Art. 11.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
1) le modalita' e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;
2) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;
3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;
4) gli organismi per la vigilanza;
5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
6) le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovra':
a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;
b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;
c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.
Il decreto di cui al precedente comma dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
1) le modalita' e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;
2) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;
3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;
4) gli organismi per la vigilanza;
5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
6) le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovra':
a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;
b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;
c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.
Il decreto di cui al precedente comma dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.