Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32158
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32158
    Data del deposito : 1 luglio 2002

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