Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 550
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione processuale AdER

    La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che ammette l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvalersi di avvocati del libero foro in determinate circostanze, ritenendo che tale principio sia applicabile anche ai giudizi tributari.

  • Rigettato
    Nullità notifiche PEC da indirizzo non istituzionale

    La Corte esclude l'inesistenza della notifica, ritenendo che gli elementi costitutivi siano integrati e che la normativa sulle notifiche dei difensori non sia applicabile agli atti amministrativi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che ammette l'uso di indirizzi PEC non presenti nei pubblici elenchi, purché la notifica sia pervenuta al destinatario senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto.

  • Rigettato
    Nullità notifica cartella n. 7 a familiare convivente

    La Corte richiama l'art. 139 c.p.c. applicabile alle notifiche alle persone giuridiche, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e l'avvenuta ricezione da parte del coniuge presso la sede della società. Viene altresì menzionato l'avviso di avvenuta notifica inoltrato al legale rappresentante.

  • Rigettato
    Nullità notifiche cartelle 8-13 per mancata produzione originali

    La Corte sottolinea che il disconoscimento delle copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve essere specifico e non generico. Si richiama la giurisprudenza che richiede la specificazione delle ragioni di difformità e l'onere di allegare idonea prova. Si evidenzia che la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento è sufficiente se il contribuente non contesta specificamente la conformità.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul calcolo di interessi e oneri di riscossione

    La Corte rileva che nel preavviso sono riportate le avvertenze sugli interessi e i criteri legali di calcolo. Si richiama la giurisprudenza secondo cui l'intimazione di pagamento è congruamente motivata con il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti, e con la quantificazione degli accessori, soddisfacendo gli obblighi di motivazione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli oneri di riscossione

    La Corte afferma che la debenza degli oneri di riscossione resta ferma nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino al 31/12/2021, in conformità con l'art. 1 comma 17 L.234/2021 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2021.

  • Rigettato
    Ne bis in idem

    La Corte rileva che, in assenza di indicazioni specifiche e di attestazione di giudicato, la precedente sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per inimpugnabilità degli estratti di ruolo, non essendovi stato un accertamento di merito sulle questioni sollevate nel presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 550
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 550
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo