Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2025, proposto da
ETT S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Lucido, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n.° 225/2024 del 05 agosto 2024, emesso dal Tribunale Civile di Paola nell’ambito del procedimento di cui al numero R.G. 866/2024, dichiarato definitivamente esecutivo in mancanza di opposizione nei termini di legge.
Visti il ricorso, i relativi allegati e la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il dott. IV OR come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. a questo Tribunale, la ETT s.r.l. unipersonale lamentava la mancata piena ottemperanza, da parte del Comune di San Lucido, al decreto ingiuntivo in epigrafe. Precisava la ricorrente che l’ente aveva provveduto al pagamento della sola sorte capitale ma non degli interessi maturati e delle spese legali liquidate. Residuava, quindi un debito pari a € 7.847,50, di cui € 5.346,23 a titolo di interessi di mora, a decorrere dal 8 aprile 2023, corrispondente al trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica n. 22 del 8.03.2023 e sino all’integrale soddisfo della sorte capitale liquidata in seno al decreto ingiuntivo, avvenuto solo in data 27.09.2024; € 286,00 a titolo di spese esenti liquidate in seno al d.i.; € 1.370,00 a titolo di onorari professionali liquidati in seno al d.i.; € 205,50 a titolo di spese generali al 15% liquidate in seno al d.i.; € 63,02 a titolo di CPA al 4% liquidata in seno al d.i.. € 576,75 a titolo di imposta di registro.
Con ulteriore memoria, la ricorrente ribadiva il perdurare dell’inottemperanza su tali somme e chiedeva la nomina di un Commissario ad acta e la liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Comune di San Lucido, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione integrale al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, si dichiara l’obbligo del Comune di San Lucido di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;
- il debito che ancora sussiste, per quanto illustrato in narrativa, ammonta a € 7.847,50;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di comunicazione, o notificazione a cura di parte ricorrente, della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario generale del Comune di Paola, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il detto termine di 60 giorni, a seguito di istanza diretta della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza, nel termine dei successivi 60 giorni;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- non si ritiene di liquidare a carico del Comune una ulteriore somma, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., avendo comunque l’ente già provveduto al pagamento della sorte capitale;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di San Lucido di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura della parte ricorrente, della presente sentenza, all’esecuzione integrale del giudicato nascente dal titolo giudiziario di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme indicate in narrativa, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il segretario generale del Comune di Paola, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) respinge la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
d) condanna il Comune di San Lucido a corrispondere a parte ricorrente – e per essa al suo difensore dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che liquida in euro 1.286,00, oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV OR |
IL SEGRETARIO