Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Non integra il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, la mera attività di informazione e di proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza o di sabotaggio, poichè si tratta di condotta non qualificabile come insegnamento, ma come mera divulgazione o proposta ideologica.
Commentario • 1
- 1. La spada di Damocle dei foreign fighters e lo scudo del diritto penale preventivoMarco Potti · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2020
Abstract Con la consumazione dei reati terroristici a Nizza (il 29 ottobre 2020) e, pochi giorni dopo, a Vienna (il 2 novembre), si è improvvisamente riaccesa l'attenzione mediatica sulla brutale violenza del terrorismo internazionale jihadista e sulle oscure ramificazioni dello Stato Islamico, principale determinatore ovvero istigatore dei più efferati attentati degli ultimi 5 anni sul suolo europeo. Le sue armi più subdole e letali sono rappresentate dai lone wolves (lupi solitari) nonché, soprattutto, dai c.d. foreign terrorist fighters, i combattenti stranieri addestrati militarmente negli scenari di guerra (principalmente in Siria e Iraq), ritornati poi in Occidente con il fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/11/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3496
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 29824/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di:
EL ABBOUBI ANAS N. IL 17/10/1992;
avverso l'ordinanza n. 348/2013 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 25/6/13 il Tribunale di BR in sede di riesame annullava l'ordinanza 10/6/13 del Gip dello stesso Tribunale che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di El OU Anas, di nazionalità marocchina, per il reato ex art. 270 quinquies c.p. (in Vobarno, dal marzo 2013 con condotta in atto) di addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale e ne disponeva l'immediata scarcerazione se non astretto per altra causa.
Il Tribunale, premesso che il Gip, dopo un primo rigetto del 14/5/13, aveva disposto la misura dopo avere preso atto del contesto ideologico in cui El OU si muoveva (testimoniato dai suoi profili facebook e twitter e dal blog Sharia4Italy) e delle sue ricerche su Internet che lo avevano portato a visionare e talvolta anche a memorizzare video relativi all'assemblaggio di prodotti esplosivi e filmati di addestramento militare e a partecipare a forum riguardanti questi temi, rigettava le eccezioni della difesa relative alla autonomia motivazionale dell'ordinanza e alla utilizzabilità delle captazioni poste a fondamento della prova, ma, esaminate nel merito le risultanze investigative, escludeva che le stesse consentissero di configurare il reato contestato nelle due prospettive indicate dall'accusa: quella di chi fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi e quella della persona (auto) addestrata. Era in primo luogo escluso che El OU potesse ritenersi oggetto di addestramento, i video in suo possesso avendo carattere divulgativo e informativo e i soli due di contenuto più analitico (sull'innesto delle munizioni in un AK47 e la produzione di nitroglicerina con l'assemblaggio dei relativi ingredienti) erano stati visionati un'unica volta e mancava traccia in atti di un'eventuale esercitazione (addestramento) in tal senso, di talché doveva concludersi che il soggetto si era solo informato. Fin qui lo stesso materiale indiziario già ritenuto insufficiente dalla prima ordinanza (quella di rigetto) del Gip. Gli ulteriori files (peraltro liberamente reperibili su YouTube), che erano risultati decisivi per l'applicazione della misura (MQ o "Join the caravan..", "campi di addestramento dei martiri di Dar'a" e "tagliagole di KH BI ID in Siria..", gli ultimi due inviati via facebook all'amico HA RA, soggetto che risultava peraltro avere cercato su Google obbiettivi cd. "sensibili" circa la città di BR), erano essenzialmente documentari relativi a campi di addestramento ispirati alla jihad islamica e non tali, pertanto, pur quando comunicati ad altri, da costituire strumento di istruzione o insegnamento militare (diversamente sarebbe stato a dirsi, notava il Tribunale, se oggetto della comunicazione fossero stati i su richiamati filmati sul caricamento del mitragliatore AK47 o la produzione della nitroglicerina). Escluse in conclusione le condotte perseguite di addestramento passivo o auto addestramento e di fornitura di istruzioni militari, perdeva di rilevanza anche l'ulteriore profilo della finalità di terrorismo.
Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice del riesame, nel pur apprezzabile intento di dare della norma una lettura garantistica che non comprimesse la libertà di manifestazione del pensiero, introduceva però un elemento richiesto solo per il reato associativo dell'art.270-bis c.p. e cioè la previsione di un programma specifico e concreto di violenza e l'adesione ad esso dei singoli partecipi. Nel caso in esame era sufficiente, invece, l'auto addestramento (si pensi al kamikaze solitario che si informi ovvero si addestri consultando materiale informatico) o la fornitura di istruzioni militari, naturalmente col fine specifico di terrorismo. In concreto si contestava che per la realizzazione del reato fosse necessario, come pareva ritenere il giudice, l'integrale scaricamento dei files su un dispositivo di memoria, dove per il salvataggio di tali files (peraltro in gran parte in rete e quindi sempre visionabili) bastava la creazione di un link (come fatto in più occasioni dall'indagato);
che fosse necessaria l'esistenza di una fonte occulta o criptata (che nel caso comunque non mancava, visto l'uso di numerosi pseudonimi da parte di El OU, che tra l'altro era insieme all'amico HA quando questi era alla ricerca sul suo computer di obiettivi "sensibili" in BR); che si dovesse distinguere tra contenuto formativo ovvero di insegnamento e contenuto informativo ovvero di divulgazione, dove ciò che rilevava era l'idoneità delle nozioni fornite a costituire, per chi le riceveva, un bagaglio tecnico sufficiente per la preparazione di materiali esplosivi, per l'uso di armi o di sostanze chimiche o comunque pericolose, per l'apprendimento di tecniche per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali (seguiva una dettagliata esemplificazione tratta dai vari files nel possesso dell'indagato). Evidenti le finalità di terrorismo, infine, da parte di chi più volte aveva espresso il desiderio di morire martire per la jihad. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con i conseguenti provvedimenti.
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, va respinto.
Invero l'ordinanza del Tribunale di BR che ha annullato il provvedimento cautelare del Gup dello stesso Tribunale ha riesaminato con puntualità e rigore l'intero complesso indiziario che le investigazioni hanno ricondotto a carico dell'indagato, pervenendo in esito al riesame a corrette conclusioni giuridiche. Netta, innanzitutto, la configurazione della fattispecie di reato:
l'auto-addestramento (e non l'informazione) e l'etero-addestramento (e non il proselitismo). Auto ed etero addestramento sono reato, l'informazione e il proselitismo no, rientrano nel perimetro delle libertà individuali costituzionalmente protette. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata prende le mosse dal giudicato cautelare riguardante il medesimo indagato. Precedente richiesta di misura era stata respinta dallo stesso Ufficio del Gip sulla base dei seguenti indizi: il possesso in generale di video di carattere divulgativo e informativo, che escludevano di per sè un uso a finalità di auto addestramento, e lo specifico possesso di due di essi, più analitici (sull'innesto delle munizioni in un fucile mitragliatore AK47 e sulla produzione di nitroglicerina mediante l'assemblaggio dei suoi ingredienti), che in teoria avrebbero consentito un auto addestramento sul loro oggetto, ma che risultavano visionati una volta sola senza che da nulla risultasse che dopo la loro visione il soggetto si fosse esercitato in tal senso. Correttamente partendo da tal giudicato cautelare, il Tribunale ha esaminato gli indizi ulteriori che avevano successivamente indotto il Gip alla diversa decisione (l'emissione dell'ordinanza di custodia chiesta dal Pm). E tali indizi ulteriori erano tre files propagandistici (l'oggetto è riferito in premessa), liberamente reperibili sulla rete (YouTube), due dei quali inviati (via facebook) all'amico e connazionale HA RA. Motivatamente il Tribunale del riesame osserva che, visti i loro contenuti documentaristici, si è ancora nel campo (lecito) del proselitismo e non in quello (illecito) dell'istruzione o insegnamento militare. Diversamente sarebbe stato a dirsi se oggetto dell'invio fossero stati quei due più analitici files (sul caricamento dell'AK47 e la produzione di nitroglicerina) il cui mero possesso senza seguito di auto addestramento da parte dell'indagato era stato ritenuto lecito dalla prima ordinanza del Gip. La circostanza (non sottaciuta) che HA RA, destinatario di detti files (propagandistici), si fosse a sua volta mostrato interessato ad individuare su Google obbiettivi cd. "sensibili" nella città di BR (fosse pure con lui in quel momento El OU, come si legge nel ricorso del Pm) non modifica il perimetro della liceità penale delle condotte.
A fronte di tale corretta impostazione giuridica, l'altrettanto corretta ricostruzione dei fatti e il loro coerente apprezzamento, la diversa valutazione del Pm assume i caratteri di un dissenso sostanzialmente di merito, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Invero il Tribunale non si discosta dalla condivisa interpretazione della norma contestata (indebitamente introducendo un elemento finalistico che riguarda solo il reato associativo: la previsione di un programma specifico e concreto di violenza e l'adesione ad esso dei singoli partecipi), ma si limita a verificare la congruità ad essa (l'auto ed etera addestramento ad attività di terrorismo) della condotta (naturalmente quella provata) posta in essere in concreto dall'indagato. Nella specie l'esito di tale verifica è stato negativo: fermo per gli indizi già noti il giudicato cautelare, nessun nuovo indizio di auto addestramento (congetturale l'ipotizzata creazione di links per un futuro utilizzo, come avvenuto in altri casi, anche dei files in oggetto e neutra la constatazione che essi fossero comunque sempre reperibili in rete) e totale assenza di etera addestramento. Estranea al tema la circostanza che l'indagato usasse più pseudonimi o si trovasse insieme con l'amico HA quando questi usava il proprio computer nella ricerca dei siti "sensibili".
Le ultime considerazioni in diritto del Pm ricorrente inducono poi a ribadire la correttezza della distinzione operata dal Tribunale: è proprio la norma in contestazione dell'art. 270-quinquies c.p. che, punendo condotte di addestramento o istruzione di tipo militare (sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali) con finalità di terrorismo (il comma 2 della norma estendendo la punizione delle condotte vietate alle persone addestrate e quindi anche al soggetto che si auto addestri), impone la distinzione tra formazione e informazione (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza potersi anticipare la soglia di punibilità a uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento ma mera divulgazione ovvero (laddove la finalità sia di terrorismo) di proposta ideologica. Per il principio di legalità dell'art. 1 c.p. non si possono, cioè, promuovere manifestazioni di pericolosità sociale (sia pur grave e qualificata) a condotte penalmente rilevanti: le nozioni fornite (od acquisite) di tipo militare devono essere, appunto, idonee a costituire in chi le riceve (o le acquisisce) un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o ad usare armi e quant'altro, non solo (come nel caso in esame, allo stato della prova indiziaria) a suscitare o ad aumentare il proprio o altrui interesse in tale settore. L'oggettiva assenza della condotta materiale rende ininfluente (come logicamente osservato dal Tribunale) la specificità soggettiva del fine (la partecipazione, fino al martirio, alla jihad islamica). Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014