Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
L'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 23 marzo 1983,n.77, istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare, deve essere applicata sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili, tenendo conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10471 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAS ASSET MANAGEMENT SPA già GESTIRAS SPA, in persona del legale rappresentante e Vice Presidente Aldo Messa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MOCCI VITTORIO, difesa dall'avvocato ZECCA EMILIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 158/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ZECCA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o eventuale rinvio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 gennaio 1985, il Ministero delle Finanze emanò un comunicato stampa, diffuso da tutti i quotidiani, nel quale si precisava che "nell'ipotesi in cui il fondo comune (d'investimento mobiliare) si sia costituito in corso d'anno, il valore netto cui commisurare l'imposta (sostitutiva) da versare, va calcolato facendo la media dei valori netti mensili sulla base dei mesi per i quali è insorto l'obbligo della redazione delle situazioni di fine mese di cui alla lettera d) dell'art. 9 della legge (23 marzo 1983 n. 779)". Ad avviso del Ministero, quindi, la norma predetta doveva essere applicata senza tenere conto del periodo di effettiva operatività del fondo, escludendosi in particolare qualsiasi ragguaglio all'anno sia per l'imponibile sia per l'aliquota (0,25%).
Mancando solo sei giorni alla scadenza del termine per il pagamento, la TI S.p.A., società avente per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni, la cui raccolta aveva iniziato in data 29 giugno 1984, al fine di evitare le previste sanzioni, provvide a versare, in luogo e vece dell'importo (lire 124.743.670) già calcolato come corretto in quanto ragguagliato su base annua, quello, sensibilmente maggiore, di lire 213.847.000, pari allo 0,25% della media dei sei mesi (luglio-dicembre 1984) in cui il fondo era stato attivo.
Tuttavia essa, in data 20 marzo 1985, convinta dell'illegittimità della interpretazione ministeriale, presentò all'Intendenza di Finanza di Milano domanda di rimborso della imposta sostitutiva versata in eccedenza e in seguito, formatosi il silenzio-rifiuto sulla istanza in parola, adì la Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima ritenne fondato il ricorso considerando che, qualora - come preteso dal Ministero- l'imposta sostitutiva dovesse calcolarsi sulla base della media dei valori netti mensili con riferimento ai mesi di reale attività del fondo, nell'ipotesi di due fondi di investimento di pari raccolta complessiva ma di diversa durata di attività nell'esercizio annuale, si perverrebbe a una maggiore tassazione nei confronti del fondo di più recente costituzione con evidente disparità di trattamento. Contro tale decisione insorse l'Intendenza di Finanza di Milano ribadendo la tesi che, ai fini del calcolo della media annua, doveva tenersi conto soltanto dei mesi di attività del fondo. Con sentenza depositata il 22 maggio 1998, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse il gravame osservando che poiché l'art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, non sancisce l'irrilevanza della data di inizio di attività del fondo ai fini del calcolo della media annua, non era condivisibile la tesi secondo cui un fondo - come quello gestito dalla ricorrente- che abbia iniziato la raccolta in data 29 giugno 1984 dovesse considerarsi "nato" il 1 gennaio dello stesso anno. Del resto, oltre a essere conforme al tenore letterale dell'art. 9, l'interpretazione seguita dall'Ufficio trovava conferma nel fatto che detta norma venne sostituita dall'art. 11 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 - avente carattere innovativo e non interpretativo - con il quale il legislatore statuì espressamente che, ai fini del calcolo della media annua, si deve tenere conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla Ras Asset Management S.p.A., nuova denominazione della TI S.p.A., in base a due motivi, poi illustrati con memoria.
Non spiega attività difensiva in questa sede il Ministero delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la società ricorrente denunzi a violazione o falsa applicazione dell'art. 9, secondo comma (testo originario), della legge 23 marzo 1983 n. 77 e dell'art. 11 del D.lgs. 25 gennaio 1992 n. 83
(sostitutivo della norma precedente), violazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché motivazione illogica e contraddittoria.
Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., denunzia violazione degli artt. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, 67 DPR. 29 settembre 1973 n.600 e 127 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, dei principi generali in materia di imposizione diretta e dell'art. 53 della Costituzione. Con i due mezzi, suscettibili di congiunto esame in quanto connessi sul piano logico-giuridico, si deduce anzitutto Terrore metodologico della sentenza che, anziché interpretare l'art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983 n. 77 nel suo contesto letterale e storico, ha tratto argomenti ermeneutici dal preteso carattere innovativo dell'art. 11 del D.lgs. 25 gennaio 1992 n. 83 che, sostituendo la norma precedente, non ne poteva avere la stessa portata. Si sostiene ancora sul punto che tale ultima disposizione, nella parte in cui prevedeva i criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva, ragguagliandone l'onere impositivo al periodo di effettiva operatività del fondo nel corso dell'anno, aveva evidente carattere interpretativo della precedente, come reso palese dalla relazione governativa al disegno di legge.
L'interpretazione fatta propria dal giudice a quo, nel senso che l'imposta dovesse essere applicata sulla base della media dei valori netti mensili riferiti ai mesi di reale attività del fondo, viene contestata in quanto contraria alla lettera della legge, la quale fa indiscusso riferimento alla media annua - ossia a una media operata su dodici mesi- dei valori netti mensili e non semplicemente a una media ristretta ai soli mesi di effettiva operatività del fondo, ove iniziato in mese successivo al primo dell'anno. Sempre in contrapposizione alla opzione ermeneutica censurata, vengono poi evidenziate le finalità finanziaria e tributaria del calcolo. Dividendo la somma delle situazioni nette mensili per il numero di mesi in cui il fondo è stato attivo, non si ottiene la media annua prescritta dalla norma;
in particolare, con riferimento al caso di specie, essendo il fondo partito a luglio (prima situazione mensile al 31 luglio), si avrebbe una media calcolata su sei mesi, con un raddoppiamento dell'aliquota reale. Si sottolinea ancora che, non rapportando il prelievo al periodo di tempo inferiore all'anno in cui il fondo sia stato attivo, si finirebbe per dar luogo irragionevolmente a una disparità di trattamento,
costituzionalmente illegittima, tra i singoli fondi di investimento operanti nel mercato finanziario, in ragione di un elemento del tutto estrinseco ed estraneo alla capacità contributiva quale appunto è la casuale data di inizio dell'attività di gestione.
Considerato che
l'imposta sostitutiva, pur essendo commisurata a un valore patrimoniale anziché reddituale, non aveva natura di tributo inteso a incidere sul patrimonio finanziario investito nei fondi comuni e a decurtarne il valore, configurando al contrario un'ordinaria imposta sul reddito alla stessa stregua delle imposte sostituite (IRPEF, IRPEG, ILOR), si evidenzia infine che il meccanismo di calcolo implicato dall'interpretazione criticata stravolge la natura del tributo in questione e comporta una duplicazione di imposta sui medesimi redditi, colpendoli sia con l'imposta specifica in capo al sottoscrittore per la parte maturata prima della sua entrata nel fondo, sia con l'imposta sostitutiva applicata sul fondo senza tenere conto della durata della gestione in cui esso aveva operato.
Il ricorso è fondato.
Sulla interpretazione dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nella parte in cui dispone le modalità di applicazione dell'imposta, questa Corte si è pronunciata di recente con la sentenza n. 7841 del 2001 enunciando il seguente principio di diritto: "l'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare, deve essere applicata sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolata come media annua dei valori mensili, tenendo conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno". Tale principio è nella richiamata sentenza supportato dalle seguenti considerazioni.
L'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, ha disposto che: a) i fondi comuni di investimento mobiliare non sono soggetti ad IRPEF, IRPEG ed ILOR, b) tuttavia, sui redditi di capitale percepiti dai fondi, la società di gestione deve effettuare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva che deve essere versata all'erario con periodicità annuale (il 31 gennaio di ciascun anno); c) il prelievo fiscale deve essere effettuato "sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultante dalla situazione di fine mese".
Il criterio di determinazione del valore netto imponibile non presenta difficoltà quando si tratti di calcolare l'imposta dovuta da fondi che abbiano operato per intere annualità. In questi casi la media annua corrisponde alla media mensile, in quanto la somma dei valori netti mensili deve essere comunque divisa per dodici. Il legislatore non ha invece curato di disciplinare specificamente il caso in cui il fondo operi per un periodo di imposta inferiore ad un anno. In tale ipotesi, infatti, si pone il problema di rapportare il prelievo al periodo inferiore all'anno in cui il fondo era stato attivo. Trattandosi, tuttavia, di imposta da versare con periodicità annuale e che "sostituisce" prelievi calcolati su base annua, è da ritenere, in assenza di diversa indicazione, che il suo presupposto debba essere agganciato al medesimo parametro di periodicità.
Il dato letterale, che fa riferimento in maniera espressa alla media annua, è confortato anche dalla chiara indicazione interpretativa contenuta nella riformulazione del medesimo art 9, comma 2, della legge n. 77/1983, operata dall'art. 11 del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, il quale ha previsto che "I valori che costituiscono l'attivo, nonché il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti... relativi alla fine di ciascun mese", specificando che bisogna tenere "anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno". Il testo innovato, poi, ha chiarito che, nonostante il minor gettito conseguente, il valore netto dei fondi deve essere sempre calcolato su base annua, anche quando abbiano operato per periodi di tempo inferiori. Il Collegio condivide appieno tali argomenti, cui se ne possono aggiungere altri, in larga parte coincidenti con quelli addotti dalla ricorrente.
Il secondo comma dell'art. 9 legge 23 marzo 1983, n. 77, assumendo come parametro, al fine di determinare il valore medio del fondo e quindi la base imponibile, la media annua dei valori netti mensili del fondo emergenti dai prospetti mensili, prescinde dal tempo di funzionamento del fondo, stabilendo, quindi, un criterio generale per la determinazione della base imponibile, valevole sia per i fondi di durata annuale, sia per quelli avviati o cessati in corso d'anno. Non può, infatti, ritenersi che tale norma sia stata dettata in ordinaria ipotesi di durata annuale del fondo, con la conseguenza che per i fondi avviati in corso d'anno il calcolo del prelievo debba avvenire sulla base della media ragguagliata al periodo di operatività del fondo. Prescindendo dalla facile notazione che, se tale fosse stata l'intenzione del legislatore, questi avrebbe fatto riferimento tout court alla media semplice dei valori emergenti dai prospetti mensili, in modo, quindi, da comprendere nella previsione, ai fini della determinazione della base imponibile, sia i fondi iniziati dal primo gennaio, sia quelli avviati in corso d'anno, si osserva, invece, che l'espressione "media annua" è stata meditatamente adoperata. In altri termini, il reddito imponibile, nell'ordinario sistema di tassazione, va assunto nel risultato fiscalmente rilevante che emerge alla conclusione del periodo di imposta (anche se l'attività da cui esso deriva ricomprende solo alcuni mesi dell'anno), ma tale risultato si correla al tempo di svolgimento dell'attività e ne viene influenzato (normalmente in aumento). Quanto al problema di valutare quale rilievo assuma, ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva, il fatto che il fondo sia stato costituito nel corso dell'anno, e cioè se tale costituzione, comportante un investimento del fondo raccolto per un numero di mesi inferiore a dodici, influisca o meno sulla determinazione della base imponibile, e in che modo, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, nella Circolare n. 15 del 2 maggio 1985, richiama il comunicato stampa del 25 gennaio 1985, da esso stesso emesso e col quale aveva informato che il valore netto imponibile doveva essere calcolato, per i fondi costituiti in corso d'anno, facendo la media dei valori netti mensili del fondo sulla base dei mesi per i quali era insorto l'obbligo della redazione delle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 77 del 1983. Tale interpretazione, ancorando la determinazione del valore medio tassabile del fondo ai singoli valori dei prospetti ex art. 5, prende in considerazione in un modo distorto il fattore temporale, giacché la disposizione del comma 2 dell'art. 9 non assume, al fine di stabilire il valore medio, il tempo del funzionamento, bensì la media annuale. La disposizione dell'art. 9 indica i criteri per la determinazione del valore medio del fondo e, opportunamente, considera rilevanti i prospetti mensili.
Ciò vale se e in quanto il fondo, anteriormente costituito, sia stato gestito per tutto l'anno; non può valere, però, per i fondi costituiti nel corso dell'anno. È vero che il secondo comma dell'art. 9 fa riferimento, al fine di stabilire l'importo medio, ai valori emergenti dai prospetti mensili di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5, cioè a documenti contabili di obbligatoria tenuta. Ma la media annua dei valori mensili deve necessariamente essere tratta considerando anche i mesi dell'anno anteriori alla costituzione e il richiamo normativo ai citati documenti contabili non è preclusivo della prospettata considerazione. Ed infatti, i fondi costituiti nel corso dell'anno non hanno, ne' possono avere, prospetti per i mesi anteriori alla loro costituzione;
il valore medio del fondo prima della costituzione è però ben determinabile con metodi matematici diversi ma equivalenti nei risultati e non abbisogna di prospetti, perché è uguale a zero;
ma anche lo zero dei mesi anteriori alla costituzione dei fondi ha valore ai fini della determinazione della media annua e concorre a formarla. Applicando la media annua dei valori netti mensili per la determinazione della base imponibile nel senso dianzi specificato - ovverosia, detto in diversi termini, ragguagliando al periodo di attività del fondo l'aliquota fissata dalla legge su base annua- si perviene al risultato, corrispondente ai principi di giustizia contributiva, che a valori mensili identici corrisponde, per i fondi, un identico onere di imposta. Ove dovesse invece applicarsi il criterio interpretativo del Ministero (cioè non considerando ai fini della media annua i mesi anteriori alla costituzione del fondo), si giungerebbe all'inaccettabile conseguenza per cui i fondi costituiti nel corso dell'anno verrebbero a scontare un'imposta inversamente proporzionale al tempo dell'investimento. In altri termini, e a titolo esemplificativo, secondo tale interpretazione un fondo avviato il primo dicembre verrebbe ad essere sottoposto ad un prelievo dodici volte superiore rispetto al fondo costituito l'1 gennaio dello stesso anno. Tale aberrante conseguenza viene, invece, evitata, ove si tenga conto in conformità del tenore letterale della norma e della ratto che la ispira, anche del periodo in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato nel corso d'anno.
Nè, al riguardo, possono sottacersi, come evidenziato dalla ricorrente, gli altri risultati inaccettabili cui condurrebbe l'interpretazione adottata dal giudice a quo, e cioè, anzitutto, la disparità di trattamento che si creerebbe tra i fondi avviati in uno dei primi mesi dell'anno rispetto a quelli costituiti nei mesi successivi, facendo dipendere l'incidenza dell'imposizione da un elemento del tutto estraneo alla capacità contributiva e puramente occasionale quale appunto la data di inizio dell'attività; in secondo luogo, la duplicazione di imposta cui si penderebbe colpendo su base annua anche quella ricchezza che, se confluita nel fondo ad anno inoltrato, aveva già prodotto redditi tassati in via ordinaria con una delle imposte sostituite direttamente in capo ai sottoscrittori nei mesi precedenti. Con ciò snaturando l'imposta in questione avente, al pari di quelle da essa sostituite, natura di imposta sul reddito vieppiù rimarcata e specificata dalle successive modifiche alla disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mediante la determinazione di un'aliquota da applicare non più al dato patrimoniale ma al risultato reddituale concreto e cioè al solo incremento di ricchezza (vedi legge n. 461/1997, e successive modificazioni).
Deve pertanto pronunciarsi la cassazione dell'impugnata decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può decidersi nel merito con il rigetto dell'appello dell'Ufficio e consequenziale riemersione delle statuizioni emesse in prime cure. Attesa la sostanziale novità della questione, appare equo compensare le spese del giudizio di appello e quelle del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'Ufficio, compensando le spese del giudizio di appello e del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003