio, che va celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 dello stesso codice. L'inosservanza delle forme indicate comporta la nullità del provvedimento eventualmente adottato de plano.
Come risulta chiaramente dalla lettera dell'art. 409, che non prevede deroghe, il Giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza camerale anche quando ritenga di dovere ordinare al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori investigazioni.
Non ignora il Collegio che secondo un filone interpretativo ed alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni, che impedisce di estendere analogicamente l'esperibilità del mezzo d'impugnazione ^previsto, come si sostiene, solo per l'ordinanza di archiviazione ex art. 409 c.p.p., dovrebbe essere esclusa la possibilità del ricorso per Cassazione contro il provvedimento, di natura interlocutoria e di mero impulso processuale, con cui il giudice, respinta la richiesta di archiviazione, indica il supplemento d'indagini. Tuttavia non si può tralasciare di rilevare che la violazione delle norme sul contraddittorio, in ordine all'udienza in Camera di consiglio, integra una nullità di ordine generale rilevabile sub specie di legittimità a norma del 1 comma, lett. e), dell'art. 606 c.p.p., per cui nell'evenienza in esame, la cui accettazione passiva da parte dell'ordinamento processuale farebbe nascere dubbi di legittimità costituzionale, il sesto comma dell'art. 409 del codice di rito deve essere letto nel senso che è ricorribile per le ipotesi ivi previste ogni provvedimento emesso a fronte della richiesta di archiviazione, e, quindi, anche quello con cui il giudice, richiesto dell'archiviazione, non abbia adottato l'invocato provvedimento e abbia disposto, peraltro de plano, ulteriori indagini, così di fatto eludendo il termine previsto per il completamento delle indagini preliminari.
Si impone quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004