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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Borgorose
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 36 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, in data 11.12.2024 si vedeva notificare dal Comune di Borgorose un sollecito di pagamento n. 36 dell'8.11.2024, protocollo
7610 del 19.11.2024, riferito alla tassa rifiuti solidi urbani (TARI), per l'anno 2019, con il quale il Comune chiedeva il pagamento di complessivi €. 4.188,00.
Contro il suddetto sollecito, il Ricorrente_1 propone rituale ricorso, ritenendolo illegittimo ed ingiusto, e pertanto, deve essere annullato per i seguenti motivi: 1)-In via preliminare per difetto di motivazione, violazione art. 7 legge 212/2000;
2)-Sempre in via preliminare per la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto al sollecito impugnato, violazione art. 1 co. 795, legge 160/2019;
3)-In via subordinata, per illegittima applicazione ad immobili adibiti ad attività agrituristiche della tariffa prevista per le attività alberghiere.
Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con la condanna del Comune alle spese ed onorari di giudizio. Il Comune di Borgorose non si è costituito.
All'udienza per il merito del 17.11.2025, udite le conclusioni del ricorrente ed in assenza del
Comune di Borgorose, questo Giudice dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorso è fondato per cui deve essere accolto con la conseguente condanna del Comune di Borgorose alle spese di causa.
La materia del contendere riguarda, specificatamente, l'applicazione da parte dell'Ente pubblico, nei confronti del Ricorrente_1 e in particolare, alla propria azienda agricola ed agrituristica, l'aliquota del 4% prevista per gli alberghi. Nel caso in oggetto, il contribuente ha dimostrato il legame tra l'attività agricola e quella agrituristica.
L'attività agrituristica non può in alcun modo essere assoggettata alla medesima tariffa prevista per le attività alberghiere o similari.
Ciò in ragione del fatto che le due attività, seppur avendo entrambe come finalità quelle dell'ospitalità, sono caratterizzate da uno scopo ultimo tecnicamente diverso, per la prima, infatti, dovrebbe risultare prevalente la valorizzazione e il recupero del patrimonio rurale, diversamente per gli alberghi la cui finalità sostanziale non può che essere rappresentata dall'utile economico che sottende l'iniziativa di ogni attività imprenditoriale.
Ne deriva dunque, una differenziazione identitaria, tanto sotto il profilo normativo quanto sotto l'aspetto puramente esecutivo.
L'attività di agriturismo ha ricevuta una puntuale disciplina con la legge numero 96/2006, che ha abrogato e sostituito la precedente legge 730/85. Tanto è vero che il legislatore, con la riforma del catasto rurale, ha previsto che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività diversa dalle abitazioni, compresa quelle destinate ad agriturismo, vengano censite nella categoria speciale D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole). Sulla base della ricostruzione normativa, quindi, appare evidente che l'equiparazione operata dal
Comune tra attività di agriturismo ed attività di natura commerciale, tra le quali rientrano quella dei ristoranti e degli alberghi, implica una presunzione di equivalenze di condizioni soggettive a fronte di norme che invece differenziano le due fattispecie sia dal punto di vista imprenditoriale che delle finalità dell'attività svolta.
Sul punto è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità del comportamento dei Comuni ad assimilare ai fini della tassazione gli agriturismi, agli alberghi ed ai ristoranti.
Questa decisione conferma che l'agriturismo è un'attività economica che non può essere presuntivamente ricondotta all'attività alberghiera. In altre parole, le tariffe della TARI per gli agriturismi non possono essere equiparate a quelle degli alberghi.
Va tenuto conto della specificità dell'attività agrituristica come recupero del patrimonio edilizio rurale, la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi e che pertanto detta attività deve essere soggetta a tariffe specifiche che riflettono quelle caratteristiche.
Pertanto, se il Comune non ha previsto, sebbene lo abbia dichiarato, un specifica tariffa per gli agriturismi, ma si sia limitato ad applicare la tariffa prevista dal regolamento comunale per gli alberghi, il sollecito di pagamento non proceduto da alcun avviso, ed emesso per le tre rate del
2019, con l'applicazione di una tariffa errata, è da ritenersi nulla. Tanto più che il Comune non costituendosi non ha dimostrato, nei dovuti modi, se questo sollecito sia stato preceduto da avvisi di pagamento o quant'altro previsto per legge.
Viene respinta, pertanto, la pretesa tributaria che contiene un'errata applicazione della tariffa.
In conclusione, dunque, alla luce degli argomenti esposti dal ricorrente, confermate anche dalla varia giurisprudenza, non può non dichiararsi, anche nel merito, l'illegittimità della pretesa impositiva richiesta dal Comune, come già dichiarata con la sentenza definitiva della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n.2612/2024, depositata il 19.04.2024, relativa all'anno d'imposta 2012, con la quale i giudici di secondo grado hanno riconosciuto l'illegittimità dell'accertamento emesso dal Comune di Borgorose, ove si chiedeva, come nel nostro caso, in relazione all'immobile agrituristico dell'azienda agricola del signor Ricorrente_1, il pagamento di un'imposta calcolata sulla base della tariffa prevista per le attività alberghiere. Tanto basta per ritenere superate le altre eccezioni di parte ricorrente, con il conseguente accoglimento del ricorso ed imputare le spese di causa in capo all'ente pubblico quale parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e quindi l'annullamento dell'atto impugnato e condanna il comune di Borgorose al pagamento delle spese di causa, che fissa in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Rieti li, 17 novembre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Borgorose
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 36 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, in data 11.12.2024 si vedeva notificare dal Comune di Borgorose un sollecito di pagamento n. 36 dell'8.11.2024, protocollo
7610 del 19.11.2024, riferito alla tassa rifiuti solidi urbani (TARI), per l'anno 2019, con il quale il Comune chiedeva il pagamento di complessivi €. 4.188,00.
Contro il suddetto sollecito, il Ricorrente_1 propone rituale ricorso, ritenendolo illegittimo ed ingiusto, e pertanto, deve essere annullato per i seguenti motivi: 1)-In via preliminare per difetto di motivazione, violazione art. 7 legge 212/2000;
2)-Sempre in via preliminare per la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto al sollecito impugnato, violazione art. 1 co. 795, legge 160/2019;
3)-In via subordinata, per illegittima applicazione ad immobili adibiti ad attività agrituristiche della tariffa prevista per le attività alberghiere.
Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con la condanna del Comune alle spese ed onorari di giudizio. Il Comune di Borgorose non si è costituito.
All'udienza per il merito del 17.11.2025, udite le conclusioni del ricorrente ed in assenza del
Comune di Borgorose, questo Giudice dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il ricorso è fondato per cui deve essere accolto con la conseguente condanna del Comune di Borgorose alle spese di causa.
La materia del contendere riguarda, specificatamente, l'applicazione da parte dell'Ente pubblico, nei confronti del Ricorrente_1 e in particolare, alla propria azienda agricola ed agrituristica, l'aliquota del 4% prevista per gli alberghi. Nel caso in oggetto, il contribuente ha dimostrato il legame tra l'attività agricola e quella agrituristica.
L'attività agrituristica non può in alcun modo essere assoggettata alla medesima tariffa prevista per le attività alberghiere o similari.
Ciò in ragione del fatto che le due attività, seppur avendo entrambe come finalità quelle dell'ospitalità, sono caratterizzate da uno scopo ultimo tecnicamente diverso, per la prima, infatti, dovrebbe risultare prevalente la valorizzazione e il recupero del patrimonio rurale, diversamente per gli alberghi la cui finalità sostanziale non può che essere rappresentata dall'utile economico che sottende l'iniziativa di ogni attività imprenditoriale.
Ne deriva dunque, una differenziazione identitaria, tanto sotto il profilo normativo quanto sotto l'aspetto puramente esecutivo.
L'attività di agriturismo ha ricevuta una puntuale disciplina con la legge numero 96/2006, che ha abrogato e sostituito la precedente legge 730/85. Tanto è vero che il legislatore, con la riforma del catasto rurale, ha previsto che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività diversa dalle abitazioni, compresa quelle destinate ad agriturismo, vengano censite nella categoria speciale D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole). Sulla base della ricostruzione normativa, quindi, appare evidente che l'equiparazione operata dal
Comune tra attività di agriturismo ed attività di natura commerciale, tra le quali rientrano quella dei ristoranti e degli alberghi, implica una presunzione di equivalenze di condizioni soggettive a fronte di norme che invece differenziano le due fattispecie sia dal punto di vista imprenditoriale che delle finalità dell'attività svolta.
Sul punto è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità del comportamento dei Comuni ad assimilare ai fini della tassazione gli agriturismi, agli alberghi ed ai ristoranti.
Questa decisione conferma che l'agriturismo è un'attività economica che non può essere presuntivamente ricondotta all'attività alberghiera. In altre parole, le tariffe della TARI per gli agriturismi non possono essere equiparate a quelle degli alberghi.
Va tenuto conto della specificità dell'attività agrituristica come recupero del patrimonio edilizio rurale, la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi e che pertanto detta attività deve essere soggetta a tariffe specifiche che riflettono quelle caratteristiche.
Pertanto, se il Comune non ha previsto, sebbene lo abbia dichiarato, un specifica tariffa per gli agriturismi, ma si sia limitato ad applicare la tariffa prevista dal regolamento comunale per gli alberghi, il sollecito di pagamento non proceduto da alcun avviso, ed emesso per le tre rate del
2019, con l'applicazione di una tariffa errata, è da ritenersi nulla. Tanto più che il Comune non costituendosi non ha dimostrato, nei dovuti modi, se questo sollecito sia stato preceduto da avvisi di pagamento o quant'altro previsto per legge.
Viene respinta, pertanto, la pretesa tributaria che contiene un'errata applicazione della tariffa.
In conclusione, dunque, alla luce degli argomenti esposti dal ricorrente, confermate anche dalla varia giurisprudenza, non può non dichiararsi, anche nel merito, l'illegittimità della pretesa impositiva richiesta dal Comune, come già dichiarata con la sentenza definitiva della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n.2612/2024, depositata il 19.04.2024, relativa all'anno d'imposta 2012, con la quale i giudici di secondo grado hanno riconosciuto l'illegittimità dell'accertamento emesso dal Comune di Borgorose, ove si chiedeva, come nel nostro caso, in relazione all'immobile agrituristico dell'azienda agricola del signor Ricorrente_1, il pagamento di un'imposta calcolata sulla base della tariffa prevista per le attività alberghiere. Tanto basta per ritenere superate le altre eccezioni di parte ricorrente, con il conseguente accoglimento del ricorso ed imputare le spese di causa in capo all'ente pubblico quale parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e quindi l'annullamento dell'atto impugnato e condanna il comune di Borgorose al pagamento delle spese di causa, che fissa in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Rieti li, 17 novembre 2025