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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7276/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOI MARGHERITA del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DIODATO SABRINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 ottobre 1995 tra i Sigg.ri e così come rileva dall'atto di matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni n. 243, Parte II, Serie A,
Anno 1995 (doc.1)
ORDINARE la trasmissione di copia dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sesto San Giovanni per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
pagina 1 di 6 DETERMINARE il diritto di visita paterno con le modalità che verranno concordate in autonomia con , così come accade attualmente, ovvero, in subordine, adottare ogni opportuno Per_1 provvedimento, nel rispetto della bigenitorialità e per la maggior tutela del minore.
DISPORRE l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 mediante versamento mensile dell'importo di € 200,00=, entro il giorno cinque di ogni mese per dodici mensilità annue, con bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra oltre al rimborso della CP_1 quota del 50% delle spese straordinarie per il figlio, come dettagliatamente disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
REVOCARE l'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 giudizio, che ha interrotto ogni percorso di studi da oltre due anni e rifiuta qualsiasi offerta di lavoro pervenuta dal padre, ovvero, in subordine, adottare ogni opportuno provvedimento, tenuto conto, comunque, dell'atteggiamento quantomeno evasivo attuato da con riferimento ad una propria Per_2 collocazione nel mondo del lavoro, ovvero ancora, in estremo subordine, DISPORRE l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo Pt_1 Per_2 mensile di € 150,00=, entro il giorno cinque di ogni mese, con bonifico bancario sul conto intestato allo stesso ragazzo, e ciò per nn. 6 mensilità, sino al 05.07.2025 compreso.
CONFERMARE la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e divenuti Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti, come statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti del 04.03.2024, confermando la decorrenza del provvedimento dal deposito del ricorso introduttivo.
DISCIPLINARE il diritto dei Sigg.ri e a richiedere ed incamerare, per la quota del Pt_1 CP_1 50% ciascuno, l'assegno unico per i figli, del pari delle detrazioni per i figli a carico.
REVOCARE l'obbligo di mantenimento della Sig.ra in capo al Sig. e ciò in forza CP_1 Pt_1 della capacità lavorativa posseduta dalla stessa, attestata dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 21.02.2024, della scelta della medesima di trasferirsi di fatto presso il Campeggio Camping Class sito in Eupilio (CO), della stabile relazione con il Sig. e della percezione Parte_2 dell'assegno di inclusione. CON VITTORIA di spese, diritti ed onorari.
Per CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1 Pt_1
in Sesto San Giovanni il 18/10/1995 (anno 1995, parte II, serie A, n. 243);
[...]
2) accertare e dichiarare, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della signora CP_1 dell'assegno divorzile e, per l'effetto, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Pt_1 resistente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di almeno € 350,00 (euro trecentocinquanta), o quello maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e che, in ogni caso, verrà ritenuta di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il domicilio materno;
Per_1
4) darsi atto della intervenuta indipedenza economica del primogenito figlio e del secondogenito Per_3 figlio e disporre l'obbligo del padre di un contributo adeguato al mantenimento dei due figli Per_4 Per_2 e in rapporto alla loro età, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dell'importo Per_1 pari ad almeno € 350,00 (euro trecento cinquanta) per ciascun figlio, oltre il diritto della sig.ra a CP_1 percepire per intero l'Assegno Unico per entrambi i figli;
5) disporre l'obbligo a carico del padre di un contributo economico pari al 50% per le spese mediche ed extra come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6) disporre la facoltà di visita del padre che potrà incontrare il figlio ed anche previ Per_1 Per_2 accordi con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 10.07.19.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati quattro figli: nel 1996, nel 2004, Per_3 Per_4 nel 2006, tutti maggiorenni e ancora minore, essendo nato il [...]. Per_2 Per_1
Quanto all'unico figlio minore, va confermato l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre disposto all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., in assenza di elementi ostativi e sull'accordo delle parti.
Anche quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, va confermata la previsione che demanda le modalità di incontro ad accordi assunti direttamente da padre e figlio, stante l'età di che ha ormai 16 anni e nell'estate 2025 compirà 17 anni. Per_1
III. La controversia verte essenzialmente sui profili economici ed in particolare sull'onere a carico del per il mantenimento dei figli e e sulla sussistenza o Pt_1 Per_2 Per_1 meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
Quanto ai figli, è pacifica l'autonomia economica di ed Controversa è la Per_3 Per_4 data da cui far decorrere il venir meno degli obblighi di mantenimento per e Per_3 Per_4 posti a carico del padre in sede di separazione. La decorrenza, in ottemperanza agli ordinari principi in materia, va stabilita dalla data della domanda, ferma restando l'irripetibilità delle eventuali somme versate in data successiva, attesa la natura alimentare delle somme corrisposte.
Controversa è altresì la debenza dell'assegno di mantenimento per il figlio che ha Per_2 interrotto gli studi e ancora non si è inserito nel mondo del lavoro per ragioni imputabili ad un carente impegno secondo la prospettazione paterna ed invece a fragilità personali secondo la prospettazione materna.
che ha compiuto recentemente 19 anni, ha lasciato gli studi dopo essere stato Per_2 bocciato due volte e aver palesato importanti difficoltà scolastiche e fragilità emotive e meta-cognitive, per le quali era stata prospettata la necessità di un sostegno scolastico, ed è attualmente disoccupato dal 2023.
Con l'ordinanza emessa in data 4 marzo 2024 era stato previsto a carico del padre un concorso al mantenimento di di € 200,00 mensili con riserva di verificare nel Per_2 prosieguo del giudizio se la situazione avesse subito delle modifiche e a tal fine era stato assegnato un termine alle parti per aggiornare la situazione.
Nelle note scritte depositate in data 22.01.25 il ricorrente ha ribadito che il figlio non ha mostrato una reale volontà di reperire attività lavorativa, rifiutando anche alcune opportunità lavorative prospettategli dal padre e per tale ragione ha chiesto che l'assegno di € 200,00 previsto per il suo mantenimento venga revocato o previsto in misura ridotta per un massimo di 6 mesi onde stimolarlo ad un maggiore impegno nella ricerca di pagina 3 di 6 un'occupazione. La resistente ha invece dedotto che il figlio si sta impegnando nel reperimento di attività lavorativa, è in attesa di partecipare a corsi professionalizzanti organizzati dalla Regione Lombardia, presso il Comune di Cinisello Balsamo, con l'obiettivo di acquisire competenze utili per il mercato del lavoro, ma che le sue prospettive occupazionali sono condizionate negativamente dalla disabilità rilevata in ambito scolastico. Ha pertanto insistito per la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio Per_2
Tenuto conto di quanto emerso, della giovane età di e delle difficoltà palesate in Per_2 passato, viene confermato fino al conseguimento dell'indipendenza economica e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dalla presente pronuncia l'assegno previsto nell'ordinanza in data 4 marzo 2024.
Non vi è invece contrasto sulla previsione di un assegno di mantenimento per il figlio
, ancora minore. Anche ha già interrotto per due volte il percorso di Per_1 Per_1 studi intrapreso ed altresì il percorso psicologico avviato su impulso di entrambi i genitori i quali, nell'esercizio della responsabilità genitoriale dovranno continuare a sostenere il figlio e, ove la scelta di interrompere gli studi non sia reversibile, aiutarlo nella ricerca di soluzioni che gli consentano di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.
Anche per viene confermato l'assegno di mantenimento stabilito nell'ordinanza Per_1 in data 4 marzo 2024 che tiene conto sia della diversa capacità lavorativa e reddituale delle parti- il ricorrente lavoratore dipendente con un'entrata mensile netta di circa € 2300,00 per dodici mensilità, mentre la resistente svolge solo lavori occasionali di decorazioni per privati- sia del fatto che il resistente non si è opposto alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale alla resistente, convivente con entrambi i figli.
IV. Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore di richiesta alla CP_1 quale si è opposto il ricorrente, sostenendo che l'ex coniuge ha una concreta capacità lavorativa riconosciuta dalla stessa parte in sede interrogatorio libero che, ove utilmente impiegata, le potrebbe consentire di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, vanno richiamati i più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno superato il precedente indirizzo che ancorava l'assegno divorzile all'adeguatezza dei redditi del coniuge istante al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel solco della sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale (Cass. Civ. ord. 25 gennaio 2022 n.2140).
Alla luce di tale principio va riconosciuto un assegno divorzile in favore di CP_1 tenuto conto che: a) vi è un significativo divario reddituale tra le parti, fruendo il ricorrente di introiti netti mensili pari a circa € 2300,00, mentre la resistente, che durante il matrimonio ha svolto l'attività di casalinga occupandosi della crescita dei quattro figli, svolge solo attività
pagina 4 di 6 occasionali di decoratrice (attività svolta alle dipendenze di una ditta durante il fidanzamento) con introiti che le consentono di pagare il costo per un'intera stagione in campeggio, pari a circa € 2300,00 annui;
b) il matrimonio è durato 24 anni;
c) il contributo dato alla vita familiare dalla moglie, mediante il ruolo di casalinga e l'accudimento dei quattro figli, ha inciso in misura rilevante sulla sua condizione reddituale, impedendole di acquisire autonome fonti di reddito;
d) la scelta condivisa di non prestare attività lavorativa per esigenze familiari avrà conseguenze negative sulla possibilità di percepire in futuro un trattamento pensionistico;
e) l'età della resistente (54 anni) e l'assenza da lungo tempo dal mercato del lavoro non le consentono un proficuo e stabile reinserimento nel mercato del lavoro. Neppure può essere considerata ostativa al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore in funzione compensativa del ruolo endofamiliare svolto in costanza di matrimonio la percezione dell'assegno di inclusione per l'importo di € 830,00 mensili, stante la natura assistenziale di tale misura di sostegno, correlata alla persistenza di specifici requisiti personali e del nucleo familiare. Quanto all'importo di detto assegno, tenuto conto della rispettiva condizione economica e reddituale delle parti, la misura viene confermata nell'importo stabilito nell'ordinanza in data 4 marzo 2024 che già considerava tutte le circostanze di fatto suindicate. V. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e dell'esito del giudizio con la parziale reciproca soccombenza delle parti sulle domande accessorie, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1 provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 con rito concordatario in data 14.10.1995 nel Comune di Sesto San CP_1
Giovanni (atto n. 243, parte II serie A anno 1995)
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) dispone l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento Per_1 presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figlio direttamente concordati tra gli stessi;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese l'importo di € 180,00 a titolo di assegno divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2025;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello stesso e Per_2 comunque non oltre 18 mesi decorrenti dal mese di febbraio 2025;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese l'importo di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese Per_1 di marzo 2025;
7) concorrerà inoltre nel 50% delle spese di carattere straordinario dei figli Parte_1
e , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza qui Per_2 Per_1 integralmente richiamato;
pagina 5 di 6 8) Revoca con decorrenza dalla data della domanda (data di deposito del ricorso per divorzio) l'assegno di mantenimento previsto in separazione per i figli e Per_3
ferma restando l'irripetibilità delle somme eventualmente versate in data Per_4 successiva a tale titolo;
9) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a favore di CP_1
10) Compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20/02/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7276/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOI MARGHERITA del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DIODATO SABRINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 ottobre 1995 tra i Sigg.ri e così come rileva dall'atto di matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni n. 243, Parte II, Serie A,
Anno 1995 (doc.1)
ORDINARE la trasmissione di copia dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sesto San Giovanni per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
CONFERMARE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
pagina 1 di 6 DETERMINARE il diritto di visita paterno con le modalità che verranno concordate in autonomia con , così come accade attualmente, ovvero, in subordine, adottare ogni opportuno Per_1 provvedimento, nel rispetto della bigenitorialità e per la maggior tutela del minore.
DISPORRE l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 mediante versamento mensile dell'importo di € 200,00=, entro il giorno cinque di ogni mese per dodici mensilità annue, con bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra oltre al rimborso della CP_1 quota del 50% delle spese straordinarie per il figlio, come dettagliatamente disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
REVOCARE l'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 giudizio, che ha interrotto ogni percorso di studi da oltre due anni e rifiuta qualsiasi offerta di lavoro pervenuta dal padre, ovvero, in subordine, adottare ogni opportuno provvedimento, tenuto conto, comunque, dell'atteggiamento quantomeno evasivo attuato da con riferimento ad una propria Per_2 collocazione nel mondo del lavoro, ovvero ancora, in estremo subordine, DISPORRE l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo Pt_1 Per_2 mensile di € 150,00=, entro il giorno cinque di ogni mese, con bonifico bancario sul conto intestato allo stesso ragazzo, e ciò per nn. 6 mensilità, sino al 05.07.2025 compreso.
CONFERMARE la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e divenuti Per_3 Per_4 economicamente autosufficienti, come statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti del 04.03.2024, confermando la decorrenza del provvedimento dal deposito del ricorso introduttivo.
DISCIPLINARE il diritto dei Sigg.ri e a richiedere ed incamerare, per la quota del Pt_1 CP_1 50% ciascuno, l'assegno unico per i figli, del pari delle detrazioni per i figli a carico.
REVOCARE l'obbligo di mantenimento della Sig.ra in capo al Sig. e ciò in forza CP_1 Pt_1 della capacità lavorativa posseduta dalla stessa, attestata dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 21.02.2024, della scelta della medesima di trasferirsi di fatto presso il Campeggio Camping Class sito in Eupilio (CO), della stabile relazione con il Sig. e della percezione Parte_2 dell'assegno di inclusione. CON VITTORIA di spese, diritti ed onorari.
Per CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1 Pt_1
in Sesto San Giovanni il 18/10/1995 (anno 1995, parte II, serie A, n. 243);
[...]
2) accertare e dichiarare, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della signora CP_1 dell'assegno divorzile e, per l'effetto, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Pt_1 resistente, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di almeno € 350,00 (euro trecentocinquanta), o quello maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e che, in ogni caso, verrà ritenuta di giustizia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il domicilio materno;
Per_1
4) darsi atto della intervenuta indipedenza economica del primogenito figlio e del secondogenito Per_3 figlio e disporre l'obbligo del padre di un contributo adeguato al mantenimento dei due figli Per_4 Per_2 e in rapporto alla loro età, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dell'importo Per_1 pari ad almeno € 350,00 (euro trecento cinquanta) per ciascun figlio, oltre il diritto della sig.ra a CP_1 percepire per intero l'Assegno Unico per entrambi i figli;
5) disporre l'obbligo a carico del padre di un contributo economico pari al 50% per le spese mediche ed extra come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6) disporre la facoltà di visita del padre che potrà incontrare il figlio ed anche previ Per_1 Per_2 accordi con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 10.07.19.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dal matrimonio delle parti sono nati quattro figli: nel 1996, nel 2004, Per_3 Per_4 nel 2006, tutti maggiorenni e ancora minore, essendo nato il [...]. Per_2 Per_1
Quanto all'unico figlio minore, va confermato l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre disposto all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., in assenza di elementi ostativi e sull'accordo delle parti.
Anche quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, va confermata la previsione che demanda le modalità di incontro ad accordi assunti direttamente da padre e figlio, stante l'età di che ha ormai 16 anni e nell'estate 2025 compirà 17 anni. Per_1
III. La controversia verte essenzialmente sui profili economici ed in particolare sull'onere a carico del per il mantenimento dei figli e e sulla sussistenza o Pt_1 Per_2 Per_1 meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di CP_1
[...]
Quanto ai figli, è pacifica l'autonomia economica di ed Controversa è la Per_3 Per_4 data da cui far decorrere il venir meno degli obblighi di mantenimento per e Per_3 Per_4 posti a carico del padre in sede di separazione. La decorrenza, in ottemperanza agli ordinari principi in materia, va stabilita dalla data della domanda, ferma restando l'irripetibilità delle eventuali somme versate in data successiva, attesa la natura alimentare delle somme corrisposte.
Controversa è altresì la debenza dell'assegno di mantenimento per il figlio che ha Per_2 interrotto gli studi e ancora non si è inserito nel mondo del lavoro per ragioni imputabili ad un carente impegno secondo la prospettazione paterna ed invece a fragilità personali secondo la prospettazione materna.
che ha compiuto recentemente 19 anni, ha lasciato gli studi dopo essere stato Per_2 bocciato due volte e aver palesato importanti difficoltà scolastiche e fragilità emotive e meta-cognitive, per le quali era stata prospettata la necessità di un sostegno scolastico, ed è attualmente disoccupato dal 2023.
Con l'ordinanza emessa in data 4 marzo 2024 era stato previsto a carico del padre un concorso al mantenimento di di € 200,00 mensili con riserva di verificare nel Per_2 prosieguo del giudizio se la situazione avesse subito delle modifiche e a tal fine era stato assegnato un termine alle parti per aggiornare la situazione.
Nelle note scritte depositate in data 22.01.25 il ricorrente ha ribadito che il figlio non ha mostrato una reale volontà di reperire attività lavorativa, rifiutando anche alcune opportunità lavorative prospettategli dal padre e per tale ragione ha chiesto che l'assegno di € 200,00 previsto per il suo mantenimento venga revocato o previsto in misura ridotta per un massimo di 6 mesi onde stimolarlo ad un maggiore impegno nella ricerca di pagina 3 di 6 un'occupazione. La resistente ha invece dedotto che il figlio si sta impegnando nel reperimento di attività lavorativa, è in attesa di partecipare a corsi professionalizzanti organizzati dalla Regione Lombardia, presso il Comune di Cinisello Balsamo, con l'obiettivo di acquisire competenze utili per il mercato del lavoro, ma che le sue prospettive occupazionali sono condizionate negativamente dalla disabilità rilevata in ambito scolastico. Ha pertanto insistito per la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio Per_2
Tenuto conto di quanto emerso, della giovane età di e delle difficoltà palesate in Per_2 passato, viene confermato fino al conseguimento dell'indipendenza economica e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dalla presente pronuncia l'assegno previsto nell'ordinanza in data 4 marzo 2024.
Non vi è invece contrasto sulla previsione di un assegno di mantenimento per il figlio
, ancora minore. Anche ha già interrotto per due volte il percorso di Per_1 Per_1 studi intrapreso ed altresì il percorso psicologico avviato su impulso di entrambi i genitori i quali, nell'esercizio della responsabilità genitoriale dovranno continuare a sostenere il figlio e, ove la scelta di interrompere gli studi non sia reversibile, aiutarlo nella ricerca di soluzioni che gli consentano di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.
Anche per viene confermato l'assegno di mantenimento stabilito nell'ordinanza Per_1 in data 4 marzo 2024 che tiene conto sia della diversa capacità lavorativa e reddituale delle parti- il ricorrente lavoratore dipendente con un'entrata mensile netta di circa € 2300,00 per dodici mensilità, mentre la resistente svolge solo lavori occasionali di decorazioni per privati- sia del fatto che il resistente non si è opposto alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale alla resistente, convivente con entrambi i figli.
IV. Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore di richiesta alla CP_1 quale si è opposto il ricorrente, sostenendo che l'ex coniuge ha una concreta capacità lavorativa riconosciuta dalla stessa parte in sede interrogatorio libero che, ove utilmente impiegata, le potrebbe consentire di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, vanno richiamati i più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno superato il precedente indirizzo che ancorava l'assegno divorzile all'adeguatezza dei redditi del coniuge istante al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel solco della sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale (Cass. Civ. ord. 25 gennaio 2022 n.2140).
Alla luce di tale principio va riconosciuto un assegno divorzile in favore di CP_1 tenuto conto che: a) vi è un significativo divario reddituale tra le parti, fruendo il ricorrente di introiti netti mensili pari a circa € 2300,00, mentre la resistente, che durante il matrimonio ha svolto l'attività di casalinga occupandosi della crescita dei quattro figli, svolge solo attività
pagina 4 di 6 occasionali di decoratrice (attività svolta alle dipendenze di una ditta durante il fidanzamento) con introiti che le consentono di pagare il costo per un'intera stagione in campeggio, pari a circa € 2300,00 annui;
b) il matrimonio è durato 24 anni;
c) il contributo dato alla vita familiare dalla moglie, mediante il ruolo di casalinga e l'accudimento dei quattro figli, ha inciso in misura rilevante sulla sua condizione reddituale, impedendole di acquisire autonome fonti di reddito;
d) la scelta condivisa di non prestare attività lavorativa per esigenze familiari avrà conseguenze negative sulla possibilità di percepire in futuro un trattamento pensionistico;
e) l'età della resistente (54 anni) e l'assenza da lungo tempo dal mercato del lavoro non le consentono un proficuo e stabile reinserimento nel mercato del lavoro. Neppure può essere considerata ostativa al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore in funzione compensativa del ruolo endofamiliare svolto in costanza di matrimonio la percezione dell'assegno di inclusione per l'importo di € 830,00 mensili, stante la natura assistenziale di tale misura di sostegno, correlata alla persistenza di specifici requisiti personali e del nucleo familiare. Quanto all'importo di detto assegno, tenuto conto della rispettiva condizione economica e reddituale delle parti, la misura viene confermata nell'importo stabilito nell'ordinanza in data 4 marzo 2024 che già considerava tutte le circostanze di fatto suindicate. V. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e dell'esito del giudizio con la parziale reciproca soccombenza delle parti sulle domande accessorie, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Pt_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1 provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 con rito concordatario in data 14.10.1995 nel Comune di Sesto San CP_1
Giovanni (atto n. 243, parte II serie A anno 1995)
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) dispone l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento Per_1 presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figlio direttamente concordati tra gli stessi;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese l'importo di € 180,00 a titolo di assegno divorzile, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2025;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello stesso e Per_2 comunque non oltre 18 mesi decorrenti dal mese di febbraio 2025;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese l'importo di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
; importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese Per_1 di marzo 2025;
7) concorrerà inoltre nel 50% delle spese di carattere straordinario dei figli Parte_1
e , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza qui Per_2 Per_1 integralmente richiamato;
pagina 5 di 6 8) Revoca con decorrenza dalla data della domanda (data di deposito del ricorso per divorzio) l'assegno di mantenimento previsto in separazione per i figli e Per_3
ferma restando l'irripetibilità delle somme eventualmente versate in data Per_4 successiva a tale titolo;
9) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a favore di CP_1
10) Compensa le spese di lite Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20/02/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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