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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9576/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9576 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fulvio Fucito presso il cui studio, sito in Napoli alla via Carlo de
Marco n.20, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ATTORE -
E
.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., con sede in Volla (NA) alla Via Palazziello n.102;
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco
Bocchini presso il cui studio, sito in Napoli alla via Filangieri n. 21, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 18/02/2025 la difesa di parte attrice “si riporta ai propri scritti di causa di cui chiede l'integrale accoglimento e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.; la difesa della Assicurazione convenuta “si riporta ai propri scritti difensivi e impugna ogni avverso dedotto;
chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia dei termini per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
la e la al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28/02/2019 alle ore 16,55 circa in Napoli, alla Via Palazziello.
Nello specifico, a sostengo della propria domanda, l'odierno istante deduceva: - che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, nel mentre aveva la mano sinistra poggiata sul montante della portiera dell'autocarro Peugeot
Partner tg. EP487BX, di proprietà della ed Controparte_1
assicurato per la r.c.a. con la il conducente Controparte_3 dell'autocarro chiudeva improvvisamente il portellone scorrevole determinando, così, lo schiacciamento della sua mano;
- che in conseguenza delle lesioni riportate l'attore veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale
Villa Betania (NA) ove i sanitari diagnosticavano “Frattura delle falangi ungueali del II, III, IV e V raggio rima di frattura a carico del III distale della falange intermedia del V raggio”; - che nonostante l'invio, con pec del 12 luglio 2019, di formale richiesta di risarcimento danni alla
[...]
[...]
[...]
[...]
pur sottoposto a visita medica da parte del fiduciario Controparte_4
della compagnia, l'attore non riceveva alcuna offerta risarcitoria.
In data 7/09/2022 si costituiva, tardivamente, in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare: - l'incompetenza Controparte_2
territoriale dell'adito Tribunale;
- l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148, comma 2, D.lgs. n. 209 del 7/09/2005 stante l'omessa allegazione alla richiesta di risarcimento danni del certificato di avvenuta guarigione;
- la nullità dell'atto di citazione vista la generica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Nel merito chiedeva il rigetto della avversa pretesa in quanto ed infondata nell' an oltre che eccessiva e sproporzionata nel quantum debeatur.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza, stante il mancato perfezionamento della notifica nei confronti del presunto responsabile civile, il Tribunale assegnava a parte attrice termine per la rinotifica a quest'ultimo dell'atto di citazione.
All'esito della successiva udienza, con provvedimento del 29/05/2022, la scrivente, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia della e concedeva alle parti i Controparte_1 termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in quanto tardivamente proposta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., come modificato dalla L.
n.69/09, qualsiasi tipo di incompetenza, per materia, valore o territorio derogabile e inderogabile, deve essere eccepita dalla parte convenuta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ex art. 167 c.p.c. ovvero entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di
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comparizione, con la specificazione che l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Da ciò consegue che “In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01).
Nel caso di specie, a fronte della prima udienza di comparizione indicata in citazione per il giorno 15/09/2022 parte convenuta si è costituita in giudizio solo in data 7/09/2022 e, quindi, tardivamente: di conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale risulta tardivamente sollevata e, quindi, radicata la competenza del Tribunale di Napoli.
Sempre in via preliminare va rigettata anche l'eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Sul punto va premesso che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016 nonché Tribunale di Nocera
Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
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Ebbene, nel caso specifico, l'istante ha ottemperato al disposto di cui all'art. 148 del D.Lgs. n.209 del 2005 avendo fornito, nella pec inviata in data
12/07/2019, all'impresa assicuratrice convenuta tutti gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148 comma 2 cod. ass: ed infatti, nella missiva in oggetto non solo venivano descritte le circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro unitamente alla dinamica dello stesso, ma erano indicate anche le lesioni dallo stesso subite mediante invio del certificato di P.S. dell'ospedale Villa Betania unitamente al certificato di avvenuta guarigione “con postumi da valutare in sede medico legale”.
Dunque, non ha trovato positivo riscontro nella documentazione allegata agli atti l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta secondo cui “Nel caso in esame, come emerge dalla lettura della messa in mora, l'attore ha omesso di allegare “l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, entità delle lesioni”, con conseguente impossibilità di azionare la pretesa risarcitoria in sede giudiziaria” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Sempre ai fini della proponibilità della domanda si evidenzia che tra la data di notifica della pec sopra menzionata (12/07/2019) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (11/04/2022) risulta Controparte_2
ampiamente trascorso il termine di gg. 90 previsto dall'art. 145 del citato decreto legislativo.
Infine, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per carenza degli elementi essenziali.
Ed invero, la nullità di un atto introduttivo esiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad un'analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi.
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi della richiesta
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attorea sicché non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta. Del resto a riprova della sufficiente determinatezza della domanda attorea si sottolinea come la compagnia di assicurazione costituita abbia, sin dalla formulazione introduttiva, articolatamente sviluppato le proprie difese, indice ciò del fatto che essa abbia potuto avere piena contezza dei presupposti di fatto e di diritto della res controversa.
Passando al merito, la domanda giudiziale non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo.
La norma citata prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Per quanto qui di specifico interesse occorre evidenziare che nel concetto di circolazione vengono ricomprese tutte le normali fasi connesse ad essa: dall'ingresso all'uscita dall'auto, dal parcheggio alla sosta. Insomma, finché la macchina viene usata per il suo normale scopo – quello cioè di trasporto della persona – l'assicurazione deve risarcire tutti i conseguenti danni. Quindi, anche se il motore è spento, i danni eventualmente occorsi vengono risarciti dall'assicurazione.
Come, infatti, affermato da Suprema Corte di Cassazione nella sua massima composizione “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art.
2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”. E ancora: “...costituisce "circolazione
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del veicolo" ai sensi dell'art. 2054 c.c. «l'uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere, con la conseguenza che «la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata» (Cass.,
Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620; Cass. S.U. n. 21983/21).
In particolare è stata ritenuta afferente alla circolazione anche la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. n. 1284/04; Cass. n.
18618/2005; Cass. Ord. n. 10024/20).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la domanda va rigettata per mancanza di prova del fatto posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria.
Ritiene, difatti, il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia provato, con un grado di affidabile certezza, la dinamica dei fatti per come descritta in citazione.
Non essendo, quindi, stata raggiunta la prova certa della responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa la domanda non può che essere respinta.
Nello specifico l'unica teste escussa in corso di causa, , Tes_1 nel corso dell'udienza del 7/01/2025 ha riferito “ho visto nel piazzale che era parcheggiato il peugeut partner del titolare, si trattava di un autocarro della società di colore grigio;
c'erano il titolare, , l'attore e il padre CP_1 di , quest'ultimo era in auto mentre gli altri due erano fuori: CP_1
UO aveva finito di scaricare della merce e il titolare era vicino Pt_1 all'auto; il titolare dell'auto ha chiuso il portellone dell'autocarro non accorgendosi che il dipendente aveva la mano appoggiata sul laterale dell'auto; la mano appoggiata era la sinistra e il lato dell'autocarro era quello di guida;
non ricordo di preciso come l'attore avesse la mano poggiata sul laterale dell'auto, ma ricordo che si fece male alle falangi della mano;
uscì tanto sangue e il titolare prese un asciugamano e lo avvolse attorno alla
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mano; poi lo portò subito portato in Ospedale, se non ricordo male a Villa
Betania…Il titolare ha chiuso il portellone senza accorgersi che la mano di
era poggiata lì… l'attore aveva la sua mano sinistra vicino al Parte_1 bordo dell'auto lato passeggero”.
Ebbene la testimonianza è apparsa, in primo luogo, contraddittoria laddove la teste, dapprima, riferiva che la mano dell'attore era appoggiata sul laterale del furgone lato guida e poco dopo dichiarava che la mano era appoggiata sul laterale del furgone lato passeggero.
Inoltre, la ricostruzione dei fatti di causa riportata dalla teste non coincide con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di citazione.
Nell'atto introduttivo del giudizio si legge, infatti, “il conducente dell'autocarro avvedendosi che l'istante aveva la Parte_2
mano sinistra appoggiata sul montante della portiera chiudeva improvvisamente il portellone scorrevole determinandone lo schiacciamento della mano all'interno dello stesso”; avendo fatto, l'attore, espresso riferimento al conducente dell'autocarro appare logico pensare che il soggetto che chiudeva il portellone si trovasse all'interno dell' auto al verificarsi del sinistro, e precisamente al posto di guida, e che abbia, probabilmente, da lì chiuso il predetto portellone con qualche, non meglio precisato, sistema automatico.
La teste, al contrario, ha riferito che sia l'attore che il titolare della al momento del sinistro si trovavano al di Controparte_1 fuori dall'autocarro e che quest'ultimo chiudeva il portellone senza accorgersi che il dipendente aveva la mano appoggiata sul laterale dell'auto.
A ciò si aggiunga anche che pare del tutto inverosimile che CP_1
che si trovava vicino all'auto, abbia chiuso il portellone dell'autocarro
[...]
senza accorgersi che l'attore aveva la mano poggiata sul portellone: ciò vorrebbe dire che il non si era proprio avveduto della presenza del suo CP_1
dipendente fermo in prossimità del veicolo con la mano ivi appoggiata.
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Alla luce di tutto quanto fin qui argomentato, stante la contraddittorietà intrinseca della testimonianza e la discordanza tra le stessa e quanto riportato in citazione, ritiene il Tribunale che non sia stata adeguatamente provata la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Né alla carenza probatoria in merito all'an debeatur avrebbe potuto supplire la ctu tesa ad accertare e quantificare i postumi permanenti residuati a carico della persona dell'attore in conseguenza del sinistro de quo.
Ed infatti, è noto che il giudizio di compatibilità riservato alla consulenza tecnica d'ufficio - che non costituisce mezzo di prova, ma soltanto strumento di ausilio al giudice non munito di conoscenze in settori tecnico scientifici - è pur sempre solo di natura tecnica rispetto ad una dinamica del sinistro che deve, pur sempre, risultare autonomamente provata in forza di elementi istruttori che è onere di chi agisce fornire, in applicazione del principio dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile-complessità bassa) dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i valori minimi tenuto conto della non complessità della materia e della circostanza che sia nelle memorie ex art. 183 co. 6 che nelle memorie conclusive la convenuta ha sostanzialmente solo reiterato quanto già esposto in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Nulla per spese nei confronti della in Controparte_1
quanto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta la domanda di parte attrice;
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3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_2
€ 3.809,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
4. nulla per spese stante la contumacia della Controparte_1
[...]
Così deciso in Napoli, 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9576 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fulvio Fucito presso il cui studio, sito in Napoli alla via Carlo de
Marco n.20, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ATTORE -
E
.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., con sede in Volla (NA) alla Via Palazziello n.102;
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco
Bocchini presso il cui studio, sito in Napoli alla via Filangieri n. 21, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 18/02/2025 la difesa di parte attrice “si riporta ai propri scritti di causa di cui chiede l'integrale accoglimento e chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.; la difesa della Assicurazione convenuta “si riporta ai propri scritti difensivi e impugna ogni avverso dedotto;
chiede assegnarsi la causa a sentenza con rinuncia dei termini per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
la e la al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28/02/2019 alle ore 16,55 circa in Napoli, alla Via Palazziello.
Nello specifico, a sostengo della propria domanda, l'odierno istante deduceva: - che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, nel mentre aveva la mano sinistra poggiata sul montante della portiera dell'autocarro Peugeot
Partner tg. EP487BX, di proprietà della ed Controparte_1
assicurato per la r.c.a. con la il conducente Controparte_3 dell'autocarro chiudeva improvvisamente il portellone scorrevole determinando, così, lo schiacciamento della sua mano;
- che in conseguenza delle lesioni riportate l'attore veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale
Villa Betania (NA) ove i sanitari diagnosticavano “Frattura delle falangi ungueali del II, III, IV e V raggio rima di frattura a carico del III distale della falange intermedia del V raggio”; - che nonostante l'invio, con pec del 12 luglio 2019, di formale richiesta di risarcimento danni alla
[...]
[...]
[...]
[...]
pur sottoposto a visita medica da parte del fiduciario Controparte_4
della compagnia, l'attore non riceveva alcuna offerta risarcitoria.
In data 7/09/2022 si costituiva, tardivamente, in giudizio la
[...]
eccependo, in via preliminare: - l'incompetenza Controparte_2
territoriale dell'adito Tribunale;
- l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148, comma 2, D.lgs. n. 209 del 7/09/2005 stante l'omessa allegazione alla richiesta di risarcimento danni del certificato di avvenuta guarigione;
- la nullità dell'atto di citazione vista la generica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Nel merito chiedeva il rigetto della avversa pretesa in quanto ed infondata nell' an oltre che eccessiva e sproporzionata nel quantum debeatur.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza, stante il mancato perfezionamento della notifica nei confronti del presunto responsabile civile, il Tribunale assegnava a parte attrice termine per la rinotifica a quest'ultimo dell'atto di citazione.
All'esito della successiva udienza, con provvedimento del 29/05/2022, la scrivente, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia della e concedeva alle parti i Controparte_1 termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in quanto tardivamente proposta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., come modificato dalla L.
n.69/09, qualsiasi tipo di incompetenza, per materia, valore o territorio derogabile e inderogabile, deve essere eccepita dalla parte convenuta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ex art. 167 c.p.c. ovvero entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di
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comparizione, con la specificazione che l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Da ciò consegue che “In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01).
Nel caso di specie, a fronte della prima udienza di comparizione indicata in citazione per il giorno 15/09/2022 parte convenuta si è costituita in giudizio solo in data 7/09/2022 e, quindi, tardivamente: di conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale risulta tardivamente sollevata e, quindi, radicata la competenza del Tribunale di Napoli.
Sempre in via preliminare va rigettata anche l'eccezione di improponibilità della domanda per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Sul punto va premesso che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016 nonché Tribunale di Nocera
Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
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Ebbene, nel caso specifico, l'istante ha ottemperato al disposto di cui all'art. 148 del D.Lgs. n.209 del 2005 avendo fornito, nella pec inviata in data
12/07/2019, all'impresa assicuratrice convenuta tutti gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148 comma 2 cod. ass: ed infatti, nella missiva in oggetto non solo venivano descritte le circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro unitamente alla dinamica dello stesso, ma erano indicate anche le lesioni dallo stesso subite mediante invio del certificato di P.S. dell'ospedale Villa Betania unitamente al certificato di avvenuta guarigione “con postumi da valutare in sede medico legale”.
Dunque, non ha trovato positivo riscontro nella documentazione allegata agli atti l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta secondo cui “Nel caso in esame, come emerge dalla lettura della messa in mora, l'attore ha omesso di allegare “l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, entità delle lesioni”, con conseguente impossibilità di azionare la pretesa risarcitoria in sede giudiziaria” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Sempre ai fini della proponibilità della domanda si evidenzia che tra la data di notifica della pec sopra menzionata (12/07/2019) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (11/04/2022) risulta Controparte_2
ampiamente trascorso il termine di gg. 90 previsto dall'art. 145 del citato decreto legislativo.
Infine, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per carenza degli elementi essenziali.
Ed invero, la nullità di un atto introduttivo esiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad un'analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi.
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi della richiesta
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attorea sicché non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta. Del resto a riprova della sufficiente determinatezza della domanda attorea si sottolinea come la compagnia di assicurazione costituita abbia, sin dalla formulazione introduttiva, articolatamente sviluppato le proprie difese, indice ciò del fatto che essa abbia potuto avere piena contezza dei presupposti di fatto e di diritto della res controversa.
Passando al merito, la domanda giudiziale non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo.
La norma citata prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Per quanto qui di specifico interesse occorre evidenziare che nel concetto di circolazione vengono ricomprese tutte le normali fasi connesse ad essa: dall'ingresso all'uscita dall'auto, dal parcheggio alla sosta. Insomma, finché la macchina viene usata per il suo normale scopo – quello cioè di trasporto della persona – l'assicurazione deve risarcire tutti i conseguenti danni. Quindi, anche se il motore è spento, i danni eventualmente occorsi vengono risarciti dall'assicurazione.
Come, infatti, affermato da Suprema Corte di Cassazione nella sua massima composizione “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art.
2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”. E ancora: “...costituisce "circolazione
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del veicolo" ai sensi dell'art. 2054 c.c. «l'uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere, con la conseguenza che «la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata» (Cass.,
Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620; Cass. S.U. n. 21983/21).
In particolare è stata ritenuta afferente alla circolazione anche la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. n. 1284/04; Cass. n.
18618/2005; Cass. Ord. n. 10024/20).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la domanda va rigettata per mancanza di prova del fatto posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria.
Ritiene, difatti, il Tribunale che l'istruttoria espletata non abbia provato, con un grado di affidabile certezza, la dinamica dei fatti per come descritta in citazione.
Non essendo, quindi, stata raggiunta la prova certa della responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa la domanda non può che essere respinta.
Nello specifico l'unica teste escussa in corso di causa, , Tes_1 nel corso dell'udienza del 7/01/2025 ha riferito “ho visto nel piazzale che era parcheggiato il peugeut partner del titolare, si trattava di un autocarro della società di colore grigio;
c'erano il titolare, , l'attore e il padre CP_1 di , quest'ultimo era in auto mentre gli altri due erano fuori: CP_1
UO aveva finito di scaricare della merce e il titolare era vicino Pt_1 all'auto; il titolare dell'auto ha chiuso il portellone dell'autocarro non accorgendosi che il dipendente aveva la mano appoggiata sul laterale dell'auto; la mano appoggiata era la sinistra e il lato dell'autocarro era quello di guida;
non ricordo di preciso come l'attore avesse la mano poggiata sul laterale dell'auto, ma ricordo che si fece male alle falangi della mano;
uscì tanto sangue e il titolare prese un asciugamano e lo avvolse attorno alla
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mano; poi lo portò subito portato in Ospedale, se non ricordo male a Villa
Betania…Il titolare ha chiuso il portellone senza accorgersi che la mano di
era poggiata lì… l'attore aveva la sua mano sinistra vicino al Parte_1 bordo dell'auto lato passeggero”.
Ebbene la testimonianza è apparsa, in primo luogo, contraddittoria laddove la teste, dapprima, riferiva che la mano dell'attore era appoggiata sul laterale del furgone lato guida e poco dopo dichiarava che la mano era appoggiata sul laterale del furgone lato passeggero.
Inoltre, la ricostruzione dei fatti di causa riportata dalla teste non coincide con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di citazione.
Nell'atto introduttivo del giudizio si legge, infatti, “il conducente dell'autocarro avvedendosi che l'istante aveva la Parte_2
mano sinistra appoggiata sul montante della portiera chiudeva improvvisamente il portellone scorrevole determinandone lo schiacciamento della mano all'interno dello stesso”; avendo fatto, l'attore, espresso riferimento al conducente dell'autocarro appare logico pensare che il soggetto che chiudeva il portellone si trovasse all'interno dell' auto al verificarsi del sinistro, e precisamente al posto di guida, e che abbia, probabilmente, da lì chiuso il predetto portellone con qualche, non meglio precisato, sistema automatico.
La teste, al contrario, ha riferito che sia l'attore che il titolare della al momento del sinistro si trovavano al di Controparte_1 fuori dall'autocarro e che quest'ultimo chiudeva il portellone senza accorgersi che il dipendente aveva la mano appoggiata sul laterale dell'auto.
A ciò si aggiunga anche che pare del tutto inverosimile che CP_1
che si trovava vicino all'auto, abbia chiuso il portellone dell'autocarro
[...]
senza accorgersi che l'attore aveva la mano poggiata sul portellone: ciò vorrebbe dire che il non si era proprio avveduto della presenza del suo CP_1
dipendente fermo in prossimità del veicolo con la mano ivi appoggiata.
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Alla luce di tutto quanto fin qui argomentato, stante la contraddittorietà intrinseca della testimonianza e la discordanza tra le stessa e quanto riportato in citazione, ritiene il Tribunale che non sia stata adeguatamente provata la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Né alla carenza probatoria in merito all'an debeatur avrebbe potuto supplire la ctu tesa ad accertare e quantificare i postumi permanenti residuati a carico della persona dell'attore in conseguenza del sinistro de quo.
Ed infatti, è noto che il giudizio di compatibilità riservato alla consulenza tecnica d'ufficio - che non costituisce mezzo di prova, ma soltanto strumento di ausilio al giudice non munito di conoscenze in settori tecnico scientifici - è pur sempre solo di natura tecnica rispetto ad una dinamica del sinistro che deve, pur sempre, risultare autonomamente provata in forza di elementi istruttori che è onere di chi agisce fornire, in applicazione del principio dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile-complessità bassa) dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i valori minimi tenuto conto della non complessità della materia e della circostanza che sia nelle memorie ex art. 183 co. 6 che nelle memorie conclusive la convenuta ha sostanzialmente solo reiterato quanto già esposto in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Nulla per spese nei confronti della in Controparte_1
quanto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta la domanda di parte attrice;
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3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_2
€ 3.809,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
4. nulla per spese stante la contumacia della Controparte_1
[...]
Così deciso in Napoli, 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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