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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6734 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4421/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1540/2019, emessa dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 700285/2009, pendente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Pasquale Barbato (CF.: ) e C.F._2
AU ( ), in virtù di procura allegata Pt_2 CodiceFiscale_3
agli atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso dall'avv. Leonardo Cocco (C.F ), in virtù di C.F._5
procura allegata agli atti
1 Controparte_2
[...]
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di S. Maria Capua Vetere n. 1540/2019, emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g. 700285/2009, pubblicata il 28.5.2019 e non notificata e costituitosi esclusivamente con CP_1
provvedimento del 9,6.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso di parte appellante.
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositavano note gli avv. ti Barbato e dichiarando di Pt_2
non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 9,6.2021, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di sei mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex art. 305 c.p.c. - e a tanto nessuna parte ha provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3 c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto, con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4421/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1540/2019, emessa dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 700285/2009, pendente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Pasquale Barbato (CF.: ) e C.F._2
AU ( ), in virtù di procura allegata Pt_2 CodiceFiscale_3
agli atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso dall'avv. Leonardo Cocco (C.F ), in virtù di C.F._5
procura allegata agli atti
1 Controparte_2
[...]
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di S. Maria Capua Vetere n. 1540/2019, emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g. 700285/2009, pubblicata il 28.5.2019 e non notificata e costituitosi esclusivamente con CP_1
provvedimento del 9,6.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso di parte appellante.
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositavano note gli avv. ti Barbato e dichiarando di Pt_2
non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 9,6.2021, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di sei mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex art. 305 c.p.c. - e a tanto nessuna parte ha provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3 c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto, con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
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