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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA EL IO ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2019 promossa da: nato a [...] il [...]; nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 28.5.1967, nato a [...] il [...] e nata a Parte_3 Parte_4
Sciacca il 24.8.1978 in proprio e n.q. di eredi della sig.ra (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Sciacca il 25.7.2017, tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Michele
ON e LA Turturici, del Foro di Sciacca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Sciacca via Conzo 3;
ATTORI
Contro in persona del l.r.p.t., (P.IVA: ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Infantino Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Agrigento, via Cicerone 4;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.2.2025 e, in particolare, parte attrice reiterando le richieste istruttorie e chiedendo il rinnovo della CTU e ordine di esibizione;
nel merito ha precisato le conclusioni come da atto di citazione;
parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri rappresentavano: che il 20.1.2017 Parte_5
mentre percorreva a piedi via Madonna della Rocca in direzione via Ovidio per Persona_1 rientrare a casa, veniva investita da una Fiat Punto targata DE844VJ di proprietà di CP_2
e condotta dal figlio che procedendo presumibilmente a velocità
[...] Controparte_3 sostenuta ed in violazione delle norme dettate dal codice della strada, la travolgeva all'altezza della rotatoria che congiunge via Madonna della Rocca con via Verona di Sciacca;
che in conseguenza dell'investimento la cadeva a terra, in prossimità del marciapiede che fiancheggia la Per_1 carreggiata, riportando una iniziale frattura metaepifisaria prossimale di tibia e perone del ginocchio destro, con conseguenze tromboemboliche che le causavano prima uno stato di coma, manifestatosi dal
21.2.2017 e poi la morte avvenuta il 25.7.2017. Che in particolare il 6.2.2017 veniva effettuato il trattamento chirurgico della frattura tibiale e la veniva dimessa a domicilio il successivo Per_1
8.2.2017. Che il 21.2.2017 veniva richiesto l'intervento del 118 per un presunto coma ipoglicemico;
che veniva eseguita, tra l'altro, TC del torace che risultava positiva per embolia polmonare;
che la sig.ra veniva quindi ricoverata in rianimazione;
che ulteriori esami strumentali (TC e RM Per_1 encefalo) mettevano in evidenza un quadro encefalico caratterizzato da segni di vasculopatia cerebrale e sospetto di encefalite virale. Che quindi veniva trasferita presso la U.O. Neuroriabilitazione della fondazione Maugeri di Sciacca per le opportune terapie riabilitative;
che successiva angio TAC confermava la risoluzione di embolia polmonare mentre, eco addome e TC addome, evidenziavano la presenza di cirrosi epatica che veniva dichiarata, a seguito di accertamenti negativi per markers di epatopatia, “criptogenetica”; dal 17 luglio in poi la andava incontro ad alcalosi respiratoria, Per_1 complicata poi da ipocapnia.. Che il 24 luglio veniva constatata la presenza di un versamento pleurico bilaterale e la successiva notte del 25, la stessa, veniva trovata deceduta.
Che vi è compatibilità causale tra le modalità di accadimento del sinistro e la frattura biossea dell'arto inferiore destro;
quanto al decesso ha allegato, a mezzo consulenza di parte, che l'embolia polmonare è stata la causa più probabile dello stato comatoso che ha condotto la al decesso, evidenziando Per_1 come non vi sia responsabilità medica a carico dei sanitari del P.O. di Sciacca U.O. Ortopedia e traumatologia o del medico curante della signora e rappresentando come, l'evento, sia da correlarsi al sinistro del 20.1.2017 ed alle complicanze ad esso correlabili.
Che a seguito di denuncia di sinistro e di diffida al risarcimento danni ex art. 148 D.lgs. 205/2009, la
Compagnia Assicuratrice rappresentava di non poter procedere ad alcuna offerta risarcitoria per mancanza di compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro.
Che, quindi, veniva inviato un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
2 Che, in conseguenza del decesso, è maturato in capo agli eredi il diritto al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale e un danno terminale (danno catastrofale); che in ipotesi subordinata, ove la morte venga ritenuta non collegata al sinistro stradale, vi è il diritto degli eredi ad ottenere il risarcimento sia iure proprio che iure hereditatis per il danno morale e biologico risarcibile alla vittima.
Alla luce di quanto sopra chiedevano, previo accertamento della responsabilità del sinistro e delle conseguenze dannose dallo stesso derivate, di condannare i convenuti in solido, ai sensi dell'art. 144
Codice delle Assicurazioni, al pagamento in favore di ciascuno degli attori, in proprio e quali eredi della de cuius, dell'importo di € 248.760,00 pro quota quale danno da perdita del congiunto, nonché di
€ 22.182,00 pro quota quale danno biologico e morale complessivamente quantificato in narrativa in €
88.728,00 quale danno terminale ovvero, alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al soddisfo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.10.2019 si è costituita Controparte_4 che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo questi dato prova di essere eredi legittimi della de cuius. Nel merito ha contestato il verificarsi e la dinamica del sinistro, eccependo comunque che, lo stesso, si è verificato per esclusiva colpa della che Per_1 attraversava la strada in zona priva di strisce pedonali ed ometteva di concedere la dovuta precedenza all'autovettura condotta da , in violazione di quanto previsto dall'art. 190 codice Controparte_3 della strada. In subordine ne ha eccepito il concorso di colpa. Ha altresì contestato le richieste risarcitorie in ordine al quantum debeatur, rappresentando come non vi sia alcun nesso tra l'incidente ed il decesso della in subordine ha eccepito come, unico danno eventualmente risarcibile, Per_1 sarebbe quello biologico jure hereditatis, vale a dire, quello patito per la rottura del piatto tibiale e del perone per il breve lasso di tempo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso. Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
2)
Nel merito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto , in diritto e non provate;
3)
Subordinatamente, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.1227 cc, il prevalente concorso di colpa di
nella causazione dell'incidente ponendo a carico della comparente una minima Persona_1 percentuale dei danni che risulteranno provati e dovuti;
4) Condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia di e;
parte Controparte_2 CP_3 attrice chiedeva la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. della compagnia di assicurazioni;
venivano concessi su richiesta delle parti i termini per il deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c.
3 La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto tenutosi Controparte_3 all'udienza del 23.9.2021 e con CTU medica volta ad accertare se il decesso fosse conseguenza del sinistro (ordinanza del 15.11.2021) e se dal sinistro fosse derivato un danno biologico (ordinanza del
13.9.2023).
Infine, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del
4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, posto che la stessa va riqualificata quale eccezione di difetto di titolarità del rapporto, avendo gli attori allegato di agire quali eredi di l'eccezione è infondata, avendo gli stessi provato di essere familiari della Persona_1 stessa, producendo il certificato dello stato di famiglia (cfr. all. n. 2 memoria art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) nonché certificato di morte della predetta congiunta e di un loro fratello.
La produzione documentale in questione è idonea a provare l'esistenza del rapporto di parentela con la
"de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ..
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ.
l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, quindi con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando nel proporle, la propria qualità di erede.
Nel caso di specie il risarcimento del danno è chiesto dagli attori sia in proprio che quali eredi della sig.ra per il danno alla stessa riconosciuto, essendo manifesta la loro volontà degli Persona_1 stessi di accettare l'eredità della stessa.
2. Tanto evidenziato, passando al merito, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi che, la citata disposizione, pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere detta presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo
4 investitore o, comunque, deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ovvero che il fatto sia stato determinato dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Al giudice è consentito verificare il possibile concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che “allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (Cass. n. 17397/2007;
Cass. n. 6168/2009); in altre parole il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità ai sensi degli artt.
2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili sia alle condotte imprudenti del pedone che a quelle inesperte o negligenti dei conducenti, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689/2009).
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., posta nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente” (cfr. Cass. n. 11873/2007), da ciò deducendone, quali principi del diritto vivente, che la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del pedone può essere ritenuta solo laddove quest'ultimo si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo atteso che la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo, risultando tuttavia, laddove riscontrata, sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (ex multiis Cass. civ., 24472/2014).
Ebbene il conducente, nel rendere interrogatorio formale ha confermato, in Controparte_3 risposta agli articoli di cui alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, di trovarsi il 20.1.2017 alla guida dell'autoveicolo descritto in citazione di proprietà di , e che, all'altezza Controparte_2 della rotatoria e dell'incrocio via Madonna della Rocca, via Verona, investiva la sig.ra Per_1
che stava attraversando a piedi il suddetto incrocio, provenendo dalla via Madonna della
[...]
Rocca, marciapiede lato destro, in direzione via Ovidio;
che, a causa dell'impatto, la sig.ra Per_1 rovinava a terra lamentando sin da subito danni al ginocchio/gamba destra;
ha poi precisato, in risposta all'articolo relativo al fatto che non si sarebbe fermato davanti al segnale di stop presente alla rotatoria:
“Non è vero, mi sono fermato al segnale di stop e ho atteso che la signora passasse ho ripreso quindi con la mia andatura e l'ho urtata con lo specchietto lato guida e a quel punto ho visto che la signora cadeva a terra urtando sul ginocchio e le prestavo soccorso chiamando il 118”,
5 Dette dichiarazioni hanno valore confessorio nei confronti della parte che le ha rese essendo quindi provata nei riguardi della stessa la dinamica del sinistro.
Le dichiarazioni in questione, non aventi valore di piena prova nei riguardi degli altri convenuti, ma liberamente valutabili dal giudice, costituiscono elemento idoneo a provare la dinamica del sinistro per come dichiarata dalla parte, atteso che non sono emersi elementi di contraddittorietà o di illogicità nel racconto che facciano ritenere che il fatto non sia avvenuto o sia avvenuto in modo diverso da come narrato.
Altro elemento da cui desumere che il danno riportato dalla nell'immediatezza dei fatti sia Per_1 riconducibile ad un investimento può trarsi dal certificato di accesso della stessa al pronto soccorso, recante la data del 20.1.2017, nel quale si legge: “Riferito trauma della strada auto pedone”.
Quanto al proprietario del mezzo, , lo stesso, rimanendo contumace, non ha Controparte_2 provato che l'autovettura circolasse contro la sua volontà, rispondendo quindi in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c
In definitiva risulta dimostrato l'an del sinistro.
2.1 Quanto al concorso di colpa in capo alla vittima, ex 1227 c.c., nel caso di specie deve rilevarsi come non vi siano elementi dai quali desumere che la condotta imprudente della abbia Per_1 concorso nella causazione del sinistro. Infatti, il conducente, ha espressamente riferito di essersi fermato allo stop, attendendo che la signora passasse. Il conducente aveva quindi visto la signora e si era fermato, avendola colpita con lo specchietto lato guida solo dopo aver ripreso la marcia, risultando ininfluente il fatto che la stessa stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali.
3. Passando alla domanda di liquidazione del danno formulata dagli attori, quanto al danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale, la stessa è infondata.
Il CTU nominato, le cui conclusioni possono essere recepite in quanto esenti da vizi logici, ha escluso che la morte sia stata causata dal sinistro. In particolare, nella terzultima pagina della consulenza tecnica si legge: “La signora dopo le cure ricevute, ivi compreso l'intervento chirurgico, era Per_1 dimessa in buon compenso emodinamico e metabolico. Al contrario in occasione del soccorso del 118 in data 21.02.2017, cioè dopo un mese, presentava stato di coma con glicemia pari a 32 mg/dl.
All'esame RM era certificata tra l'altro la lesione della substantia nigra, dunque, si ritiene “più probabile che non” che il decesso della signora (soggetto precedentemente senza alcun segno Per_1
e/o sintomo che facesse presagire un tale evento) si sia verificato a seguito del grave stato di ipoglicemia e proprio in conseguenza del certificato danno encefalico, che unito alla cirrosi epatica, di cui tra l'altro erano già presenti segni ecografici indicativi di scompenso e sofferenza, causava una disfunzionalità multisistemica irreversibile” ed ha concluso: “Dalla disamina della documentazione
6 sanitaria riportata agli atti, si evince, che il decesso della signora NON sia riconducibile alle Per_1 lesioni riportate nel sinistro stradale in oggetto, piuttosto con alto grado di probabilità logica e scientifica è palesemente evidente che siano subentrate cause sopravvenute (gravissima ipoglicemia + cirrosi criptogenica) in grado di spezzare il nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso e quindi causare la morte della signora , già diabetica nel periodo antecedente il sinistro, per Persona_1 cui è causa.
Invero il quadro di embolia polmonare certificato, giusta terapia medica, si risolveva con palese ribasso dei valori di d-dimero e risoluzione del quadro radiografico, cui seguiva lo scompenso multisistemico, ancora per gli effetti della cirrosi e del danno cerebrale, fino ad un quadro clinico irreversibile.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con alto grado di probabilità, il decesso della signora
è da ritenere causalmente riconducibile alla pesante ipoglicemia ed il conseguente stato di Per_1 coma, cosicché in concomitanza con la cirrosi criptogenetica e il danno encefalico certificati, ha causato la morte della paziente, dunque nessun nesso causale sussiste tra il sinistro stradale ed il decesso”. Il CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni pervenutegli dal consulente di parte attrice, confermando l'esito della consulenza.
All'esito del giudizio pertanto non è emerso che il sinistro sia causalmente collegato al decesso della signora avvenuto alcuni mesi dopo che la stessa era stata dimessa dal reparto di ortopedia.
In tema di causalità materiale (condotta-evento), si applicano alla materia civile i principi penalistici
(analogia iuris) sebbene, nel civile, alla causalità materiale (condotta-evento) si aggiunga quella giuridica (evento-danno conseguenza), da accertare ai sensi degli artt. 1223 ss. c.c., dovendosi in sede civile accertare l'esistenza di un danno quale conseguenza dell'evento prodottosi a causa della condotta illecita.
Nel caso di specie, già a livello di nesso causale tra sinistro ed evento (materiale) il sinistro appare quale mero antecedente, privo di efficienza causale nella catena di eventi che ha, in un momento successivo, portato al decesso della sig.ra che quindi è da ascriversi ad un fattore eccezionale Per_1 ed imprevedibile, interruttivo del precedente nesso causale, vale a dire, il pesante quadro di ipoglicemia in cui versava la signora al momento del secondo ricovero.
3.1 Passando ad analizzare la domanda svolta in subordine, di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla congiunta e patito iure proprio dagli eredi per l'assistenza prestata alla stessa in conseguenza del sinistro, il CTU, in risposta al quesito del 17.12.2024 ha, rappresentato come le lesioni, consistenti in frattura a decorso trasversale della metafisi prossimale della tibia e del perone, frattura piatto tibiale esterno nonché in quelli risultati dalla TC del ginocchio destro, siano causalmente
7 riconducibili al sinistro. Il consulente ha inoltre riconosciuto un periodo di inabilità totale di 32 giorni, periodo compreso tra l'evento traumatico ed il successivo ricovero per coma ipoglicemico.
Quanto ai postumi permanenti il CTU ha rappresentato come “tenuto conto che essi sono valutabili a distanza di almeno sei mesi dalla produzione delle lesioni ed in ogni caso a guarigione clinica e, che la paziente a causa del sopraggiunto coma ipoglicemico è stata ricoverata fino al suo decesso, non rilevandosi nel corso di detta degenza un esame obiettivo specifico a carico dell'arto traumatizzato, si può prevedere un danno permanente compreso nel range 11%-13%”.
Va quindi riconosciuto il diritto in capo agli eredi di ottenere il risarcimento del danno biologico patito dalla congiunta prima del decesso e accertato dal consulente tecnico d'ufficio in corso di causa.
3.2 Quanto al danno morale iure hereditatis nulla va riconosciuto non essendo stata fornita dagli attori, sui quali incombeva l'onere, idonea prova.
3.3 Passando alla quantificazione del danno, applicate le Tabelle di Milano 2018, in vigore al momento di presentazione della domanda, per il danno biologico da inabilità temporanea patita dalla stessa, calcolato dal CTU in 32 giorni al 100%, ammonta ad € 3.136,00; quanto invece al danno biologico permanente occorre partire dal dato per cui, nel caso di specie, il decesso dalla signora è intervenuto, pochi mesi dopo il sinistro, per cause indipendenti dallo stesso.
La Cassazione in questi casi ha in più pronunce evidenziato come “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno, per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi richiedano
“iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva” (Cass. 3 n. 15592/2019; Cass., 3 n. 10980del 09/08/2001, Rv.
548927; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 22338del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n.
23739del 14/11/2011, Rv. 620529).
Considerato che la signora al momento del sinistro aveva 73 anni e valutando la percentuale di Per_1 invalidità permanente nel 12% (in un range stimato dal CTU tra l'11% e il 13%), il danno non patrimoniale liquidabile, già comprensivo di un aumento standard a titolo di sofferenza soggettiva, ammonterebbe ad € 23.792,00, valore che considera una durata media della vita in Italia nel 2018 di
82,3 anni. Quindi l'importo sopra indicato è l'equivalente liquidabile a fronte di un'aspettativa residua di vita di nove anni (da 73 anni a 82,3 anni).
Considerato che nel caso di specie il dato relativo alla durata effettiva della vita è certo, essendo deceduta la sig.ra per altra causa dopo sei mesi dal sinistro, all'età di 73 anni e undici mesi, va Per_1 applicata alla somma sopra indicata una riduzione proporzionale al tempo effettivo vissuto dopo il sinistro (sei mesi), per un importo a titolo di risarcimento per detta voce liquidabile di € 1.321,22 così
8 calcolato: € 23.792,00 diviso nove (anni) e il risultato, corrispondente al valore annuo liquidabile (€
2.642,44), diviso due.
Il totale quindi tra il quantum a titolo di invalidità temporanea e permanente ammonta ad € 4.457,00.
Detto importo deve essere devalutato alla data del sinistro (€ 3.683,47) e poi rivalutato annualmente in base agli indici Istat per un importo finale di € 4.953,85. A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
4. In conclusione, la domanda merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione e i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il danno riconosciuto come sopra precisato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sui parametri medi, tenuto conto del quantum di danno accertato in questa sede con conseguente ricalcolo dell'importo a titolo di contributo unificato.
5.1 Deve ritenersi infondata e pertanto non accoglibile la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice in prima udienza, sia in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda, sia in quanto il comportamento tenuto dalla società convenuta non risulta contrario a buona fede e correttezza processuale, né è stata riscontrata una condotta sleale o integrante abuso del processo
5.2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, e n.q. di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
e, per l'effetto,
- condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 Controparte_3
al pagamento, in favore degli odierni attori, n.q. di eredi di Controparte_2 Per_1
della complessiva somma di € 4.953,85, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] presente pronuncia fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice;
- condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori, nella loro spiegata qualità, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale degli avvocati, €
125,00 per spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre 15% spese generali, IVA, CPA nella misura prevista per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto definitivamente a carico delle parti
9 convenute.
Sciacca, 12 novembre 2025
Il Giudice
NA EL IO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA EL IO ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2019 promossa da: nato a [...] il [...]; nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 28.5.1967, nato a [...] il [...] e nata a Parte_3 Parte_4
Sciacca il 24.8.1978 in proprio e n.q. di eredi della sig.ra (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Sciacca il 25.7.2017, tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Michele
ON e LA Turturici, del Foro di Sciacca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Sciacca via Conzo 3;
ATTORI
Contro in persona del l.r.p.t., (P.IVA: ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Infantino Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Agrigento, via Cicerone 4;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.2.2025 e, in particolare, parte attrice reiterando le richieste istruttorie e chiedendo il rinnovo della CTU e ordine di esibizione;
nel merito ha precisato le conclusioni come da atto di citazione;
parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri rappresentavano: che il 20.1.2017 Parte_5
mentre percorreva a piedi via Madonna della Rocca in direzione via Ovidio per Persona_1 rientrare a casa, veniva investita da una Fiat Punto targata DE844VJ di proprietà di CP_2
e condotta dal figlio che procedendo presumibilmente a velocità
[...] Controparte_3 sostenuta ed in violazione delle norme dettate dal codice della strada, la travolgeva all'altezza della rotatoria che congiunge via Madonna della Rocca con via Verona di Sciacca;
che in conseguenza dell'investimento la cadeva a terra, in prossimità del marciapiede che fiancheggia la Per_1 carreggiata, riportando una iniziale frattura metaepifisaria prossimale di tibia e perone del ginocchio destro, con conseguenze tromboemboliche che le causavano prima uno stato di coma, manifestatosi dal
21.2.2017 e poi la morte avvenuta il 25.7.2017. Che in particolare il 6.2.2017 veniva effettuato il trattamento chirurgico della frattura tibiale e la veniva dimessa a domicilio il successivo Per_1
8.2.2017. Che il 21.2.2017 veniva richiesto l'intervento del 118 per un presunto coma ipoglicemico;
che veniva eseguita, tra l'altro, TC del torace che risultava positiva per embolia polmonare;
che la sig.ra veniva quindi ricoverata in rianimazione;
che ulteriori esami strumentali (TC e RM Per_1 encefalo) mettevano in evidenza un quadro encefalico caratterizzato da segni di vasculopatia cerebrale e sospetto di encefalite virale. Che quindi veniva trasferita presso la U.O. Neuroriabilitazione della fondazione Maugeri di Sciacca per le opportune terapie riabilitative;
che successiva angio TAC confermava la risoluzione di embolia polmonare mentre, eco addome e TC addome, evidenziavano la presenza di cirrosi epatica che veniva dichiarata, a seguito di accertamenti negativi per markers di epatopatia, “criptogenetica”; dal 17 luglio in poi la andava incontro ad alcalosi respiratoria, Per_1 complicata poi da ipocapnia.. Che il 24 luglio veniva constatata la presenza di un versamento pleurico bilaterale e la successiva notte del 25, la stessa, veniva trovata deceduta.
Che vi è compatibilità causale tra le modalità di accadimento del sinistro e la frattura biossea dell'arto inferiore destro;
quanto al decesso ha allegato, a mezzo consulenza di parte, che l'embolia polmonare è stata la causa più probabile dello stato comatoso che ha condotto la al decesso, evidenziando Per_1 come non vi sia responsabilità medica a carico dei sanitari del P.O. di Sciacca U.O. Ortopedia e traumatologia o del medico curante della signora e rappresentando come, l'evento, sia da correlarsi al sinistro del 20.1.2017 ed alle complicanze ad esso correlabili.
Che a seguito di denuncia di sinistro e di diffida al risarcimento danni ex art. 148 D.lgs. 205/2009, la
Compagnia Assicuratrice rappresentava di non poter procedere ad alcuna offerta risarcitoria per mancanza di compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro.
Che, quindi, veniva inviato un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
2 Che, in conseguenza del decesso, è maturato in capo agli eredi il diritto al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale e un danno terminale (danno catastrofale); che in ipotesi subordinata, ove la morte venga ritenuta non collegata al sinistro stradale, vi è il diritto degli eredi ad ottenere il risarcimento sia iure proprio che iure hereditatis per il danno morale e biologico risarcibile alla vittima.
Alla luce di quanto sopra chiedevano, previo accertamento della responsabilità del sinistro e delle conseguenze dannose dallo stesso derivate, di condannare i convenuti in solido, ai sensi dell'art. 144
Codice delle Assicurazioni, al pagamento in favore di ciascuno degli attori, in proprio e quali eredi della de cuius, dell'importo di € 248.760,00 pro quota quale danno da perdita del congiunto, nonché di
€ 22.182,00 pro quota quale danno biologico e morale complessivamente quantificato in narrativa in €
88.728,00 quale danno terminale ovvero, alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al soddisfo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.10.2019 si è costituita Controparte_4 che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo questi dato prova di essere eredi legittimi della de cuius. Nel merito ha contestato il verificarsi e la dinamica del sinistro, eccependo comunque che, lo stesso, si è verificato per esclusiva colpa della che Per_1 attraversava la strada in zona priva di strisce pedonali ed ometteva di concedere la dovuta precedenza all'autovettura condotta da , in violazione di quanto previsto dall'art. 190 codice Controparte_3 della strada. In subordine ne ha eccepito il concorso di colpa. Ha altresì contestato le richieste risarcitorie in ordine al quantum debeatur, rappresentando come non vi sia alcun nesso tra l'incidente ed il decesso della in subordine ha eccepito come, unico danno eventualmente risarcibile, Per_1 sarebbe quello biologico jure hereditatis, vale a dire, quello patito per la rottura del piatto tibiale e del perone per il breve lasso di tempo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso. Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
2)
Nel merito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto , in diritto e non provate;
3)
Subordinatamente, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.1227 cc, il prevalente concorso di colpa di
nella causazione dell'incidente ponendo a carico della comparente una minima Persona_1 percentuale dei danni che risulteranno provati e dovuti;
4) Condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia di e;
parte Controparte_2 CP_3 attrice chiedeva la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. della compagnia di assicurazioni;
venivano concessi su richiesta delle parti i termini per il deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c.
3 La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto tenutosi Controparte_3 all'udienza del 23.9.2021 e con CTU medica volta ad accertare se il decesso fosse conseguenza del sinistro (ordinanza del 15.11.2021) e se dal sinistro fosse derivato un danno biologico (ordinanza del
13.9.2023).
Infine, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del
4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, posto che la stessa va riqualificata quale eccezione di difetto di titolarità del rapporto, avendo gli attori allegato di agire quali eredi di l'eccezione è infondata, avendo gli stessi provato di essere familiari della Persona_1 stessa, producendo il certificato dello stato di famiglia (cfr. all. n. 2 memoria art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) nonché certificato di morte della predetta congiunta e di un loro fratello.
La produzione documentale in questione è idonea a provare l'esistenza del rapporto di parentela con la
"de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ..
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ.
l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, quindi con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando nel proporle, la propria qualità di erede.
Nel caso di specie il risarcimento del danno è chiesto dagli attori sia in proprio che quali eredi della sig.ra per il danno alla stessa riconosciuto, essendo manifesta la loro volontà degli Persona_1 stessi di accettare l'eredità della stessa.
2. Tanto evidenziato, passando al merito, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. a mente del quale: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi che, la citata disposizione, pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere detta presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo
4 investitore o, comunque, deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno, ovvero che il fatto sia stato determinato dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Al giudice è consentito verificare il possibile concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che “allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (Cass. n. 17397/2007;
Cass. n. 6168/2009); in altre parole il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità ai sensi degli artt.
2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili sia alle condotte imprudenti del pedone che a quelle inesperte o negligenti dei conducenti, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento (Cass. n. 24689/2009).
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che
l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., posta nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente” (cfr. Cass. n. 11873/2007), da ciò deducendone, quali principi del diritto vivente, che la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del pedone può essere ritenuta solo laddove quest'ultimo si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo atteso che la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo, risultando tuttavia, laddove riscontrata, sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (ex multiis Cass. civ., 24472/2014).
Ebbene il conducente, nel rendere interrogatorio formale ha confermato, in Controparte_3 risposta agli articoli di cui alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, di trovarsi il 20.1.2017 alla guida dell'autoveicolo descritto in citazione di proprietà di , e che, all'altezza Controparte_2 della rotatoria e dell'incrocio via Madonna della Rocca, via Verona, investiva la sig.ra Per_1
che stava attraversando a piedi il suddetto incrocio, provenendo dalla via Madonna della
[...]
Rocca, marciapiede lato destro, in direzione via Ovidio;
che, a causa dell'impatto, la sig.ra Per_1 rovinava a terra lamentando sin da subito danni al ginocchio/gamba destra;
ha poi precisato, in risposta all'articolo relativo al fatto che non si sarebbe fermato davanti al segnale di stop presente alla rotatoria:
“Non è vero, mi sono fermato al segnale di stop e ho atteso che la signora passasse ho ripreso quindi con la mia andatura e l'ho urtata con lo specchietto lato guida e a quel punto ho visto che la signora cadeva a terra urtando sul ginocchio e le prestavo soccorso chiamando il 118”,
5 Dette dichiarazioni hanno valore confessorio nei confronti della parte che le ha rese essendo quindi provata nei riguardi della stessa la dinamica del sinistro.
Le dichiarazioni in questione, non aventi valore di piena prova nei riguardi degli altri convenuti, ma liberamente valutabili dal giudice, costituiscono elemento idoneo a provare la dinamica del sinistro per come dichiarata dalla parte, atteso che non sono emersi elementi di contraddittorietà o di illogicità nel racconto che facciano ritenere che il fatto non sia avvenuto o sia avvenuto in modo diverso da come narrato.
Altro elemento da cui desumere che il danno riportato dalla nell'immediatezza dei fatti sia Per_1 riconducibile ad un investimento può trarsi dal certificato di accesso della stessa al pronto soccorso, recante la data del 20.1.2017, nel quale si legge: “Riferito trauma della strada auto pedone”.
Quanto al proprietario del mezzo, , lo stesso, rimanendo contumace, non ha Controparte_2 provato che l'autovettura circolasse contro la sua volontà, rispondendo quindi in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c
In definitiva risulta dimostrato l'an del sinistro.
2.1 Quanto al concorso di colpa in capo alla vittima, ex 1227 c.c., nel caso di specie deve rilevarsi come non vi siano elementi dai quali desumere che la condotta imprudente della abbia Per_1 concorso nella causazione del sinistro. Infatti, il conducente, ha espressamente riferito di essersi fermato allo stop, attendendo che la signora passasse. Il conducente aveva quindi visto la signora e si era fermato, avendola colpita con lo specchietto lato guida solo dopo aver ripreso la marcia, risultando ininfluente il fatto che la stessa stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali.
3. Passando alla domanda di liquidazione del danno formulata dagli attori, quanto al danno da perdita del rapporto parentale e del danno terminale, la stessa è infondata.
Il CTU nominato, le cui conclusioni possono essere recepite in quanto esenti da vizi logici, ha escluso che la morte sia stata causata dal sinistro. In particolare, nella terzultima pagina della consulenza tecnica si legge: “La signora dopo le cure ricevute, ivi compreso l'intervento chirurgico, era Per_1 dimessa in buon compenso emodinamico e metabolico. Al contrario in occasione del soccorso del 118 in data 21.02.2017, cioè dopo un mese, presentava stato di coma con glicemia pari a 32 mg/dl.
All'esame RM era certificata tra l'altro la lesione della substantia nigra, dunque, si ritiene “più probabile che non” che il decesso della signora (soggetto precedentemente senza alcun segno Per_1
e/o sintomo che facesse presagire un tale evento) si sia verificato a seguito del grave stato di ipoglicemia e proprio in conseguenza del certificato danno encefalico, che unito alla cirrosi epatica, di cui tra l'altro erano già presenti segni ecografici indicativi di scompenso e sofferenza, causava una disfunzionalità multisistemica irreversibile” ed ha concluso: “Dalla disamina della documentazione
6 sanitaria riportata agli atti, si evince, che il decesso della signora NON sia riconducibile alle Per_1 lesioni riportate nel sinistro stradale in oggetto, piuttosto con alto grado di probabilità logica e scientifica è palesemente evidente che siano subentrate cause sopravvenute (gravissima ipoglicemia + cirrosi criptogenica) in grado di spezzare il nesso di causalità tra il sinistro ed il decesso e quindi causare la morte della signora , già diabetica nel periodo antecedente il sinistro, per Persona_1 cui è causa.
Invero il quadro di embolia polmonare certificato, giusta terapia medica, si risolveva con palese ribasso dei valori di d-dimero e risoluzione del quadro radiografico, cui seguiva lo scompenso multisistemico, ancora per gli effetti della cirrosi e del danno cerebrale, fino ad un quadro clinico irreversibile.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con alto grado di probabilità, il decesso della signora
è da ritenere causalmente riconducibile alla pesante ipoglicemia ed il conseguente stato di Per_1 coma, cosicché in concomitanza con la cirrosi criptogenetica e il danno encefalico certificati, ha causato la morte della paziente, dunque nessun nesso causale sussiste tra il sinistro stradale ed il decesso”. Il CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni pervenutegli dal consulente di parte attrice, confermando l'esito della consulenza.
All'esito del giudizio pertanto non è emerso che il sinistro sia causalmente collegato al decesso della signora avvenuto alcuni mesi dopo che la stessa era stata dimessa dal reparto di ortopedia.
In tema di causalità materiale (condotta-evento), si applicano alla materia civile i principi penalistici
(analogia iuris) sebbene, nel civile, alla causalità materiale (condotta-evento) si aggiunga quella giuridica (evento-danno conseguenza), da accertare ai sensi degli artt. 1223 ss. c.c., dovendosi in sede civile accertare l'esistenza di un danno quale conseguenza dell'evento prodottosi a causa della condotta illecita.
Nel caso di specie, già a livello di nesso causale tra sinistro ed evento (materiale) il sinistro appare quale mero antecedente, privo di efficienza causale nella catena di eventi che ha, in un momento successivo, portato al decesso della sig.ra che quindi è da ascriversi ad un fattore eccezionale Per_1 ed imprevedibile, interruttivo del precedente nesso causale, vale a dire, il pesante quadro di ipoglicemia in cui versava la signora al momento del secondo ricovero.
3.1 Passando ad analizzare la domanda svolta in subordine, di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla congiunta e patito iure proprio dagli eredi per l'assistenza prestata alla stessa in conseguenza del sinistro, il CTU, in risposta al quesito del 17.12.2024 ha, rappresentato come le lesioni, consistenti in frattura a decorso trasversale della metafisi prossimale della tibia e del perone, frattura piatto tibiale esterno nonché in quelli risultati dalla TC del ginocchio destro, siano causalmente
7 riconducibili al sinistro. Il consulente ha inoltre riconosciuto un periodo di inabilità totale di 32 giorni, periodo compreso tra l'evento traumatico ed il successivo ricovero per coma ipoglicemico.
Quanto ai postumi permanenti il CTU ha rappresentato come “tenuto conto che essi sono valutabili a distanza di almeno sei mesi dalla produzione delle lesioni ed in ogni caso a guarigione clinica e, che la paziente a causa del sopraggiunto coma ipoglicemico è stata ricoverata fino al suo decesso, non rilevandosi nel corso di detta degenza un esame obiettivo specifico a carico dell'arto traumatizzato, si può prevedere un danno permanente compreso nel range 11%-13%”.
Va quindi riconosciuto il diritto in capo agli eredi di ottenere il risarcimento del danno biologico patito dalla congiunta prima del decesso e accertato dal consulente tecnico d'ufficio in corso di causa.
3.2 Quanto al danno morale iure hereditatis nulla va riconosciuto non essendo stata fornita dagli attori, sui quali incombeva l'onere, idonea prova.
3.3 Passando alla quantificazione del danno, applicate le Tabelle di Milano 2018, in vigore al momento di presentazione della domanda, per il danno biologico da inabilità temporanea patita dalla stessa, calcolato dal CTU in 32 giorni al 100%, ammonta ad € 3.136,00; quanto invece al danno biologico permanente occorre partire dal dato per cui, nel caso di specie, il decesso dalla signora è intervenuto, pochi mesi dopo il sinistro, per cause indipendenti dallo stesso.
La Cassazione in questi casi ha in più pronunce evidenziato come “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno, per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi richiedano
“iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva” (Cass. 3 n. 15592/2019; Cass., 3 n. 10980del 09/08/2001, Rv.
548927; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 22338del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n.
23739del 14/11/2011, Rv. 620529).
Considerato che la signora al momento del sinistro aveva 73 anni e valutando la percentuale di Per_1 invalidità permanente nel 12% (in un range stimato dal CTU tra l'11% e il 13%), il danno non patrimoniale liquidabile, già comprensivo di un aumento standard a titolo di sofferenza soggettiva, ammonterebbe ad € 23.792,00, valore che considera una durata media della vita in Italia nel 2018 di
82,3 anni. Quindi l'importo sopra indicato è l'equivalente liquidabile a fronte di un'aspettativa residua di vita di nove anni (da 73 anni a 82,3 anni).
Considerato che nel caso di specie il dato relativo alla durata effettiva della vita è certo, essendo deceduta la sig.ra per altra causa dopo sei mesi dal sinistro, all'età di 73 anni e undici mesi, va Per_1 applicata alla somma sopra indicata una riduzione proporzionale al tempo effettivo vissuto dopo il sinistro (sei mesi), per un importo a titolo di risarcimento per detta voce liquidabile di € 1.321,22 così
8 calcolato: € 23.792,00 diviso nove (anni) e il risultato, corrispondente al valore annuo liquidabile (€
2.642,44), diviso due.
Il totale quindi tra il quantum a titolo di invalidità temporanea e permanente ammonta ad € 4.457,00.
Detto importo deve essere devalutato alla data del sinistro (€ 3.683,47) e poi rivalutato annualmente in base agli indici Istat per un importo finale di € 4.953,85. A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
4. In conclusione, la domanda merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione e i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il danno riconosciuto come sopra precisato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sui parametri medi, tenuto conto del quantum di danno accertato in questa sede con conseguente ricalcolo dell'importo a titolo di contributo unificato.
5.1 Deve ritenersi infondata e pertanto non accoglibile la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice in prima udienza, sia in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda, sia in quanto il comportamento tenuto dalla società convenuta non risulta contrario a buona fede e correttezza processuale, né è stata riscontrata una condotta sleale o integrante abuso del processo
5.2 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, e n.q. di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
e, per l'effetto,
- condanna in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 Controparte_3
al pagamento, in favore degli odierni attori, n.q. di eredi di Controparte_2 Per_1
della complessiva somma di € 4.953,85, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] presente pronuncia fino al soddisfo;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice;
- condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori, nella loro spiegata qualità, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale degli avvocati, €
125,00 per spese di contributo unificato e marca da bollo, oltre 15% spese generali, IVA, CPA nella misura prevista per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto definitivamente a carico delle parti
9 convenute.
Sciacca, 12 novembre 2025
Il Giudice
NA EL IO
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