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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1418/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17784/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Vai Giuseppe RE N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190193757927000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 08/11/2024, con contestuale istanza di sospensione, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 057 2019 0193757927 000 di € 233,82, notificata il 17/02/2020, per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2017. Parte Ricorrente ha contestato la prescrizione della pretesa impositiva e la mancata notifica del prodromico titolo esecutivo, dei quali ha contestato la non conformità agli originali delle copie che eventualmente Parte Resistente dovesse produrre in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Il 17/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e l'indeterminatezza della domanda, in violazione del comma 2 dell'art. 18 del
D.Lgs. 546/92 e dell'art 14, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Inoltre, ha depositato in giudizio la copia della relata di notifica della cartella impugnata, dalla quale risulta che la stessa è stata eseguita tempestivamente in data 17/02/2020, e conseguentemente, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che successivamente alla notifica della succitata cartella sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, non opposti nei termini di legge: avviso di intimazione n. 09720239074596238 000 notificato il 11/03/2024 e preavviso di fermo amministrativo n.
09780202400002229 000 notificato il 08/08/2024.
Quanto all'istanza di sospensione, ne ha eccepito la legittimità per mancanza di prova in ordine al “danno grave e irreparabile”.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Giudice Monocratico rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte
Resistente, il ricorso presenta gli elementi essenziali previsti dal citato art. 18, comma 2, del D.Lgs.
546/92, essendo ivi indicata la Corte di Giustizia Tributaria adita, il ricorrente e il suo difensore, l'Ufficio nei cui confronti è promosso (Agenzia delle Entrate – Riscossione), l'atto impugnato e i motivi di impugnazione.
Purtuttavia, questo Giudice dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, in violazione dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, essendo stato promosso ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Ed infatti, Parte Resistente ha depositato in giudizio prova della corretta notifica della cartella di pagamento impugnata, eseguita personalmente al destinatario in data 17/02/2020, che è stata impugnata dal ricorrente ben 4 anni dopo (08/11/2024), quando già era divenuta definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge succitati.
Inoltre, con riferimento alla contestazione di una presunta mancata notifica del prodromico titolo esecutivo, questo Giudice Monocratico rileva che in materia di tassa automobilistica l'art. 1, comma 85, della L. R. n. 12/2011, espressamente prevede che il recupero della tassa automobilistica, delle sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Peraltro, tale modus operandi, oltre che conforme alla normativa richiamata, è confermato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 152/2018 e della Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Corte di
Cassazione, sez. Trib., n. 9672 del 2018), che sul punto hanno chiarito la superfluità della notifica di un avviso di accertamento prodromico, in quanto il recupero deriva a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi.
Pertanto, assolutamente corretta e tempestiva deve considerarsi la notifica della cartella impugnata, avvenuta entro il termine di prescrizione triennale previsto della normativa applicabile in materia.
Infine, con riguardo alle doglianze di Parte Ricorrente afferenti ad una presunta non conformità agli originali delle copie delle relate di notifica che eventualmente siano prodotte, questo Giudice Monocratico ne rileva l'assoluta infondatezza, atteso che, al riguardo, la Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.
577/2017, ha stabilito il principio in base al quale la valenza probatoria delle copie fotostatiche può essere contestata solo attraverso un disconoscimento espresso, vale a dire attraverso l'impugnazione di specifico e chiaro contenuto atto a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione del documento prodotto.
Al contrario, nel caso di specie, Parte Ricorrente si è limitata genericamente a sollevare tale eccezione, senza una specifica contestazione relativa al contenuto e/o alla forma e/o alla sottoscrizione dei documenti prodotti da Parte Resistente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto volto a far valere vizi afferenti ad una cartella di pagamento regolarmente notificata ben 4 anni prima, mai impugnata, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice
Monocratico NA IG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17784/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Vai Giuseppe RE N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190193757927000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 08/11/2024, con contestuale istanza di sospensione, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 057 2019 0193757927 000 di € 233,82, notificata il 17/02/2020, per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2017. Parte Ricorrente ha contestato la prescrizione della pretesa impositiva e la mancata notifica del prodromico titolo esecutivo, dei quali ha contestato la non conformità agli originali delle copie che eventualmente Parte Resistente dovesse produrre in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Il 17/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e l'indeterminatezza della domanda, in violazione del comma 2 dell'art. 18 del
D.Lgs. 546/92 e dell'art 14, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Inoltre, ha depositato in giudizio la copia della relata di notifica della cartella impugnata, dalla quale risulta che la stessa è stata eseguita tempestivamente in data 17/02/2020, e conseguentemente, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che successivamente alla notifica della succitata cartella sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, non opposti nei termini di legge: avviso di intimazione n. 09720239074596238 000 notificato il 11/03/2024 e preavviso di fermo amministrativo n.
09780202400002229 000 notificato il 08/08/2024.
Quanto all'istanza di sospensione, ne ha eccepito la legittimità per mancanza di prova in ordine al “danno grave e irreparabile”.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Giudice Monocratico rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte
Resistente, il ricorso presenta gli elementi essenziali previsti dal citato art. 18, comma 2, del D.Lgs.
546/92, essendo ivi indicata la Corte di Giustizia Tributaria adita, il ricorrente e il suo difensore, l'Ufficio nei cui confronti è promosso (Agenzia delle Entrate – Riscossione), l'atto impugnato e i motivi di impugnazione.
Purtuttavia, questo Giudice dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, in violazione dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, essendo stato promosso ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Ed infatti, Parte Resistente ha depositato in giudizio prova della corretta notifica della cartella di pagamento impugnata, eseguita personalmente al destinatario in data 17/02/2020, che è stata impugnata dal ricorrente ben 4 anni dopo (08/11/2024), quando già era divenuta definitiva per mancata impugnazione entro i termini di legge succitati.
Inoltre, con riferimento alla contestazione di una presunta mancata notifica del prodromico titolo esecutivo, questo Giudice Monocratico rileva che in materia di tassa automobilistica l'art. 1, comma 85, della L. R. n. 12/2011, espressamente prevede che il recupero della tassa automobilistica, delle sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Peraltro, tale modus operandi, oltre che conforme alla normativa richiamata, è confermato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 152/2018 e della Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Corte di
Cassazione, sez. Trib., n. 9672 del 2018), che sul punto hanno chiarito la superfluità della notifica di un avviso di accertamento prodromico, in quanto il recupero deriva a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi.
Pertanto, assolutamente corretta e tempestiva deve considerarsi la notifica della cartella impugnata, avvenuta entro il termine di prescrizione triennale previsto della normativa applicabile in materia.
Infine, con riguardo alle doglianze di Parte Ricorrente afferenti ad una presunta non conformità agli originali delle copie delle relate di notifica che eventualmente siano prodotte, questo Giudice Monocratico ne rileva l'assoluta infondatezza, atteso che, al riguardo, la Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.
577/2017, ha stabilito il principio in base al quale la valenza probatoria delle copie fotostatiche può essere contestata solo attraverso un disconoscimento espresso, vale a dire attraverso l'impugnazione di specifico e chiaro contenuto atto a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione del documento prodotto.
Al contrario, nel caso di specie, Parte Ricorrente si è limitata genericamente a sollevare tale eccezione, senza una specifica contestazione relativa al contenuto e/o alla forma e/o alla sottoscrizione dei documenti prodotti da Parte Resistente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto volto a far valere vizi afferenti ad una cartella di pagamento regolarmente notificata ben 4 anni prima, mai impugnata, e quindi divenuta definitiva per mancata impugnazione e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice
Monocratico NA IG