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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/10/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 291 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 07.05.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Monica Gasperini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto, via Dante n. 17;
PARTE RICORRENTE contro
1. (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
16/04/1958, residente in [...];
2. (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'1/10/1959, residente in [...];
3. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
24/06/1965, residente in [...];
4. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
25/12/1969, residente in [...];
5. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_4 CodiceFiscale_6 residente in [...], corso Verona n. 54;
6. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_7 residente in [...];
7. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_5 CodiceFiscale_8 residente in [...] aprile n. 48;
8. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_6 CodiceFiscale_9 residente in [...];
1 9. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_7 CodiceFiscale_10
21/01/1940, residente in [...];
10. (C.F. ), nato a [...] il CP_8 CodiceFiscale_11
26/12/1942, residente in [...];11. CP_9
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente
[...] CodiceFiscale_12 in Isera (TN), via Cornalè n. 4;
11. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_9 CodiceFiscale_12
4/02/1969, residente in [...];
12. (C.F. ), nata a [...] Controparte_10 CodiceFiscale_13
l'1/03/1958, residente in [...];
13. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_11 CodiceFiscale_14
20/05/1964, residente in [...];
14. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_12 CodiceFiscale_15
14/03/1966, residente in [...];
15. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_13 CodiceFiscale_16
21/10/1971, residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da atto introduttivo” (cfr. verbale del 23.10.2025)
Parte resistente-contumace: --
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 07.05.2025 ha convenuto in giudizio i Parte_1 resistenti e le resistenti indicate in epigrafe esponendo:
- di aver sempre goduto e pacificamente posseduto, in via continuativa e ininterrotta, senza opposizione di alcuno, quale unico ed esclusivo proprietario, l'intera p.f. 1508 in C.C. , di cui è già proprietario per la quota di 27/54 avendola acquistata Per_1 nel 1987. In particolare avrebbe adibito tale particella a pertinenza della propria Pt_1 abitazione, in parte a vigneto e in minima parte a oliveto e bosco, sin dall'anno del suo acquisto, coltivandola, sfalciandola, tagliando legna da ardere, realizzandovi
2 numerose opere (in specie l'interramento di due vasconi per la raccolta delle acque meteoriche nel 1993, un muro per la sistemazione dell'area intorno alla casa nel
1994, una stradina nel 1999, parte dell'impianto di irrigazione che serve tutti gli appezzamenti di sempre nel 1999); Pt_1
- che la p.f. 1508 sarebbe raggiungibile solo passando attraverso le altre sue proprietà, con la conseguenza che tutti i comproprietari sarebbero stati esclusi dal possesso della particella;
- che comproprietari intavolati della residua quota sarebbero fu Persona_2
di , di tutti Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_2 deceduti da moltissimi anni;
- che eredi di tali soggetti sarebbero i resistenti indicati in epigrafe.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di Parte_1 accertare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della quota di 27/54 della p.f. 1508 in
C.C. . Per_1
2. Dichiarata la contumacia dei resistenti e delle resistenti, non costituitesi nonostante la regolarità e tempestività delle notifiche, chiesta documentazione integrativa e ammessa la prova orale, all'udienza del 23.10.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
3.1. I testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente ha esercitato e attualmente esercita sulla intera p.f. 1508 in C.C. un possesso esclusivo ed Per_1 escludente, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
3.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che ha coltivato e Pt_1 coltiva, quale unico proprietario, detta particella nella sua intera estensione, facendosi onere di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria da oltre vent'anni e sulla quale ha realizzato le opere e le migliorie indicate nel ricorso. Oltre a ciò, entrambi i testi assunti hanno confermato che la particella oggetto di domanda è raggiungibile unicamente passando per le altre proprietà del ricorrente.
3 3.1.2. In definitiva, quini, dall'esame testimoniale è emerso come il ricorrente abbia esercitato e attualmente eserciti sulla particella oggetto di causa, un potere di fatto, esclusivo ed escludente rispetto agli altri comproprietari, qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
3.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
3.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
3.4. Le istanze formulate dal ricorrente vanno quindi accolte, con la precisazione che non è necessario il rilascio del certificato ereditario essendo stata la successione accertata nella presente sede.
4. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA che (c.f. ), già Parte_1 C.F._1 proprietario di 27/54 della p.f. 1508 in C.C. , ha acquistato per usucapione la Per_1 restante quota, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni ed intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 23/10/2025
La giudice
IA OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 291 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 07.05.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Monica Gasperini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto, via Dante n. 17;
PARTE RICORRENTE contro
1. (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
16/04/1958, residente in [...];
2. (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'1/10/1959, residente in [...];
3. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
24/06/1965, residente in [...];
4. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
25/12/1969, residente in [...];
5. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_4 CodiceFiscale_6 residente in [...], corso Verona n. 54;
6. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_7 residente in [...];
7. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_5 CodiceFiscale_8 residente in [...] aprile n. 48;
8. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_6 CodiceFiscale_9 residente in [...];
1 9. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_7 CodiceFiscale_10
21/01/1940, residente in [...];
10. (C.F. ), nato a [...] il CP_8 CodiceFiscale_11
26/12/1942, residente in [...];11. CP_9
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente
[...] CodiceFiscale_12 in Isera (TN), via Cornalè n. 4;
11. (C.F. ), nato a [...] il Controparte_9 CodiceFiscale_12
4/02/1969, residente in [...];
12. (C.F. ), nata a [...] Controparte_10 CodiceFiscale_13
l'1/03/1958, residente in [...];
13. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_11 CodiceFiscale_14
20/05/1964, residente in [...];
14. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_12 CodiceFiscale_15
14/03/1966, residente in [...];
15. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_13 CodiceFiscale_16
21/10/1971, residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da atto introduttivo” (cfr. verbale del 23.10.2025)
Parte resistente-contumace: --
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 07.05.2025 ha convenuto in giudizio i Parte_1 resistenti e le resistenti indicate in epigrafe esponendo:
- di aver sempre goduto e pacificamente posseduto, in via continuativa e ininterrotta, senza opposizione di alcuno, quale unico ed esclusivo proprietario, l'intera p.f. 1508 in C.C. , di cui è già proprietario per la quota di 27/54 avendola acquistata Per_1 nel 1987. In particolare avrebbe adibito tale particella a pertinenza della propria Pt_1 abitazione, in parte a vigneto e in minima parte a oliveto e bosco, sin dall'anno del suo acquisto, coltivandola, sfalciandola, tagliando legna da ardere, realizzandovi
2 numerose opere (in specie l'interramento di due vasconi per la raccolta delle acque meteoriche nel 1993, un muro per la sistemazione dell'area intorno alla casa nel
1994, una stradina nel 1999, parte dell'impianto di irrigazione che serve tutti gli appezzamenti di sempre nel 1999); Pt_1
- che la p.f. 1508 sarebbe raggiungibile solo passando attraverso le altre sue proprietà, con la conseguenza che tutti i comproprietari sarebbero stati esclusi dal possesso della particella;
- che comproprietari intavolati della residua quota sarebbero fu Persona_2
di , di tutti Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_6 Per_2 deceduti da moltissimi anni;
- che eredi di tali soggetti sarebbero i resistenti indicati in epigrafe.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di Parte_1 accertare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della quota di 27/54 della p.f. 1508 in
C.C. . Per_1
2. Dichiarata la contumacia dei resistenti e delle resistenti, non costituitesi nonostante la regolarità e tempestività delle notifiche, chiesta documentazione integrativa e ammessa la prova orale, all'udienza del 23.10.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
3.1. I testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente ha esercitato e attualmente esercita sulla intera p.f. 1508 in C.C. un possesso esclusivo ed Per_1 escludente, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
3.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che ha coltivato e Pt_1 coltiva, quale unico proprietario, detta particella nella sua intera estensione, facendosi onere di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria da oltre vent'anni e sulla quale ha realizzato le opere e le migliorie indicate nel ricorso. Oltre a ciò, entrambi i testi assunti hanno confermato che la particella oggetto di domanda è raggiungibile unicamente passando per le altre proprietà del ricorrente.
3 3.1.2. In definitiva, quini, dall'esame testimoniale è emerso come il ricorrente abbia esercitato e attualmente eserciti sulla particella oggetto di causa, un potere di fatto, esclusivo ed escludente rispetto agli altri comproprietari, qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
3.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
3.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
3.4. Le istanze formulate dal ricorrente vanno quindi accolte, con la precisazione che non è necessario il rilascio del certificato ereditario essendo stata la successione accertata nella presente sede.
4. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA che (c.f. ), già Parte_1 C.F._1 proprietario di 27/54 della p.f. 1508 in C.C. , ha acquistato per usucapione la Per_1 restante quota, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni ed intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 23/10/2025
La giudice
IA OL
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