Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
La nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto, ma relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui dal verbale di udienza non risultava l'identità del difensore che vi aveva partecipato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 38658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38658 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1652
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24079/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AV DO, N. IL 11/03/1964;
avverso la sentenza n. 6883/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 28-11-2007, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato D'NO ME colpevole del reato di evasione e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione. Ricorre personalmente il D'NO, lamentando, con un unico motivo, il difetto di rappresentanza ed assistenza e la conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato, nonché il travisamento dei fatti e delle risultanze dibattimentali in ordine al luogo in cui sono stati effettuati i controlli della Polizia Giudiziaria.
DIRITTO
L'eccezione di nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa è formulata in termini generici ed è, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte di Appello dato atto che dal verbale di udienza di primo grado del 25-1-2006 risulta la presenza del difensore dell'imputato, il quale ha chiesto il controesame dei testi. Non risponde al vero, pertanto, che il prevenuto, alla predetta udienza, è rimasto privo dell'assistenza di un difensore.
Correttamente, d'altro canto, la Corte di Appello ha rilevato che il fatto che dal menzionato verbale non risulti l'identità del difensore che ha partecipato all'udienza costituisce, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., una nullità relativa, che, in mancanza dì eccezione sollevata dal difensore alla successiva udienza del 13-12- 2006, è rimasta sanata. Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, la nullità prevista dall'art. 142 c.p.p. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto, ma relativo, con il conseguente onere della parte - quando come nel caso in esame, vi assiste - di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto (art. 182 cpv. c.p.p.) (Cass. sez. 1, 18/6/1993 n. 2902; sez. 4, 9-12-1997/30-3-1998 n. 3917). Le ulteriori censure mosse dal ricorrente sono inammissibili, investendo il merito delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello di legittimità, ha ritenuto certo che il controllo della Polizia Giudiziaria è stato effettuato nell'abitazione ove l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, e cioè in via Pazzigno, isolato, sc. F, terzo piano, e non, come dedotto dalla difesa con i motivi di appello, presso un diverso civico (il n. 1). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010