Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
59356 C.C. IN NOME DEL PO04 1 1 3/02 REPUBBLICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pasquale Reale Presidente R.G. n. 2648/98 Dott. Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 9704 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Ud. 27 novembre 2001 Consigliere Dott. Antonio Merone ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA IVA sanzioni sul ricorso proposto il 30 gennaio 1998 da: /riduzione della san- -rap-in persona del Ministro pro tempore Ministero delle Finanze - zione applicabilità presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, Ολ nei cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
VI LU - residente in [...]alla via S. Francesco d'Assisi, n. 2 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 2 8 -n. 15/96. Lombardia sez. LXVII 8 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
proc. n. 2648/98 R.G. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU VI ricorreva avverso gli avvisi di irrogazione di sanzioni per l'emissione negli anni dal 1984 al 1988 di scontrini fiscali privi dell'indicazione della via e del numero civico, a lui notificati dall'Ufficio IVA di Milano, e la Commissione Tributaria di primo grado con decisione del 4 giugno 1992 accoglieva parzialmente il ri- corso e riduceva le sanzioni stesse a L. 300.000 per ciascun anno d'imposta. L'appello dell'Ufficio contro la decisione era rigettato il 28 dicembre 1996 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, tenuto conto che l'irregolarità formali riscontrate non avevano comportato alcuna evasione d'imposta e non era ravvisabile nella condotta del contribuente alcun intento fraudolento, riteneva applica- bile alle violazioni il vincolo della continuazione previsto dall'art. 8, 1. n. 4/29, ed equa la pena determinata dalla commissione di primo grado. Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 2° co., 1. 7 gennaio 1929, n. 4, atteso che la riduzione delle pene pecuniarie proc. n. 2648/98 R.G. 2 prevista da tale norma non sarebbe applicabile quando le infrazioni siano state commesse, come nel caso di specie, in periodi d'imposta differenti. Ha altresì lamentato con il secondo motivo, l'omessa motivazione del giudice d'appello in ordine alle ragioni logico-giuridiche del rigetto del gravame in presenza di una diversa chiara normativa applicabile alla fattispecie. I motivi sono è inammissibili. E' vero che l'armonizzazione dell'art. 8, 1. n. 4/29 - abrogato dall'art. 29, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 -, con il sistema dell'IVA ha con- solidato una giurisprudenza nel senso che il beneficio della riduzione della pena pecuniaria, previsto dal secondo comma della legge citata nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecu- zione della medesima risoluzione, era applicabile in materia per ef- fetto del rinvio contenuto nell'art. 75, d.p.r. n. 633/72, soltanto quan- do le infrazioni fossero state commesse in differenti periodi d'imposta (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 14 aprile 1997, n. 3194.). A questo principio, tuttavia, si era già adeguata la commissione tribu- taria di primo grado, giacché nel ridurre le sanzioni irrogate al con- tribuente le aveva determinate non unitariamente, ma in L. 300.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988, ed il rigetto dell'im- pugnazione dell'Ufficio da parte del giudice di appello ad esso si è nuovamente e previamente richiamato per ritenere eque la ridetermi- nazione di tali sanzioni in considerazione delle circostanze dei fatti e della buona fede del contribuente. proc. n. 2648/98 R.G. 3 Il motivo posto a fondamento dell'invocata cassazione della decisione di secondo grado, che si è limitato a richiamare l'inoperatività della norma in relazione a diversi periodi d'imposta, non possiede, quindi, i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa, richiesti dall'art. 366, n. 4, c.p.c., e sul punto della sua pertinenza non giova neppure il richiamo all'omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la commissione tributaria regionale a rigettare l'appello dell'Ufficio. Il sollecitato esame dei motivi di gravame chiarisce, infatti, che nes- suna censura era stata formulata dall'appellante avverso l'appli- cazione fatta della disciplina della continuazione alla violazioni ac- certate dall'Ufficio IVA e che la decisione di primo grado era stata bis censurata unicamente in base alla considerazione che l'operata atte- nuazione delle sanzioni si appalesava eccessiva rispetto alle pene o- riginariamente irrogate e vanificava il senso e la funzione deterrente delle stesse. Alla conseguente inammissibilità anche del secondo motivo, che, ol- tre a trarre erroneo fondamento dall'asserita disapplicazione dell'art. 8, 1. n. 4/29, ha investito con la deduzione di un difetto di motivazio- ne l'interpretazione di una norma, anziché l'omessa valutazione delle condizioni in concreto richieste per l'applicazione della norma stessa, consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 27 novembre proc. n. 2648/98 R.G. 4 2001. Il consigliere est. dott. Massimo Oddo I cancelliere LAN LERIA DEPOSITATO 22 MHR. 2002 Oggi 61 Arusse proc. n. 2648/98 R.G. 5 Il presidente dr. Pasquale Reale yple Revel IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casant