Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 4433
CASS
Sentenza 6 novembre 2013

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Massime1

Non integra il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, la mera attività di informazione e di proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza o di sabotaggio, poichè si tratta di condotta non qualificabile come insegnamento, ma come mera divulgazione o proposta ideologica.

Commentario1

  • 1La spada di Damocle dei foreign fighters e lo scudo del diritto penale preventivo
    Marco Potti · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2020

    Abstract Con la consumazione dei reati terroristici a Nizza (il 29 ottobre 2020) e, pochi giorni dopo, a Vienna (il 2 novembre), si è improvvisamente riaccesa l'attenzione mediatica sulla brutale violenza del terrorismo internazionale jihadista e sulle oscure ramificazioni dello Stato Islamico, principale determinatore ovvero istigatore dei più efferati attentati degli ultimi 5 anni sul suolo europeo. Le sue armi più subdole e letali sono rappresentate dai lone wolves (lupi solitari) nonché, soprattutto, dai c.d. foreign terrorist fighters, i combattenti stranieri addestrati militarmente negli scenari di guerra (principalmente in Siria e Iraq), ritornati poi in Occidente con il fine di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 4433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4433
Data del deposito : 6 novembre 2013

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