TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00427 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00346/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, proposto da
NA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 803/2024, pubblicata l'11.7.2024, in materia di cd. carta docente, in giudicato; N. 00346/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, NA NO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
803/2024, pubblicata in data 11.7.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il
MIUR a corrispondere a NA NO RG n. 1034/24 € 2.000,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma e, in data 14.1.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data
04/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente NO Adriana.”.
3.- Reputa il Collegio che la predetta dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione.
Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da N. 00346/2025 REG.RIC.
una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale dell'11.3.2026 o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
4.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensandole per la restante parte. N. 00346/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR NG IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00427 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00346/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, proposto da
NA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 803/2024, pubblicata l'11.7.2024, in materia di cd. carta docente, in giudicato; N. 00346/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, NA NO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
803/2024, pubblicata in data 11.7.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il
MIUR a corrispondere a NA NO RG n. 1034/24 € 2.000,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma e, in data 14.1.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data
04/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente NO Adriana.”.
3.- Reputa il Collegio che la predetta dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione.
Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da N. 00346/2025 REG.RIC.
una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale dell'11.3.2026 o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
4.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensandole per la restante parte. N. 00346/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR NG IC
IL SEGRETARIO