Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2018, n. 8521
CASS
Sentenza 21 settembre 2018

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In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs.

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  • 1Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
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    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2018, n. 8521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8521
Data del deposito : 21 settembre 2018

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