Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1105/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1105/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ravenna, Via Rubicone n.79 (avv. Francesca Maruccio)
e c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Ravenna, Via Rubicone n.79 (avv. Francesca Maruccio)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
12.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la IA in data 05/07/2016; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (c.f. ), nato Controparte_1 C.F._2
a San Basile (CS) il 22/10/1982, celebrato con rito civile il 04/06/2016 in Castrovillari (CS), in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.6, parte
I, anno 2016;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castrovillari (CS) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Ravenna alla Via Rubicone n.79, di proprietà del SI. , per CP_1
espresso accordo tra le parti, sarà assegnata temporaneamente e cioè per ulteriori 6 mesi e non oltre dalla sottoscrizione del presente atto alla SI.ra , la quale traferirà, allo scadere del termine Pt_1
semestrale anche la propria residenza;
Per_ 3. La piccola verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e stabile residenza nell'appartamento che la SI.ra si è impegnata a reperire Pt_1
nel minor tempo possibile;
4. Il SI. verserà la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1
Per_ della IA , nonché si farà carico del 75% delle spese straordinarie, così come individuate dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna, mentre il restante 25% rimarrà in capo alla
SI.ra ; Pt_1 5. Il padre eserciterà il diritto di visita 2/3 pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
In particolare, durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, di cui uno con l'aggiunta del pernottamento (il padre accompagnerà la IA la mattina successiva a scuola),
nonché a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì sino alla mattina del lunedì.
Per_ Invece, durante il periodo estivo e di vacanze scolastiche, la piccola trascorrerà con il sig.
2/3 giornate a settimana, con la previsione di due pernottamenti infrasettimanali, nonché a CP_1
fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì sino alla mattina del lunedì.
La SI.ra , per i periodi in cui il marito lavorerà fuori Ravenna, manifesta, sin d'ora, la Pt_1
propria flessibilità così da permettere al papà di poter trascorrere più tempo con la IA per compensare i periodi di lontananza, cioè gli consentirà di poter pernottare e trascorrere anche una settimana o dieci giorni consecutivi con pernottamento con il padre anche durante il periodo scolastico;
6. Ciascun genitore, nel periodo delle vacanze estive, potrà trascorrere con la IA due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 20 maggio di ogni anno;
7. La IA trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con i genitori. Per il primo
Per_ anno trascorrerà il Natale e Santo Stefano con il padre e il 31 dicembre ed il Capodanno con la madre, l'Epifania con il padre, la Pasqua con la madre ed il Lunedì in Albis con il padre;
8. I coniugi si concedono, fin da ora, il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero e si obbligano, altresì, a comunicare eventuali variazioni di domicilio e/o residenza;
9. Con il presente atto i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro pregresso rapporto economico, e di non avere pertanto nulla più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione;
10. Le parti dichiarano di voler dare espressa attuazione alle condizioni sopra specificate a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.” Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè