Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3244
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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In materia di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate - anteriormente al trasferimento alle Regioni delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 - al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, e degli artt. 3 e 6 del regolamento approvato con d.P.R. 21 Settembre 1994, n. 698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della propria condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore, o il ministero convenuto, abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi, invece, escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza di cui all'art. 38 Cost. Gli esposti principi risultano confermati dalla nuova disciplina della materia di cui si tratta, contenuta nell'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che, accentrando presso le Regioni o presso l'INPS le operazioni di erogazione delle prestazioni per invalidità civile, ha riaffermato la regola della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici, precisando peraltro che, nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questi ultimi, soltanto le Regioni debitrici o l'INPS debbono essere convenuti in giudizio.

In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili - in relazione alla cui erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche U.S.L., e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture - un vizio di incostituzionalità per scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) delle esigenze degli enti previdenziali - e, deve aggiungersi, assistenziali - a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione, con il diritto del creditore a vedersi riconosciuti interessi (e rivalutazione monetaria) in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3244
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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