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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6218 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. IO MO AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 8086/2025 promossa da
, con l'avv. Susa Glauco;
Parte_1
-ATTRICE- contro
contumace; CP_1
-CONVENUTO-
Oggetto: mutuo.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“nel merito: per le causali di cui in atti, condannarsi (C.F. CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Mestre (VE) via Squero n. 32/A a corrispondere a (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Milano n. 50 la somma di € 8.800,00 maggiorata del 50% del costo del finanziamento pari ad € 3.967,10 per un totale di € 12.767,10, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte chiede il rimborso di somme date a prestito al signore convenuto, con cui ha avuto una relazione sentimentale.
In particolare, si tratta dell'importo di 8.800,00, oltre costi di finanziamento, che la signora avrebbe trasferito al convenuto per acquistare il veicolo Mercedes-Benz targata ER805CX, successivamente alienato in data 16.12.2024.
Il ricorso, con il decreto di fissazione d'udienza, è stato notificato al convenuto (v. deposito in data 24.7.2025), il quale non ha ritirato il plico.
Il titolo è fondato e parte convenuta non ha dato prova dell'adempimento (SSUU
13533/2001, sempre attuale).
Il titolo, infatti, è dato dai bonifici recanti la causale della dazione di danaro.
Il finanziamento che la signora ha attivato per aiutare il compagno, parimenti, risulta documentalmente, così come l'acquisto della vettura.
E' congrua la richiesta di vedersi rimborsata, pure, la somma inerente gli accessori che la signora ha sostenuto per il finanziarsi allo scopo di aiutare il convenuto.
Il mutuo è naturalmente oneroso.
Parte attrice aveva depositato, in corso di causa, ricorso per sequestro conservativo, quando ancora non avrebbe saputo se il convenuto si fosse costituito o meno nel processo.
La richiesta di vedersi rimborsata le relative spese di difesa è giustificata.
Il Giudice ha ritenuto di non provvedere sul sequestro, misura conservativa, visto che si poteva procedere direttamente alla sentenza, per ragione di economia di atti giuridici processuali.
La nota spese depositata in data 28.10.2025 è congrua.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G.
n. 8086/2025:
- condanna (C.F. ) a corrispondere a CP_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. la somma di € 8.800,00 maggiorata del
[...] C.F._2
50% del costo del finanziamento pari ad € 3.967,10 per un totale di € 12.767,10,
2 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite a parte attrice che si liquidano complessivamente in € 6.105,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi del difensore ed in € 423,25 per esborsi;
- dichiara assorbito il ricorso cautelare in corso di causa e ogni altra questione non espressamente decisa.
Venezia, 23.12.2025.
Il Giudice
IO MO AG
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. IO MO AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 8086/2025 promossa da
, con l'avv. Susa Glauco;
Parte_1
-ATTRICE- contro
contumace; CP_1
-CONVENUTO-
Oggetto: mutuo.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“nel merito: per le causali di cui in atti, condannarsi (C.F. CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Mestre (VE) via Squero n. 32/A a corrispondere a (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Milano n. 50 la somma di € 8.800,00 maggiorata del 50% del costo del finanziamento pari ad € 3.967,10 per un totale di € 12.767,10, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte chiede il rimborso di somme date a prestito al signore convenuto, con cui ha avuto una relazione sentimentale.
In particolare, si tratta dell'importo di 8.800,00, oltre costi di finanziamento, che la signora avrebbe trasferito al convenuto per acquistare il veicolo Mercedes-Benz targata ER805CX, successivamente alienato in data 16.12.2024.
Il ricorso, con il decreto di fissazione d'udienza, è stato notificato al convenuto (v. deposito in data 24.7.2025), il quale non ha ritirato il plico.
Il titolo è fondato e parte convenuta non ha dato prova dell'adempimento (SSUU
13533/2001, sempre attuale).
Il titolo, infatti, è dato dai bonifici recanti la causale della dazione di danaro.
Il finanziamento che la signora ha attivato per aiutare il compagno, parimenti, risulta documentalmente, così come l'acquisto della vettura.
E' congrua la richiesta di vedersi rimborsata, pure, la somma inerente gli accessori che la signora ha sostenuto per il finanziarsi allo scopo di aiutare il convenuto.
Il mutuo è naturalmente oneroso.
Parte attrice aveva depositato, in corso di causa, ricorso per sequestro conservativo, quando ancora non avrebbe saputo se il convenuto si fosse costituito o meno nel processo.
La richiesta di vedersi rimborsata le relative spese di difesa è giustificata.
Il Giudice ha ritenuto di non provvedere sul sequestro, misura conservativa, visto che si poteva procedere direttamente alla sentenza, per ragione di economia di atti giuridici processuali.
La nota spese depositata in data 28.10.2025 è congrua.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G.
n. 8086/2025:
- condanna (C.F. ) a corrispondere a CP_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. la somma di € 8.800,00 maggiorata del
[...] C.F._2
50% del costo del finanziamento pari ad € 3.967,10 per un totale di € 12.767,10,
2 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite a parte attrice che si liquidano complessivamente in € 6.105,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi del difensore ed in € 423,25 per esborsi;
- dichiara assorbito il ricorso cautelare in corso di causa e ogni altra questione non espressamente decisa.
Venezia, 23.12.2025.
Il Giudice
IO MO AG
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