Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32158 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 01/07/2002
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 1566
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 31845/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PO ON, n. il 10.4.1947 in Paternò, ivi res. via T. Speri n. 59,
avverso la sentenza in data 27.4.2001 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con la quale venne condannato alla pena di lire cinque milioni di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 110 c.p. e 51, comma secondo, del D. L.vo n. 22/97. Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha affermato la colpevolezza del PO in ordine al reato ascrittogli per avere, quale possessore di un fondo, consentito lo scarico sul medesimo di rifiuti derivanti da attività produttive, quali barattoli di solventi parti di carrozzeria di auto e carcasse di pneumatici senza autorizzazione. Il giudice di merito ha fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato sul rilievo che il fondo non poteva ritenersi abbandonato, essendo stato accertato che il PO aveva apposto in corrispondenza dello stesso un cartello con la scritta vendesi e che l'imputato, in quanto consapevole dello scarico dei rifiuti ha concorso a titolo di colpa alla commissione del reato ascrittogli, non essendosi attivato in alcun modo per impedire l'abbandono del materiale derivante da attività produttive. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per illogicità della motivazione e violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della consapevolezza da parte dell'imputato dell'abbandono dei rifiuti ad opera di terzi sul fondo, in quanto desunta dalla mera apposizione del cartello con la scritta vendesi in prossimità del medesimo. Con lo stesso motivo si deduce, altresì, la violazione della norma incriminatrice, per essere stata affermata la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base dell'accertamento di un comportamento meramente omissivo rispetto al fatto illecito altrui in violazione dei principi sulla responsabilità penale, nonché l'erroneità della contestazione dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 51 del D. L.vo n.22/97, in assenza di prove in ordine alla provenienza dei rifiuti.
Il ricorso è fondato.
È stato affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sezioni unite, n. 9412753, Zaccarelli e negli stessi termini la più recente sez. 1, 9907241, Pirani ed altri), sia pure con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 della L. n. 915/82, peraltro di contenuto precettivo analogo a quello del vigente art. 51 del D. L.vo n. 22/97, che i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva". Ne consegue che essi non possono consistere nel moro mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza".
Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremì dell'art. 40, secondo comma, c.p., e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui.
Orbene, poiché il giudice di merito ha affermato la colpevolezza del PO, a titolo di colpa, fondandola esclusivamente sull'accertamento di fatto che l'imputato non ha impedito l'abbandono di rifiuti ad opera di terzi sul fondo di sua proprietà, la pronuncia si palesa in contrasto con gli enunciati principi di diritto. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 1 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002