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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMINA Parte_1 C.F._1
CERMENATI
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “a Codesto Tribunale affinché, fissata l'udienza per la comparizione dei Parte_1 coniugi predetti avanti al G.I., venga pronunciata la separazione personale dei coniugi CON
ADDEBITO ALLA MOGLIE, chiede altresì ex art 473 bis 49 c. cpc la susseguente sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nessun imposizione in ordine all'assegno di mantenimento /divorzile tra coniugi sia in considerazione delle gravi responsabilità del fallimento del matrimonio in capo alla moglie sia perchè entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la sig.ra nel corso di una telefonata nell'inverno 22 dietro Sue rimostranze CP_1 per avere lasciato solo Suo padre Le rispondeva che lo aveva sposato solo per ottenete la cittadinanza italiana quindi non si sentiva in dovere di tornare ?
2. Vero che nell'ottobre 2020 la sig.ra partiva per il Brasile rassicurando Suo padre che CP_1 sarebbe tornata di lì a sei mesi?
3. Vero che dalla partenza della sig.ra per il Brasile la moglie di 10 suo padre gli ha CP_1 telefonato solo allorquando necessitava favori evitando, diversamente, di rispondere alle sue chiamate e/o messaggi e che da circa un anno Suo padre ignora dove si trovi?
4. Vero che nel Giugno 2018 Lei si recava a far visita a Suo padre e lo rinveniva sofferente e chiedeva alla moglie spiegazioni sul fatto che non l'avesse avvisata e/o che comunque non avesse chiamato il Dottore e la sig.ra le diceva che pensava che suo padre fingesse di stare CP_1 male?
5. Vero che Suo padre solo mesi fa Le ha confidato che la sig.ra nel 2018 dopo la CP_1 riabilitazione ospedaliera, rientrato a casa, pretendeva del denaro per assisterlo presso l'abitazione?
6. Vero che durante il matrimonio la figlia della sig.ra ed il nipotino capitava che CP_1 Per_1 trovassero rifugio presso l'abitazione del sig. per scappare dal marito violento? Pt_1
7. Vero che Suo padre temeva per la propria incolumità per il genero e che quindi assecondava ogni richiesta di ospitalità della figlia della sig.ra CP_1
8. Vero che la sig.ra dopo il 2018 ogni anno trascorreva 8/9 mesi in Brasile lasciando il CP_1 sig. privo di assistenza e gli negava telefonate e messaggi se non al bisogno? Pt_1
9. Vero che Lei, i Suoi parenti ed i vicini assistono Suo padre dalla assenza della moglie e ultimamente Suo padre necessita assistenza continuativa tant'è che, all'occorrenza, si avvale di badanti?
10.Vero che la sig.ra dalla partenza del 2020 ha omesso qualsiasi richiesta circa lo stato CP_1 di salute del marito o circa l'organizzazione della sua assistenza?
11.Vero che da circa un anno Suo padre ignora dove si trovi fisicamente la moglie?
12.Vero che presso la casa coniugale si trovano ancora i vestiti invernali della sig.ra CP_1
13.Vero che la corrispondenza della sig.ra continua ad essere recapitata presso la casa CP_1 coniugale'
14.Vero che solo qualche mese fa a Suo padre veniva recapitata una lettera di un istituto bancario destinata alla resistente ma presso altro condomino in Via Vercelloni 5 ?
15.Vero che Lei si è recata nell'appartamento del sig. per prestargli assistenza d'urgenza Pt_1 dopo la partenza della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 16.Vero che durante il viaggio in Brasile nel 2010 il sig. accompagnava praticamente una o Pt_1 due volte a settimana la moglie e le sorelle in auto ai vari centri commerciali e la moglie gli diceva di aspettarle in auto che avrebbe faticato a camminare?
17.Vero che durante detta permanenza in Brasile nel 2010 il sig. aspettava anche ¾ ore in Pt_1 auto il ritorno della moglie e delle sorelle in auto fuori dal centro commerciale?
18.Vero che durante la permanenza nel 2010 in Brasile la sig.ra si rivolgeva al marito CP_1 solo per richieste economiche?
Si indicano a testimoni:
Via dell'ISola 24, EC ( su tutti i capitoli) Tes_1
Via dell'ISola 24, EC ( sui capp , 12, 13,14,15) Tes_2 CodiceFiscale_3
Via dell'ISola 24, EC ( sui capp.2,3,4,6,7,8,910,11, 12, 13,14,15) Tes_3
Strada per Maggiana 6, ND del Lario ( sui capp. 2, 3,6, Testimone_4
, 16,17,18) CodiceFiscale_4
Via Vercelloni 5, EC ( sui capp. , 15) Testimone_5 C.F._5
, Via Vercelloni 5, EC ( sui capp. , 15) Testimone_6 C.F._5
- Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre anche a seguito del comportamento processuale del resistente
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a EC il Parte_1 Controparte_1
25/09/1998 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio depositato in data 24/07/2023, ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia Parte_1 Controparte_1 della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e la pronuncia ex art. 473 bis.49
c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. alla convenuta, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio, né è comparsa avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
28/11/2023.
La parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli ulteriori aspetti contenziosi.
Il giudice relatore, dopo avere provveduto sull'ammissione delle istanze istruttorie con ordinanza del 07/12/2023, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 3 di 5 Il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 712/2023 pubblicata il 14/12/2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disponendo con separata Parte_1 Controparte_1 ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, avanti al quale è stata rinviata la causa per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi dal medesimo giudice relatore.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente e dell'assunzione all'udienza del 12/03/2024 delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti dal giudice relatore.
Il difensore del ricorrente ha quindi chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, chiedendo anche la successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio, già richiesta in sede di ricorso introduttivo.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 308/2024 pubblicata il 26/03/2024, ha addebitato la separazione a disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa Controparte_1 sul ruolo del giudice relatore, avanti al quale è stata rinviata la causa per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio successivamente al decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dal 28/11/2023, data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
All'udienza del 14/01/2025 il difensore del ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio limitatamente allo status.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Poiché in corso di causa sono già state emesse la sentenza parziale n. 712/2023, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e e la sentenza Parte_1 Controparte_1 parziale n. 308/2024, che ha addebitato la separazione a deve essere decisa in Controparte_1 questa sede unicamente la residua domanda di divorzio proposta dal ricorrente cumulativamente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che e hanno contratto matrimonio civile a EC il Parte_1 Controparte_1
25/09/1998 e che il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 712/2023 pubblicata il
14/12/2023, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. pagina 4 di 5 Non essendo nati figli dal matrimonio e in assenza di ulteriori richieste del ricorrente, non devono essere pronunciate statuizioni accessorie.
La natura del giudizio, l'assenza di domande ulteriori rispetto alla pronuncia sullo status e la mancata opposizione della convenuta giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 CP_1
a EC il 25/09/1998, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg.
[...] atti di matrimonio, anno 1998, parte I, numero 27;
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di EC per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in EC, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMINA Parte_1 C.F._1
CERMENATI
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “a Codesto Tribunale affinché, fissata l'udienza per la comparizione dei Parte_1 coniugi predetti avanti al G.I., venga pronunciata la separazione personale dei coniugi CON
ADDEBITO ALLA MOGLIE, chiede altresì ex art 473 bis 49 c. cpc la susseguente sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nessun imposizione in ordine all'assegno di mantenimento /divorzile tra coniugi sia in considerazione delle gravi responsabilità del fallimento del matrimonio in capo alla moglie sia perchè entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la sig.ra nel corso di una telefonata nell'inverno 22 dietro Sue rimostranze CP_1 per avere lasciato solo Suo padre Le rispondeva che lo aveva sposato solo per ottenete la cittadinanza italiana quindi non si sentiva in dovere di tornare ?
2. Vero che nell'ottobre 2020 la sig.ra partiva per il Brasile rassicurando Suo padre che CP_1 sarebbe tornata di lì a sei mesi?
3. Vero che dalla partenza della sig.ra per il Brasile la moglie di 10 suo padre gli ha CP_1 telefonato solo allorquando necessitava favori evitando, diversamente, di rispondere alle sue chiamate e/o messaggi e che da circa un anno Suo padre ignora dove si trovi?
4. Vero che nel Giugno 2018 Lei si recava a far visita a Suo padre e lo rinveniva sofferente e chiedeva alla moglie spiegazioni sul fatto che non l'avesse avvisata e/o che comunque non avesse chiamato il Dottore e la sig.ra le diceva che pensava che suo padre fingesse di stare CP_1 male?
5. Vero che Suo padre solo mesi fa Le ha confidato che la sig.ra nel 2018 dopo la CP_1 riabilitazione ospedaliera, rientrato a casa, pretendeva del denaro per assisterlo presso l'abitazione?
6. Vero che durante il matrimonio la figlia della sig.ra ed il nipotino capitava che CP_1 Per_1 trovassero rifugio presso l'abitazione del sig. per scappare dal marito violento? Pt_1
7. Vero che Suo padre temeva per la propria incolumità per il genero e che quindi assecondava ogni richiesta di ospitalità della figlia della sig.ra CP_1
8. Vero che la sig.ra dopo il 2018 ogni anno trascorreva 8/9 mesi in Brasile lasciando il CP_1 sig. privo di assistenza e gli negava telefonate e messaggi se non al bisogno? Pt_1
9. Vero che Lei, i Suoi parenti ed i vicini assistono Suo padre dalla assenza della moglie e ultimamente Suo padre necessita assistenza continuativa tant'è che, all'occorrenza, si avvale di badanti?
10.Vero che la sig.ra dalla partenza del 2020 ha omesso qualsiasi richiesta circa lo stato CP_1 di salute del marito o circa l'organizzazione della sua assistenza?
11.Vero che da circa un anno Suo padre ignora dove si trovi fisicamente la moglie?
12.Vero che presso la casa coniugale si trovano ancora i vestiti invernali della sig.ra CP_1
13.Vero che la corrispondenza della sig.ra continua ad essere recapitata presso la casa CP_1 coniugale'
14.Vero che solo qualche mese fa a Suo padre veniva recapitata una lettera di un istituto bancario destinata alla resistente ma presso altro condomino in Via Vercelloni 5 ?
15.Vero che Lei si è recata nell'appartamento del sig. per prestargli assistenza d'urgenza Pt_1 dopo la partenza della sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 16.Vero che durante il viaggio in Brasile nel 2010 il sig. accompagnava praticamente una o Pt_1 due volte a settimana la moglie e le sorelle in auto ai vari centri commerciali e la moglie gli diceva di aspettarle in auto che avrebbe faticato a camminare?
17.Vero che durante detta permanenza in Brasile nel 2010 il sig. aspettava anche ¾ ore in Pt_1 auto il ritorno della moglie e delle sorelle in auto fuori dal centro commerciale?
18.Vero che durante la permanenza nel 2010 in Brasile la sig.ra si rivolgeva al marito CP_1 solo per richieste economiche?
Si indicano a testimoni:
Via dell'ISola 24, EC ( su tutti i capitoli) Tes_1
Via dell'ISola 24, EC ( sui capp , 12, 13,14,15) Tes_2 CodiceFiscale_3
Via dell'ISola 24, EC ( sui capp.2,3,4,6,7,8,910,11, 12, 13,14,15) Tes_3
Strada per Maggiana 6, ND del Lario ( sui capp. 2, 3,6, Testimone_4
, 16,17,18) CodiceFiscale_4
Via Vercelloni 5, EC ( sui capp. , 15) Testimone_5 C.F._5
, Via Vercelloni 5, EC ( sui capp. , 15) Testimone_6 C.F._5
- Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre anche a seguito del comportamento processuale del resistente
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a EC il Parte_1 Controparte_1
25/09/1998 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio depositato in data 24/07/2023, ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia Parte_1 Controparte_1 della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e la pronuncia ex art. 473 bis.49
c.p.c. dello scioglimento del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. alla convenuta, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio, né è comparsa avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
28/11/2023.
La parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli ulteriori aspetti contenziosi.
Il giudice relatore, dopo avere provveduto sull'ammissione delle istanze istruttorie con ordinanza del 07/12/2023, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 3 di 5 Il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 712/2023 pubblicata il 14/12/2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disponendo con separata Parte_1 Controparte_1 ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, avanti al quale è stata rinviata la causa per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi dal medesimo giudice relatore.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte ricorrente e dell'assunzione all'udienza del 12/03/2024 delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti dal giudice relatore.
Il difensore del ricorrente ha quindi chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, chiedendo anche la successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio, già richiesta in sede di ricorso introduttivo.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 308/2024 pubblicata il 26/03/2024, ha addebitato la separazione a disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa Controparte_1 sul ruolo del giudice relatore, avanti al quale è stata rinviata la causa per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio successivamente al decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dal 28/11/2023, data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
All'udienza del 14/01/2025 il difensore del ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio limitatamente allo status.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale della causa, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Poiché in corso di causa sono già state emesse la sentenza parziale n. 712/2023, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e e la sentenza Parte_1 Controparte_1 parziale n. 308/2024, che ha addebitato la separazione a deve essere decisa in Controparte_1 questa sede unicamente la residua domanda di divorzio proposta dal ricorrente cumulativamente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che e hanno contratto matrimonio civile a EC il Parte_1 Controparte_1
25/09/1998 e che il Tribunale di EC, con sentenza parziale n. 712/2023 pubblicata il
14/12/2023, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. pagina 4 di 5 Non essendo nati figli dal matrimonio e in assenza di ulteriori richieste del ricorrente, non devono essere pronunciate statuizioni accessorie.
La natura del giudizio, l'assenza di domande ulteriori rispetto alla pronuncia sullo status e la mancata opposizione della convenuta giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1 CP_1
a EC il 25/09/1998, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg.
[...] atti di matrimonio, anno 1998, parte I, numero 27;
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di EC per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in EC, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5