Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 20/04/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 66/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE OM
composta dai seguenti magistrati:
IO EL Presidente Marco CATALANO Consigliere DO UM Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46632 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di D’OR NA, nata a [...] il [...], c.f. [...];
Visto l’atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere DO Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Claudia Desogus. La convenuta non si è costituita in giudizio.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 28 agosto 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la signora NA D’NZ in qualità di agente contabile in quanto concessionaria della ricevitoria del lotto n. FI5202/FO5204, sita nel Comune di Cesena, sulla base di un contratto sottoscritto il 29 luglio 2024, per l’omesso riversamento di proventi del gioco del lotto.
1.1. Il giudizio ha preso avvio dalla comunicazione del 28 ottobre 2024 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VI, Emilia-Romagna e Marche, Ufficio Monopoli Emilia–Romagna (d’ora in avanti “Agenzia”) ha notiziato la Procura contabile regionale che l’odierna convenuta, nonostante due atti di diffida ad adempiere del 10.10.2024 e del 17.10.2024, non ha riversato l’importo complessivo di 34.347,36 euro, pari ai proventi del gioco del lotto relativi alle settimane contabili 24.09.2024 – 01.10.2024 (euro 1.747,90) e 02.10.2024 - 08/10/2024 (euro 32.599,46) dedotto l’aggio dell’8% e le vincite pagate ai giocatori, a Lottoitalia srl, concessionaria della riscossione di tali proventi. L’importo è stato determinato dal sistema informatico.
Ne è conseguita prima la sospensione dei terminali, quindi la revoca della ricevitoria.
La Procura regionale evidenzia che l’Agenzia ha comunicato l’ ”avvenuto versamento, da parte dell’ente assicuratore, della polizza fideiussoria a garanzia degli incassi lotto […] parte di detto importo, pari ad € 5.164, da imputare al codice tributo 5375, è stato incamerato a ristoro degli obblighi nascenti da inadempimento contrattuale […] la restante parte, pari ad € 1.335,43, da imputare al codice tributo 5376, è stata incamerata […] a titolo di parziale ripianamento del debito erariale ancora in essere”.
Parte dell’importo di 34.347,36 euro è stato recuperato mediante versamento eseguito dall’ente assicuratore, in ragione della polizza fideiussoria stipulata dalla convenuta a garanzia degli incassi del lotto, di una somma totale di 6.499,43 euro, residuando quindi, secondo la Procura contabile, un debito pari a 27.847,93 euro, non ripianato dalla convenuta.
La Procura regionale, inoltre, fa valere una seconda posta di danno, da disservizio, per un importo di 3.197,92 euro, che individua equitativamente sulla base dell’aggio dell’8% calcolato sui proventi dovuti.
1.2. La Parte Attrice ritiene che l’odierna convenuta abbia la qualifica di agente contabile, in quanto legata alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio, in ragione del maneggio di denaro pubblico, conseguente all’essere titolare di una concessione di ricevitoria del lotto.
Dal contratto di concessione del gioco del lotto che aveva stipulato conseguiva l’obbligo di riversare i relativi proventi. La sua condotta antigiuridica, nello specifico, si è concretizzata nell’omesso riversamento delle somme provenienti dalle giocate del lotto relative alle settimane contabili dal 24/09/2024 all’1/10/2024 e dal 2/10/2024 all’8/10/2024.
L’elemento soggettivo andrebbe ravvisato nell’avere la convenuta volontariamente omesso di versare le somme riscosse nonostante le diffide ricevute; conseguentemente, nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio all’erario.
Il danno sarebbe pari agli importi non riversati, al netto di quanto recuperato, quindi a 27.847,93 euro.
L’ammontare di cui sopra andrebbe maggiorato, secondo la Parte attrice, della rivalutazione monetaria e degli interessi sino all’integrale soddisfacimento, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo il riversamento, nella misura stabilita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994 o, al più, in misura del tasso legale.
Un ulteriore danno azionato dalla Parte pubblica è quello da disservizio.
A supporto di tale seconda pretesa la Procura regionale richiama la sentenza n. 228/2024 della Prima Sezione di Appello di questa Corte la quale, circa il mancato riversamento delle giocate del lotto, ha affermato che “la frustrazione della fondamentale attività di servizio pubblico affidatagli in concessione (i.e.: il corretto funzionamento della rete territoriale di raccolta del gioco […] per la quale è attribuito l’aggio […] trova sicuro e preciso parametro quantificatorio nella stessa misura del corrispettivo spettante al ricevitore del lotto – l’aggio, pari all’8% della giocata – proprio per adempiere a quei doveri di servizio rimasti completamente inevasi.”
1.3. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno da mancato riversamento di somme riscosse a titolo di gioco del lotto, patito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VI, Emilia - Romagna e Marche, Ufficio Monopoli Emilia – Romagna, Sezione Operativa Territoriale di Parma, pari a euro 27.847,93, salva diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura stabilita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994 o, in alternativa, secondo il saggio legale, nonché del danno da disservizio individuato nella somma di euro 3.197,92, per un totale pari ad euro 31.045,85.
2. La convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All’udienza del 28 gennaio 2026, questo Collegio ha chiesto alla Procura regionale di dichiarare la propria posizione in merito alle somme erogate all’Agenzia a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria. Il Pubblico Ministero ha confermato la posizione espressa con l’atto di citazione per cui l’intero importo di 6.499,43 euro andrebbe sottratto all’ammontare del danno cagionato all’erario dalla convenuta.
Circa, invece, l’incameramento dell’importo del deposito cauzionale di 722,89 euro da parte dell’Agenzia, la Parte Pubblica, sempre su richiesta di questo Collegio, ha invece affermato di ritenere corretto che sia sottratta detta somma dalla quantificazione del danno.
La Procura regionale per il resto ha confermato le conclusioni di cui agli atti depositati.
DIRITTO
1. Preliminarmente, dev’essere affermata la regolarità del contraddittorio nei confronti della convenuta in ragione della notifica dell’atto di citazione correttamente eseguita ai sensi dell’art. 143 cpc.
Pertanto, non essendosi costituita in giudizio, dev’essere dichiarata la sua contumacia.
2. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2.1. Innanzitutto, sussiste un rapporto di servizio tra la Pubblica Amministrazione e l’odierna convenuta che, in quanto titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, aveva maneggio di denaro pubblico ed era, quindi, agente contabile.
2.2. L’antigiuridicità della condotta si ravvisa nell’omesso riversamento dei proventi delle giocate, per il periodo oggetto dell’odierno giudizio.
2.3. È altresì evidente l’elemento soggettivo necessario ad integrare la responsabilità erariale, nel caso specifico nella forma del dolo, come volontà della convenuta di cagionare un danno all’erario, non riversando le somme in questione; peraltro, nonostante fosse stata destinataria di due diffide.
2.4. Non vi sono dubbi in merito alla sussistenza del danno, integrato dal mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto incassati dalla ricevitoria in argomento (nel periodo sopra evidenziato), in quanto pienamente documentato in mancanza di una prova del successivo riversamento delle somme.
La quantificazione del danno ad opera della Procura, tuttavia, non può essere accolta.
L’ente assicuratore ha erogato complessivamente 6.499,43 euro.
Dagli atti depositati emerge con chiarezza che 1.335,43 euro sono stati riconosciute a titolo di ripiano del debito erariale, mentre 5.164,00 euro “a titolo risarcitorio per le inadempienze contrattuali”. Quest’ultima somma non incide sul debito del ricevitore e, dunque, sul danno erariale del quale deve rispondere.
Dagli atti depositati emerge, inoltre, che l’Agenzia ha incamerato oltre alla polizza fideiussoria, anche 722,89 euro, pari all’intero importo del deposito cauzionale, somma quest’ultima che, invece, dev’essere decurtata dal danno risarcibile, come riconosciuto in udienza dal Pubblico Ministero.
Ne consegue che il danno patrimoniale cagionato dall’odierna convenuta è pari alla somma non riversata (34.347,36 euro), meno la somma erogata dall’ente assicuratore a titolo di ripiano del debito erariale (1.335,43 euro), meno il deposito cauzionale incamerato dall’Agenzia (722,89 euro). Il totale è di 32.289,04 euro.
Quest’ultima somma è superiore a quella quantificata dalla Procura regionale. Tuttavia, questo Collegio ritiene di doversi attenere, nel pronunciarsi su tale domanda, alla somma oggetto di pretesa attorea, nel rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato recato dall’art. 112 del codice di procedura civile; principio pienamente applicabile nei giudizi dinanzi a questa Corte.
Né può indurre a una diversa decisione la clausola di salvaguardia contenuta nelle conclusioni della Procura regionale che ha fatto “salva diversa somma ritenuta di giustizia”. La Corte di cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 22330/2017, infatti, ha chiarito che le clausole di salvaguardia giuridicamente rilevanti ai fini della determinazione dell'oggetto della lite sono solo quelle apposte in presenza di un’oggettiva incertezza sulla determinazione del quantum e, quindi, dirette a manifestare la volontà di non porre limiti al potere del Giudice di individuare la somma. Nel caso in cui, invece, ad esito dell’istruttoria si sia addivenuti alla determinazione del quantum, la clausola di salvaguardia integra una mera clausola di stile priva di qualsiasi rilevanza.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto sopra affermato dalla Corte Suprema. In assenza di un’oggettiva incertezza sul quantum, infatti, la valorizzazione di una clausola di salvaguardia apposta alle conclusioni di un atto di citazione darebbe luogo a una sostanziale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.5. Il danno, quantificato come sopra, dev’essere maggiorato degli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, come stabilito dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994, per il quale “Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”. Ciò, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale «dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33, comma 2 (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, talché, in difetto di prova di un danno maggiore (…), non è dovuta la rivalutazione monetaria» (ex multis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 133/2025 e Sez. Giur. Lombardia, sent n. 35/2026).
3. La seconda posta di danno azionata dalla Procura regionale ha ad oggetto, invece, il presunto danno da disservizio che sarebbe stato cagionato dall’odierna convenuta.
Nonostante la posizione espressa dalla Prima Sezione di Appello di questa Corte con sentenza n. 228/2024, ribadita poi dalla Seconda Sezione di Appello con sentenza n. 149/2025, si ritiene di confermare i precedenti di questa Sezione che, con sentenze nn. 97 e 126/2025, ha ritenuto non potersi ravvisare i presupposti del danno da disservizio nelle condotte dei titolari le ricevitorie del lotto che omettono di riversare le somme riscosse.
In particolare, come già evidenziato, “Il danno da disservizio, pur avendo natura di danno patrimoniale, misura valori di difficile espressione economica quali, ad esempio, la diminuzione di rendimento dell’azione amministrativa connessa alla fattispecie contestata. Sussiste, infatti, il danno da disservizio quando l’azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo quali-quantitativo, quelle utilità normalmente ritraibili dall’impiego delle risorse pubbliche, finendo per incidere sulla efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione” (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 97/2025). Inoltre, è utile aggiungere che il Pubblico Ministero non ha fornito, comunque, la prova neppure per presunzioni, della sussistenza dello stesso, limitandosi a richiamare un precedente giurisprudenziale che questo Collegio non condivide.
4. Pur non avendo il Pubblico Ministero domandato la condanna alle spese di giudizio a carico della parte convenuta, questo Organo giudicante sarebbe comunque facoltizzato a procedere in tal senso in forza del disposto di cui all’art. 31 del codice della giustizia contabile per il quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Da tale previsione, infatti, consegue che la condanna alle spese costituisce una conseguenza accessoria della soccombenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 85/2025).
Tuttavia, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda e in difetto di costituzione in giudizio della convenuta, non è luogo a provvedere per tali spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia della convenuta, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e, per l’effetto, la condanna al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VI, Emilia - Romagna e Marche, Ufficio Monopoli Emilia – Romagna, Sez. Operativa Territoriale di Parma dell’importo di 27.847,93 (ventisettemilaottocentoquarantasette/93) euro, oltre agli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali dalle date di scadenza dei termini stabiliti per riversare i proventi in argomento, fino al soddisfo.
Non luogo a provvedere per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DO UM IO EL
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Depositata in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
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