Sentenza 24 febbraio 2001
Massime • 1
La detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'imposta assolta, dovuta od addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuati nell'esercizio di attività di impresa, richiede: a) che i relativi contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dell'acquisto del bene o del servizio all'attività d'impresa, che ricorre quando detti acquisti configurino il mezzo per realizzare i programmati scopi produttivi. Detta inerenza all'impresa non è configurabile, nemmeno astrattamente, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rispetto alla demolizione ed alla ricostruzione di un fabbricato, di cui l'imprenditore abbia non la proprietà, ma il mero godimento in forza di contratto d'affitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. SIMONETTA SOTGIU - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso principale proposto dalla
S.n.c. Hotel Europeo di ND RA & C., in persona di IO RA, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che, con l'avv. Anialdo Loner, la difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, come sopra difesa e domiciliata;
- ricorrente -
contro
S.n.c. Hotel Europeo di ND RA & C., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 160/3 del 15 gennaio-24 febbraio 1998, notificata il 28 luglio successivo;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, l'avv. Albini, con delega, per la Società, e l'avv. De Stefano, per l'Amministrazione;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio-iva di Bolzano, con avvisi di rettifica relativi agli anni dal 1987 al 1992, ha contestato alla S.n.c. Hotel Europeo di ND RA & C., fra l'altro, l'illegittimità della detrazione dell'imposta addebitatale per lavori di ricostruzione di un fabbricato di proprietà di terzi, nonché la mancata dichiarazione di ricavi evincibili dai movimenti sul conti bancari dei soci. La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha accolto l'impugnazione proposta dalla Società contro i relativi avvisi. La Commissione di secondo grado di Bolzano, in parziale adesione all'appello dell'Ufficio, ha ritenuto fondata la rettifica, con riguardo all'esclusione di detta detrazione, sul rilievo che la Società conduceva in affitto, per lo svolgimento di attività di ristorazione intrapresa nel 1987, un fabbricato di proprietà dei soci, e che la ricostruzione ex novo del fabbricato stesso, previo abbattimento del manufatto preesistente, su concessione edilizia del 1984, era imputabile ai proprietari, non costituiva atto d'esercizio dell'impresa sociale;
con riguardo all'addebito di omessa registrazione di ricavi, ha invece disatteso il gravarne dell'Ufficio, considerando che difettava la prova per qualificare alcune rimesse sul conti del soci come incassi della Società, anche alla luce dell'esito di un processo penale e della circostanza che i soci medesimi svolgevano in proprio una distinta attività commerciale.
La Società Hotel Europeo, con ricorso notificato il 10 ottobre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione di secondo grado, per violazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, tornando a sostenere che la predetta ricostruzione, anche se progettata ed in parte attuata dal proprietari del fabbricato, era stato poi da essa ricorrente completata, in qualità di affittuaria del bene, e che gli atti stipulati per tale ultimazione erano da reputarsi inerenti alla sua impresa, al fine dell'applicazione della citata norma, perché rivolti a rendere utilizzabile l'immobile per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.
L'Amministrazione delle finanze ha replicato con controricorso. ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, addebitando alla Commissione di secondo grado di Bolzano di non aver applicato, negando l'evincibilità di ulteriori ricavi (non registrati) della Società dai conti bancari dei soci, l'art. 51 secondo comma n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, quando fa carico al contribuente di dimostrare che gli afflussi di denaro sui propri conti correnti siano stati tenuti presenti nella dichiarazione annuale od attengano ad operazioni non imponibili.
La Società ha presentato controricorso a confutazione del ricorso incidentale, ed ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere n'uniti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso principale è infondato.
Per la determinazione dell'iva sui ricavi conseguiti nell'esercizio d'impresa mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi, l'art. 19 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (anche nel testo in vigore nei periodi in discussione) prevede la detrazione dell'imposta assolta, dovuta od addebitata a titolo di rivalsa in relazione agli acquisti di beni o servizi parimenti effettuati nell'esercizio d'impresa.
Il testuale riferimento, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, all'esercizio d'impresa, e, quindi, alla natura delle une e delle altre di momenti della relativa attività, ed inoltre la ratio della detrazione, consistente nel "neutralizzare" l'iva per i passaggi di beni o servizi che siano intermedi rispetto alla cessione o prestazione in favore del consumatore finale (su cui viene in definitiva, a gravare l'onere della tassazione in esito alla rivalsa), esigono di circoscrivere la detrazione medesima ai contratti che siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale e che configurino il mezzo per realizzare i programmati scopi produttivi (v., da ultimo, Cass. 3 maggio 2000 n. 5555, ed in precedenza, ex pluribus, Cass. 19 maggio 1992 n. 5981 e 5 ottobre 1992 n. 10919). Detta inerenza all'impresa non è configurabile, nemmeno astrattamente, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rispetto alla demolizione ed alla ricostruzione di un fabbricato, di cui l'imprenditore abbia non la proprietà, ma il mero godimento in forza di contratto di affitto.
Quelle radicali opere edili sono atti di esclusiva pertinenza del proprietario, di modo che, se compiute dall'imprenditore affittuario del bene, non esprimono componenti della gestione dell'impresa, anche se possano rifluire indirettamente a suo favore. La prosecuzione del rapporto di affitto, il superamento del rischio di uno scioglimento di esso (che potrebbe essere provocato dal carattere necessitato di quella demolizione-ricostruzione) ed il vantaggio di una sostituzione migliorativa del bene goduto possono spiegare la partecipazione dell'affittuario ai lavori ed al connesso onere economico, ma non trasformano un'opera edificatoria, di competenza e profitto del proprietario, in un atto dell'impresa che includa nel relativo complesso aziendale soltanto l'uso a titolo obbligatorio del bene stesso (non il diritto dominicale). Anche il ricorso incidentale è infondato.
L'art. 51 secondo comma n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (come sostituito dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), ove consente di rivedere la dichiarazione sulla scorta di movimenti sui conti bancari se non si dimostri il loro computo nella dichiarazione medesima o la loro imputabilità ad operazioni non imponibili, riguarda i conti del contribuente, e, quindi, in caso di rettifica a carico di società di persone, può essere invocato per poste annotate nel conti dei soci solo se si provi la loro effettiva riferibilità, al di là della formale intestazione, alla società stessa (v. Cass. 2 marzo 1999 n. 1728). La carenza di tale dimostrazione, puntualmente rilevata nella specie dalla Commissione di secondo grado con apprezzamento non investito da pertinenti critiche, comporta difetto della condizione per l'applicazione di detta norma, e così rende superfluo l'esame della questione sollevata dalla Societ' circa i limiti temporati dell'operatività della relative disposizioni.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La reciproca soccombenza rende equa l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2001