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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
RA SA, RE
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002248917000 XXX
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031001394509000 IRPEF-ALTRO 1997 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031001394509000 IVA-ALTRO 1997
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002248917000 per l'importo di euro 135.887,90 e delle cartelle ivi contenute.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistono entrambi gli Uffici, concludendo per il rigetto della domanda. Deducono, tra l'altro, in particolare, che la contribuente per le medesime cartelle ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 30.05.2023 prot. W-2023053006975476, accolta con provvedimento del 03.08.2024
n. 0569020230202302901087180.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, preliminarmente, osservato che tutte le censure che attengono a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti presupposto dell'atto impugnato sono da considerarsi inammissibili, attenendo a vizi che non possono essere fatti valere con l'atto successivo con cui se ne intima il pagamento, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con tale atto (cfr. Cass. n. 10702/2020,
Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 11610/2017, Cass. n. 23046/2016, Cass. n. 8704/2013, Cass. n. 16641/2011), evenienza che non risulta in atti dimostrata.
L'atto impugnato risulta regolarmente firmato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993.
Non è stata allegata né dimostrata alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza o ne bis in idem.
Appare irrilevante il dedotto vizio di motivazione, trattandosi di atto esecutivo e non impositivo, la cui ragione si trae dagli atti presupposti cui fa riferimento e già conosciuti dalla contribuente. Nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata nel caso di specie, avendo l'Ufficio fornito adeguata dimostrazione dei precedenti atti interruttivi debitamente notificati alla ricorrente.
Peraltro, la contribuente non considera che, avendo aderito a domanda di “rottamazione”, sostanzialmente ha riconosciuto l'ammontare del debito e ha interrotto i relativi termini di prescrizione.
La censura con cui si deduce la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, è inammissibile perché formulata genericamente e senza alcuna concreta connessione con il caso di specie.
Con riferimento alle doglianze in materia di aggio, ci si deve richiamare al principio per cui, in tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore (Cass., Sez. 5, Sent. n. 27650 del 03/12/2020, Rv. 659966 - 01). Peraltro, nell'atto impugnato non risultano oneri di riscossione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli enti resistenti, da suddividersi pro pari quota, che liquida in € 1.500,00 onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
RA SA, RE
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002248917000 XXX
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620020026578836000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031001394509000 IRPEF-ALTRO 1997 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031001394509000 IVA-ALTRO 1997
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002248917000 per l'importo di euro 135.887,90 e delle cartelle ivi contenute.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistono entrambi gli Uffici, concludendo per il rigetto della domanda. Deducono, tra l'altro, in particolare, che la contribuente per le medesime cartelle ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 30.05.2023 prot. W-2023053006975476, accolta con provvedimento del 03.08.2024
n. 0569020230202302901087180.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, preliminarmente, osservato che tutte le censure che attengono a presunti vizi di notifica delle cartelle di pagamento costituenti presupposto dell'atto impugnato sono da considerarsi inammissibili, attenendo a vizi che non possono essere fatti valere con l'atto successivo con cui se ne intima il pagamento, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con tale atto (cfr. Cass. n. 10702/2020,
Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 11610/2017, Cass. n. 23046/2016, Cass. n. 8704/2013, Cass. n. 16641/2011), evenienza che non risulta in atti dimostrata.
L'atto impugnato risulta regolarmente firmato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993.
Non è stata allegata né dimostrata alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza o ne bis in idem.
Appare irrilevante il dedotto vizio di motivazione, trattandosi di atto esecutivo e non impositivo, la cui ragione si trae dagli atti presupposti cui fa riferimento e già conosciuti dalla contribuente. Nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata nel caso di specie, avendo l'Ufficio fornito adeguata dimostrazione dei precedenti atti interruttivi debitamente notificati alla ricorrente.
Peraltro, la contribuente non considera che, avendo aderito a domanda di “rottamazione”, sostanzialmente ha riconosciuto l'ammontare del debito e ha interrotto i relativi termini di prescrizione.
La censura con cui si deduce la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, è inammissibile perché formulata genericamente e senza alcuna concreta connessione con il caso di specie.
Con riferimento alle doglianze in materia di aggio, ci si deve richiamare al principio per cui, in tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore (Cass., Sez. 5, Sent. n. 27650 del 03/12/2020, Rv. 659966 - 01). Peraltro, nell'atto impugnato non risultano oneri di riscossione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli enti resistenti, da suddividersi pro pari quota, che liquida in € 1.500,00 onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.