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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5385/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo 1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4635/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5105/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/7/2024 il l.r. di Ricorrente_1 di Nominativo 1 & C. s.a.s., a mezzo del proprio difensore, propone appello della sentenza n. 4635/11/2023 emessa il 18/12/2023 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di SA sez. XI, depositata il 29/12/2023 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria cartella di pagamento n.
10076202200004134000 not. 18/11/2022 dell'importo complessivo di Euro 124.663,00, emessa per crediti promiscui, di cui 13 cartelle di pagamento per imposte IVA, IRAP, IRPEF anni dal 2010 al 2019.
Nella impugnata sentenza la Corte di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'agenzia di Riscossione assistita da un professionista esterno all'ente, dovendosi richiamare gli artt. 11, co.2, 12, co.1 e 15 co.
2-sexies, del d.lgs. 546/92, nonché l'art. 1 co.8 del D.L. 393/2016 ed art.
4-novies del DL 34/2019, recante norme di interpretazione autentica in tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, potendo AdER avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero potendo avvalersi di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità né della delibera di cui all'art. 43 co.4 RD 1611/1933 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, all'uopo richiamando sent.
Cass. SU 30008/2019. Nel merito, ha respinto il ricorso poiché le cartelle risultavano essere notificate e seguite da atti interruttivi, ritendendo valide e non inesistenti le notifiche provenienti da indirizzo non istituzionale di AdER. Ha anche respinto la doglianza sul difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché contenente tutte le informazioni e le avvertenze per il destinatario dell'atto; altrettanto ha respinto il terzo motivo di ricorso sulla legittimità dell'aggio di riscossione poiché le nuove disposizioni introdotte con legge di bilancio del 2022 si applicano a decorrere dall'1/1/22 mentre, nel caso di specie, il carico in riscossione era stato affidato prima di quella data e restano fermi gli oneri di riscossione dell'agente di riscossione nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni all'epoca vigenti.
L'appellante deduce: 1) l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione mediante avvocato del libero foro, sostenendo che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non si riferisce ai giudizi tributari;
2) la nullità delle notifiche di cui alle cartelle individuate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 perché provenienti da PEC non istituzionale, indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, causativo di un pregiudizio sostanziale per il destinatario, al quale pure provengono da AdER comunicati ed avvisi di tentativi di truffe via mail e pec provenienti da indirizzi non riferibili all'Agenzia di riscossione;
3) la nullità della notifica relativa alla cartella n.7 compiuta in violazione dell'art. 60 dpr 600/73 poiché, trattandosi di notifica ad un ente, essa era stata ricevuta da persona qualificatasi “familiare convivente”; 4) nullità delle notifiche delle cartelle 8, 9,
10, 11, 12, 13 di cui non era stata prodotta la documentazione in originale a fronte di formale disconoscimento delle copie, non aventi a suo avviso valore probatorio e sulle quali è incomprensibile la sottoscrizione;
5) il vizio di motivazione in relazione al calcolo degli interessi ed altri oneri di riscossione di cui non sono riportati gli elementi essenziali per verificarne la correttezza;
6) ed infine la illegittimità degli oneri di riscossione a seguito della sentenza Corte Cost. n. 120/2021.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce in primo luogo per l'inammissibilità del ricorso in violazione del ne bis in idem essendo nove cartelle già impugnate in altro giudizio dinanzi alla GT SA (RG 2285/2021), esitato con dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
quindi rileva la legittimità della costituzione di AdER a mezzo difensore del libero foro, la regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'atto interruttivo consistente nella intimazione del 30/5/2022, e della provenienza da PEC non istituzionale;
quanto alla ricezione da familiare convivente rileva la presunzione di conoscenza, e l'infondatezza del disconoscimento delle copie, l'infondatezza della mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi e la correttezza degli oneri di riscossione applicati.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Sul preliminare rilievo di carenza di legittimazione processuale di AdER, assistita da avvocati del libero foro, non può che farsi diretto richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nell'affermare un principio di diritto nell'interesse della legge -enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., quindi senza distinzione per l'ambito giurisdizionale di operatività- per l'assistenza processuale dell'Agenzia Entrate
Riscossione, ha ritenuto che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Quanto alla provenienza delle notifiche a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi, deve escludersi che si tratti di ipotesi di inesistenza di notifica, essendo integrati gli elementi costitutivi e caratterizzanti della notificazione e consegna, e che la normativa prevista per le comunicazioni e notifiche dei difensori in ambito processuale possano valere anche per le notifiche di atti amministrativi,
e che la regolarità delle notifiche per il destinatario possano valere anche per il mittente senza che sia pregiudicato alcun diritto di difesa del ricevente. Sul punto, si rammentino le pronunce della Suprema Corte
n.SU 15979/22 (“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”), e fra le più recenti, ord. n. 24718/25 (par. 1 e
2), 12050/25, 16719/25, 11597/2025 (par.6).
Riguardo all'eccepito ne bis in idem, in assenza di indicazioni specifiche, che era onere di parte allegare, devesi evidenziare che la sentenza di primo grado prodotta agli atti del giudizio innanzi alla CT (sent. n.
874/13/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso per inimpugnabilità degli estratti di ruolo, quindi in quella sede non risultava compiuto un accertamento di merito sulla regolarità delle notifiche ed altre questioni sollevate nel presente giudizio;
né risulta l'attestazione di giudicato della precedente pronuncia.
Quanto alla notifica destinata alla società e ricevuta da persona qualificatasi come familiare convivente, non va obliterato il meccanismo di rinvio all'art. 139 c.p.c. operato dall'art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche eseguite alla persona fisica che rappresenta l'ente. Sul punto, si richiami la pronuncia Corte Cass.
n. 6345/2013 ed il rilievo, in concreto, che la notifica della cartella n.7 fu ricevuta, nel luogo indicato di sede della società in Indirizzo_1 di Oliveto Citra, da persona qualificatasi come “coniuge”, in tal modo presumendo ex art. 1335 c.c. l'avvenuta conoscenza dell'atto ricevuto dal legale rappresentante della s.a.
s. presso il corretto indirizzo di destinazione della società, ricevuto da persona qualificatasi idonea a ricevere in assenza del destinatario, al quale ultimo comunque è stata inoltrato l'avviso di avvenuta notifica ex art. 139-140 cpc come attestato dal prospetto riepilogativo a cura di ufficio postale, su notifica diretta di AdER.
Quanto alla doluta mancanza di allegazione degli originali delle cartelle notificate si rammenti in primo luogo che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. 16557/19). Ad ogni modo, come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (ord. n. 8405/25), “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”. E d'altronde,
l'eventuale disconoscimento deve essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova (Cass. ord. n.28373/24).
Sul calcolo degli interessi, è appena il caso di segnalare che nel preavviso oggetto di impugnazione sono riportate le avvertenze sulla maturazione di interessi e, a pag. 43, in nota, i criteri di fonte legale sul calcolo di interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Peraltro, come è stato osservato in Cass. ord. n. 27504/2024,
“L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”. E nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha seguito l'adozione di atti di riscossione (cartelle di pagamento) che già hanno determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e si intende che sia congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Infine, quanto alla legittimità degli oneri di riscossione applicati, resta ferma la debenza calcolata, come riporta l'atto impugnato nelle avvertenze rese in calce all'elenco dei titoli in esso portati, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino alla data del 31/12/2021, data entro la quale restano fermi i carichi affidati comprensivi di aggio e oneri di riscossione dell'agente di riscossione ex art. 1 comma 17 L.234/2021. In linea con Corte Cost n. 12072021.
In conclusione, l'appello è infondato. Segue la condanna alle spese per soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di rito.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5385/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo 1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4635/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 RITENUTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004134000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5105/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/7/2024 il l.r. di Ricorrente_1 di Nominativo 1 & C. s.a.s., a mezzo del proprio difensore, propone appello della sentenza n. 4635/11/2023 emessa il 18/12/2023 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di SA sez. XI, depositata il 29/12/2023 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese, proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria cartella di pagamento n.
10076202200004134000 not. 18/11/2022 dell'importo complessivo di Euro 124.663,00, emessa per crediti promiscui, di cui 13 cartelle di pagamento per imposte IVA, IRAP, IRPEF anni dal 2010 al 2019.
Nella impugnata sentenza la Corte di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'agenzia di Riscossione assistita da un professionista esterno all'ente, dovendosi richiamare gli artt. 11, co.2, 12, co.1 e 15 co.
2-sexies, del d.lgs. 546/92, nonché l'art. 1 co.8 del D.L. 393/2016 ed art.
4-novies del DL 34/2019, recante norme di interpretazione autentica in tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, potendo AdER avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi ad essa riservati dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero potendo avvalersi di avvocati del libero foro senza bisogno di formalità né della delibera di cui all'art. 43 co.4 RD 1611/1933 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, all'uopo richiamando sent.
Cass. SU 30008/2019. Nel merito, ha respinto il ricorso poiché le cartelle risultavano essere notificate e seguite da atti interruttivi, ritendendo valide e non inesistenti le notifiche provenienti da indirizzo non istituzionale di AdER. Ha anche respinto la doglianza sul difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché contenente tutte le informazioni e le avvertenze per il destinatario dell'atto; altrettanto ha respinto il terzo motivo di ricorso sulla legittimità dell'aggio di riscossione poiché le nuove disposizioni introdotte con legge di bilancio del 2022 si applicano a decorrere dall'1/1/22 mentre, nel caso di specie, il carico in riscossione era stato affidato prima di quella data e restano fermi gli oneri di riscossione dell'agente di riscossione nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni all'epoca vigenti.
L'appellante deduce: 1) l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione mediante avvocato del libero foro, sostenendo che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non si riferisce ai giudizi tributari;
2) la nullità delle notifiche di cui alle cartelle individuate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 perché provenienti da PEC non istituzionale, indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, causativo di un pregiudizio sostanziale per il destinatario, al quale pure provengono da AdER comunicati ed avvisi di tentativi di truffe via mail e pec provenienti da indirizzi non riferibili all'Agenzia di riscossione;
3) la nullità della notifica relativa alla cartella n.7 compiuta in violazione dell'art. 60 dpr 600/73 poiché, trattandosi di notifica ad un ente, essa era stata ricevuta da persona qualificatasi “familiare convivente”; 4) nullità delle notifiche delle cartelle 8, 9,
10, 11, 12, 13 di cui non era stata prodotta la documentazione in originale a fronte di formale disconoscimento delle copie, non aventi a suo avviso valore probatorio e sulle quali è incomprensibile la sottoscrizione;
5) il vizio di motivazione in relazione al calcolo degli interessi ed altri oneri di riscossione di cui non sono riportati gli elementi essenziali per verificarne la correttezza;
6) ed infine la illegittimità degli oneri di riscossione a seguito della sentenza Corte Cost. n. 120/2021.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito in giudizio l'ufficio appellato, che controdeduce in primo luogo per l'inammissibilità del ricorso in violazione del ne bis in idem essendo nove cartelle già impugnate in altro giudizio dinanzi alla GT SA (RG 2285/2021), esitato con dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
quindi rileva la legittimità della costituzione di AdER a mezzo difensore del libero foro, la regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'atto interruttivo consistente nella intimazione del 30/5/2022, e della provenienza da PEC non istituzionale;
quanto alla ricezione da familiare convivente rileva la presunzione di conoscenza, e l'infondatezza del disconoscimento delle copie, l'infondatezza della mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi e la correttezza degli oneri di riscossione applicati.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si è riservata di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Sul preliminare rilievo di carenza di legittimazione processuale di AdER, assistita da avvocati del libero foro, non può che farsi diretto richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nell'affermare un principio di diritto nell'interesse della legge -enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., quindi senza distinzione per l'ambito giurisdizionale di operatività- per l'assistenza processuale dell'Agenzia Entrate
Riscossione, ha ritenuto che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Quanto alla provenienza delle notifiche a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi, deve escludersi che si tratti di ipotesi di inesistenza di notifica, essendo integrati gli elementi costitutivi e caratterizzanti della notificazione e consegna, e che la normativa prevista per le comunicazioni e notifiche dei difensori in ambito processuale possano valere anche per le notifiche di atti amministrativi,
e che la regolarità delle notifiche per il destinatario possano valere anche per il mittente senza che sia pregiudicato alcun diritto di difesa del ricevente. Sul punto, si rammentino le pronunce della Suprema Corte
n.SU 15979/22 (“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”), e fra le più recenti, ord. n. 24718/25 (par. 1 e
2), 12050/25, 16719/25, 11597/2025 (par.6).
Riguardo all'eccepito ne bis in idem, in assenza di indicazioni specifiche, che era onere di parte allegare, devesi evidenziare che la sentenza di primo grado prodotta agli atti del giudizio innanzi alla CT (sent. n.
874/13/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso per inimpugnabilità degli estratti di ruolo, quindi in quella sede non risultava compiuto un accertamento di merito sulla regolarità delle notifiche ed altre questioni sollevate nel presente giudizio;
né risulta l'attestazione di giudicato della precedente pronuncia.
Quanto alla notifica destinata alla società e ricevuta da persona qualificatasi come familiare convivente, non va obliterato il meccanismo di rinvio all'art. 139 c.p.c. operato dall'art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche eseguite alla persona fisica che rappresenta l'ente. Sul punto, si richiami la pronuncia Corte Cass.
n. 6345/2013 ed il rilievo, in concreto, che la notifica della cartella n.7 fu ricevuta, nel luogo indicato di sede della società in Indirizzo_1 di Oliveto Citra, da persona qualificatasi come “coniuge”, in tal modo presumendo ex art. 1335 c.c. l'avvenuta conoscenza dell'atto ricevuto dal legale rappresentante della s.a.
s. presso il corretto indirizzo di destinazione della società, ricevuto da persona qualificatasi idonea a ricevere in assenza del destinatario, al quale ultimo comunque è stata inoltrato l'avviso di avvenuta notifica ex art. 139-140 cpc come attestato dal prospetto riepilogativo a cura di ufficio postale, su notifica diretta di AdER.
Quanto alla doluta mancanza di allegazione degli originali delle cartelle notificate si rammenti in primo luogo che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. 16557/19). Ad ogni modo, come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (ord. n. 8405/25), “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento”. E d'altronde,
l'eventuale disconoscimento deve essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova (Cass. ord. n.28373/24).
Sul calcolo degli interessi, è appena il caso di segnalare che nel preavviso oggetto di impugnazione sono riportate le avvertenze sulla maturazione di interessi e, a pag. 43, in nota, i criteri di fonte legale sul calcolo di interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Peraltro, come è stato osservato in Cass. ord. n. 27504/2024,
“L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”. E nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha seguito l'adozione di atti di riscossione (cartelle di pagamento) che già hanno determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e si intende che sia congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Infine, quanto alla legittimità degli oneri di riscossione applicati, resta ferma la debenza calcolata, come riporta l'atto impugnato nelle avvertenze rese in calce all'elenco dei titoli in esso portati, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino alla data del 31/12/2021, data entro la quale restano fermi i carichi affidati comprensivi di aggio e oneri di riscossione dell'agente di riscossione ex art. 1 comma 17 L.234/2021. In linea con Corte Cost n. 12072021.
In conclusione, l'appello è infondato. Segue la condanna alle spese per soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di rito.