Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 2
In materia di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate - anteriormente al trasferimento alle Regioni delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 - al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, e degli artt. 3 e 6 del regolamento approvato con d.P.R. 21 Settembre 1994, n. 698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della propria condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore, o il ministero convenuto, abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi, invece, escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza di cui all'art. 38 Cost. Gli esposti principi risultano confermati dalla nuova disciplina della materia di cui si tratta, contenuta nell'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che, accentrando presso le Regioni o presso l'INPS le operazioni di erogazione delle prestazioni per invalidità civile, ha riaffermato la regola della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici, precisando peraltro che, nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questi ultimi, soltanto le Regioni debitrici o l'INPS debbono essere convenuti in giudizio.
In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili - in relazione alla cui erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche U.S.L., e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture - un vizio di incostituzionalità per scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) delle esigenze degli enti previdenziali - e, deve aggiungersi, assistenziali - a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione, con il diritto del creditore a vedersi riconosciuti interessi (e rivalutazione monetaria) in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN AT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2586/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 21/10/97 R.G.N.4124/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso chiedendo, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia;
in subordine, il rigetto del primo motivo del ricorso, e l'accoglimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.6.1996 al Pretore di Bergamo, MO TE, rappresentata dalla madre RI IN, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori di legge, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva il Ministero convenuto osservando che, il d.P.R. 21.9.1994, n. 698, aveva introdotto una nuova procedura per l'attribuzione delle provvidenze agli invalidi civili, articolata in due fasi, ciascuna autonoma rispetto all'altra, la prima per l'accertamento degli stati di invalidità, la seconda, per l'eventuale concessione delle provvidenze economiche conseguenti: ne conseguiva che essendosi impugnato un provvedimento inerente la prima fase, non sarebbe stata ammissibile l'introduzione di una domanda di condanna all'erogazione delle prestazioni invocate. Disposta c.t.u., il Pretore accoglieva la domanda con sentenza n. 178197. Tale decisione veniva impugnata dall'Amministrazione convenuta la quale eccepiva, in via subordinata, l'inammissibilità dell'obbligazione accessoria degli interessi legali a partire dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa, invocando il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, da parte della competente Prefettura, di copia dell'istanza corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmesso dalla Commissione medico sanitaria competente.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 21.10.1997 respingeva il gravarne e compensava tra le parti le spese di causa.
Osservava il Giudice di appello che la distinzione in due fasi del procedimento amministrativo, sostenuta dal Ministero ricorrente non vale ad escludere il carattere unitario dell'intero procedimento, nè ad immutare la funzione propria della verifica giurisdizionale, che è quella di stabilire la spettanza o meno di un determinato diritto soggettivo. [A tale conclusione, del resto, conduce la necessità di evitare una inutile duplicazione di controversie giudiziarie sul medesimo diritto, nonché il carattere proprio del processo previdenziale, avente ad oggetto un giudizio sul rapporto e non sull'atto impugnato.]
Quanto alla decorrenza degli interessi, l'art. 5, c. 2 del d.P.R. n. 698 del 1994 rinvia alle disposizioni del codice civile e,
quindi, anche all'art. 1282 c.c. stabilendo altresì che "i benefici economici ... decorrono dal mede successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario". Ciononostante, il Tribunale riteneva corretto, "nel contesto del più generale sistema degli accessori sul credito previdenziale- assistenziale, attribuire prevalenza, in assenza di una incompatibilità tra le disposizioni, alla generale regola della decorrenza dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973. Inconsistente appariva invece - secondo il Tribunale - la previsione del termine massimo di 180 giorni invocato dall'Amministrazione appellante, termine introdotto non al fine di determinare la misura o la decorrenza del diritto fatto valere, bensì soltanto per fissare un termine ordinamentale per la regolare "evasione" delle singole pratiche in conformità al principio del "buon andamento dell'amministrazione" dettato dall'art. 95 (recte, 97) della Costituzione.
Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, c. 2 della legge 23.8.1988, n. 400; 11, commi 1, 2, 3, e 4 della legge 24.2.1993, n. 537; 3, c, 5 e 6 c. 1 del d.P.R. 21.9.1994, n. 698 - lamenta l'Amministrazione ricorrente che erroneamente il Tribunale di Brescia, dopo aver individuato nel Ministero dell'Interno il soggetto passivamente legittimato a contraddire alla domanda di accertamento sanitario proposta nel ricorso introduttivo, ha ritenuto di unificare i due distinti momenti di tutela giurisdizionale, pervenendo, quindi, alla pronuncia di condanna del Ministero medesimo alla corresponsione della prestazione richiesta.
Rileva l'Amministrazione ricorrente che il predetto sistema di separazione delle due fasi autonome del procedimento, ha trovato conferma nell'art. 3, c. 3 della legge 8.8.1995, n. 335 che, nel delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti tesi al riordino delle prestazioni previdenziali e assistenziali, ha indicato, tra i principi e criteri direttivi al quali ispirarsi, quello dell'armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici come disciplinato dal d.P.R. n. 698 del 1994, (cita a sostegno Cass., 14.7.1998, n. 6894). Il motivo è infondato.
Di recente le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad oscillazioni della stessa giurisprudenza di legittimità manifestatasi negli ultimi anni, ha statuito che nella vigenza della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del regolamento approvato con d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, il privato che, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nel confronti del Ministero del tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nel confronti del Ministero dell'interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nel confronti di quest'ultima Amministrazione (sent. 12 luglio 2000, n. 483). Quest'ultima pronuncia ha trovato conferma anche in una successiva sentenza delle stesse Sezioni Unite (Cass. 3 agosto 2000 n. 529) secondo la quale in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.. Gli stessi principi risultano confermati ulteriormente dalla nuova disciplina (di per sè non applicabile al caso di specie ratione temporis) contenuta nell'art. 130, c. 3 della legge 31 marzo 1998, n. 112 la quale, accentrando presso le regioni o presso l'Inps
le operazioni di erogazione delle prestazioni per invalidità civile, ha riaffermato il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici, già enunciato dalla legge n. 537 del 1993, ma precisando che nei procedimenti giudiziari aventì ad oggetto questi ultimi, soltanto le regioni debitrici oppure l'Inps debbono essere convenuti in giudizio. In tal modo resta ribadito il principio di fondo che le esigenze organizzative della pubblica amministrazione non possono prevalere sul diritto dell'individuo all'effettività della tutela giurisdizionale.
Col secondo motivo - denunziandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., dell'art. 29 c.p.c. e degli artt. 3, c. 1, 4, c. 1, e 5 c. 2 del d.P.R. n. 698 del 1994 - si censura la sentenza impugnata nella parte in cui trascura quest'ultima norma secondo la quale l'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile. Osserva, in particolare, l'Amministrazione ricorrente: a) che l'art. 7 della legge n. 533/73 non è norma esclusivamente processuale ma "Incide direttamente sui tempi del meccanismo della liquidazione" determinando un caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione che disciplinano la liquidità e l'esigibilità dei crediti verso gli enti pubblici (SSUU, n. 3469/88, Cass., 30.10.1992, n. 11843); b) che quando era ancora vigente la disciplina del procedimento amministrativo delineato dalla legge n. 118 del 1971, era sostenibile l'affermazione che gli interessi legali dovuti sulle prestazioni assistenziali erano moratori e decorrevano dal 121mo giorno dalla domanda amministrativa;
e) che, ferma restando la natura moratoria degli interessi, con la nuova disciplina ex d.P.R. n. 698/94 il meccanismo previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 non è più applicabile in quanto il nuovo sistema normativo pone dei termini precisi - intermedi e finali, determinati in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività amministrativa sia nel procedimento di accertamento delle minorazioni sia in quello di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche. Ne consegue che per la determinazione del momento della costituzione in mora dell'Amministrazione e quindi per la fissazione del dies a quo di decorrenza degli accessori occorre tener conto dei termini fissati dalle disposizioni del regolamento, rispettivamente, per la visita di accertamento sanitario (art. 3, c. 1) e per l'espletamento e conclusione del procedimento di concessione dei benefici.
Secondo il ricorrente, in sostanza, in riferimento all'ipotesi di definizione del procedimento di accertamento dei requisiti sanitari entro i termini previsti dal citato art. 3 c. 1 la decorrenza degli interessi deve coincidere con la scadenza del termine stabilito dall'art. 3, c. 1 del regolamento per la conclusione - delle procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte della Prefettura, vale a dire 180 giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica competente, con l'aggiunta eventuale di altri sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione. Nelle altre ipotesi la decorrenza degli interessi dovrà risalire alla scadenza del termine complessivo che si desume dal c. 1 dell'art. 3 cit.
Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
Deve considerarsi che il più volte cit. regolamento (d.P.R. n. 698 del 1994) prevede al primo comma dell'art. 5 che i benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla u.s.l. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Il primo comma dell'art. 4 poi parla genericamente di "provvidenze economiche".
Orbene, prima di tale regolamento, la giurisprudenza già faceva riferimento al termine di 120 giorni come spatium deliberandi per l'ente previdenziale per provvedere ad erogare la prestazione previdenziale. In particolare Cass. 8 aprile 1999 n. 3437 ha affermato che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile al fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione. Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. del 10.6.1994, n. 698 lo spatium deliberandi è stato incrementato con la previsione di una doppia fase di nove e di sei mesi.
L'interessato presenta alle commissioni mediche U.S.L. la domanda diretta sia ad ottenere l'accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, sia a conseguire (dalla competente prefettura) la concessione delle provvidenze economiche. La prima fase è quindi costituita dal procedimento per l'accertamento del requisito sanitario ad opera delle commissioni mediche;
procedimento che deve concludersi nel termine di nove mesi. Il decorso di questo termine può essere sospeso per sessanta giorni (per gli ulteriori accertamenti di cui all'art. 1, comma 7, l. 15 ottobre 1990 n.295). Esaurito questo procedimento, se l'esito è favorevole all'interessato alla prestazione (ossia - come recita l'art. 1, comma 5, d.P.R. n. 698/94 - nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno) le commissioni trasmettono d'ufficio copia autentica del verbale sanitario e copia dell'istanza di concessione di tali benefici fatta inizialmente dall'interessato. C'è poi la seconda fase rappresentata dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche. Anche di questa è prevista una durata massima: il procedimento deve concludersi entro il termine di centottanta giorni. Tale termine decorre - come prevede l'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 698/94 - dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata del verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Non è prevista alcuna domanda ne atto d'impulso dell'interessato, perché - come già rilevato - la domanda della prestazione risulta già contenuta nell'originarla (ed unica) istanza alle commissioni mediche. Le quali d'ufficio debbono trasmettere d'ufficio alla prefettura competente copia di tale istanza (unitamente a copia autentica del verbale di accertamento sanitario) ed è dalla ricezione di tale documentazione che decorre il termine della seconda fase. Termine questo che può essere anch'esso sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
In sintesi la durata massima dell'intera procedura (il c.d. spatium deliberandi per l'Amministrazione pubblica) risulta dalla sommatoria di distinti periodi:
a) nove mesi per il completamento della prima fase;
b) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub a);
c) il tempo (non regolato da un limite massimo come la durata delle altre fasi) perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi in copia dalle commissioni mediche alle prefetture;
d) centottanta giorni per il completamento della seconda fase;
e) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub d). Pertanto tale durata massima ha un minimo di nove mesi e centottanta giorni (a+b) ed un massimo non solo non definito (a+b+c+d+e), ma nella disponibilità dell'Amministrazione debitrice (che può richiedere gli accertamenti che danno luogo alle menzionate sospensioni del termine;
che può semplicemente ritardare la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche al Ministero dell'interno). Di ciò non tiene conto l'Avvocatura dello Stato la quale - sostenendo che gli interessi legali decorrono dal quindicesimo mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa volta all'accertamento dei requisiti sanitari - considera unicamente l'ipotesi della durata minima di tale termine (nove mesi e centottanta giorni), che si verifica soltanto nel caso in cui non ci sia stata alcuna sospensione del termine in alcuna delle due fasi amministrative e la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture si sia perfezionata non successivamente alla scadenza del primo termine di nove mesi (evenienza possibile, ma non affatto prescritta dall'esaminata disposizione regolamentare).
Ove poi l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato o manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo - secondo il ricordato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte - può sia domandare in giudizio (nei confronti del Ministero del tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna (del Ministero dell'interno) al pagamento della prestazione assistenziale. In questa seconda evenienza (che è quella del giudizio in esame) non è previsto alcuno spatium deliberandi e quindi alcun termine perché il Ministero dell'interno provveda;
ne' in realtà avrebbe senso termine alcuno perché, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe certo essere erogata e quindi la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio.
Orbene occorre tener conto che la sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 cost., l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Tale assimilazione del regime degli interessi (e della rivalutazione monetaria) dei crediti previdenziali al crediti di lavoro è poi stata estesa anche al crediti per prestazioni assistenziali (Corte cost., 27 aprile 1993 n. 196). La stessa Corte ha però precisato (sent. n. 156 del 1991, cit.) che la regola della rivalutazione automatica non può essere estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente sul testo dell'art. 429. Mentre il datore di lavoro è automaticamente in mora, ossia risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della maturazione del diritto (ex art. 1219, n. 3, c.c.), per i crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali (e - può aggiungersi - assistenziali) vale un criterio diverso perché essi non possono diventare esigibili se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo. Quindi - ha precisato la Corte - su questi crediti gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato.
Ed allora può dirsi che vi è un'esigenza costituzionale di assimilazione - quanto alla disciplina di interessi e rivalutazione monetaria - dei crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ai crediti di lavoro. Tale assimilazione non è proprio piena dovendo bilanciarsi le esigenze degli enti di previdenza ed assistenza a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione con il diritto del soggetto creditore a vedersi riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro. Tale bilanciamento è individuato dalla Corte in uno spatium deliberandi che è fissato con una duplice alternativa decorrenza quando al dies a quo: a) dalla data del provvedimento di rigetto della domanda della prestazione;
b) dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato.
L'indicazione che offre la Corte integra in via interpretativa il dispositivo di incostituzionalità e quindi - pur conservando il legislatore la discrezionalità di disciplinare diversamente la materia - uno scostamento da questo bilanciamento così operato dalla Corte farebbe rivivere il vizio di incostituzionalità emendato con le due pronunce citate.
Sulla materia è poi intervenuto il legislatore dettando una regola specifica. L'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che gli enti gestori di forme, di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (disposizione questa - interpretata autenticamente dall'art. 45, comma 6, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 - che si applica anche alle prestazioni erogate dal Ministero dell'interno: Cass. 4 giugno 1999 n. 5503). Quindi il termine di centoventi giorni, indicato dalla citata sentenza costituzionale n. 156/91, è divenuto residuale nel senso che trova applicazione in tutti i casi in cui non sia previsto alcuno specifico termine per provvedere.
Occorre però, perché il criterio posto dalla Corte
costituzionale sia effettivamente schermato da un diverso specifico criterio legale, che quest'ultimo sia idoneo a realizzare quello stesso bilanciamento operato dalla Corte;
deve trattarsi di un criterio che non sminuisca (nè tanto meno contrasti con) le due menzionate pronunce di incostituzionafità dell'art. 442 c.p.c.. Occorre quindi verificare se nella fattispecie dell'erogazione della prestazione assistenziale costituita dall'indennità di accompagnamento il previsto spatium deliberandi per l'Amministrazione pubblica, sopra descritto, sia idoneo a sovrapporsi al criterio indicato dalla sentenza costituzionale n. 156/91 dei centoventi giorni dalla domanda ovvero rappresenti soltanto la disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione interna, ossia un termine interno inidoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi sulla prestazione previdenziale richiesta. Deve allora considerarsi che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità (ed è questo il caso della fattispecie oggetto del presente giudizio) o l'accertamento è negativo per l'interessato, non c'è alcun termine perché il Ministero dell'interno provveda. Quindi trova applicazione il criterio residuale di centoventi giorni dalla domanda. Se invece è intervenuto l'accertamento sanitario il Ministero dell'interno ha effettivamente un termine per provvedere che però ha una durata massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo indeterminato e dipendente dall'attività della stessa parte debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa (per tutti i rilievi sopra fatti). Ciò rivela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/91, più volte cit., ed induce a ritenere, in chiave di interpretazione adeguatrice, operante. anche in questo caso, il criterio residuale dei centoventi giorni dalla domanda per l'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sulla prestazione assistenziale richiesta. Il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi della prima fase amministrativa e di diciotto giorni della seconda fase, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture) è quindi un termine interno che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario. In conclusione il ricorso va interamente rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000/14 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il6 marzo 2001