Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto irrogante una sanzione pecuniaria amministrativa Disciplinato dagli artt.22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 5 dicembre 1990, n.534, l'automatica convalida della sanzione, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 17851 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI FOGGIA, in persona dei legali rappresentanti, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- RICORRENTI -
CONTRO
D'NO AF, già elettivamente domiciliata in Cerignola (FG), alla Via Kiriatti n. 16, presso l'avv. Giuseppe Meterangelis.
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Pretore di Foggia, Sezione di Trinitapoli, n. 64, del 20 maggio - 17 giugno 1998. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte. Udito il P.M. Dott. Vincenzo Maccarone che conclude per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 giugno 1998, il Pretore di Foggia accoglieva l'opposizione di AE D'GO all'ordinanza del locale Prefetto, che gli ingiungeva di pagare la sanzione pecuniaria di L. 402.000, per violazione dell'art. 142 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (da ora C.d.S.), non in base alle ragioni dedotte dall'opponente, ma disapplicando d'ufficio il verbale di accertamento della polizia municipale di S. Ferdinando di Puglia, incompetente ex art. 11 C.d.S., avendo operato in territorio comunale e fuori dal centro abitato, senza autorizzazione del Ministero dell'Interno. Il Pretore rigettava pure la richiesta del prefetto di convalidare l'ordinanza-ingiunzione per mancata comparizione dell'opponente o d'un suo delegato, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81, alla prima udienza, cui aveva invece partecipato un avvocato senza procura, da parificare a un nuncius del ricorrente, in analogia a quanto ammesso dalla giurisprudenza per i giudizi pretorili con il previgente art. 82 c.p.c., nei quali non era necessaria la difesa tecnica e l'avvocato poteva assistere la parte, anche se non delegato. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia per due motivi e il D'GO non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione sostanzialmente unitaria dei due soggetti ricorrenti rende inutile la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Interno, per essere legittimato all'azione e al ricorso solo il Prefetto di Foggia, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81. 1. I due motivi di ricorso devono esaminarsi insieme, perché il primo di essi, relativo a violazione processuale, può rilevare soltanto se si afferma la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, in accoglimento dei profili sostanziali del secondo motivo. È dedotta infatti in primo luogo la violazione dell'art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689 e omesso esame di tale punto decisivo da parte del pretore, che non ha convalidato il provvedimento prefettizio, nonostante sia mancata la comparizione dell'opponente alla prima udienza, erroneamente qualificando nuncius della parte il legale comparso, che neppure ha dedotto impedimenti della stessa a comparire.
In secondo luogo si lamenta violazione degli artt. 11, 3^ comma e 12, 1^ comma, lett. e, C.d.S., 112, 163 e 167 c.p.c., 22 e 23 L. 869/81, pure per omessa e insufficiente motivazione, avendo il pretore accolto l'opposizione per motivi diversi da quelli proposti con la domanda e oltre i limiti di questa, ritenendo illegittimo l'accertamento dell'infrazione in territorio comunale e fuori dal centro abitato dalla polizia municipale, non autorizzata dal Ministero dell'Interno.
2. Non può condividersi la lettura dell'art. 23 della L. 689/81 circa la mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza da parte del pretore, che interpreta erroneamente la giurisprudenza sul previgente art. 82 c.p.c., che consentiva alla parte nel giudizio pretorile di stare in giudizio personalmente, per cui il difensore poteva intervenire senza procura in funzione consultiva e di assistenza di lei e non quale rappresentante (Cass. 29 agosto 1998 n. 8641 e 20 maggio 1991 n. 5683), e la procura poteva conferirsi oralmente dalla stessa parte comparsa di persona in udienza (Cass. 22 gennaio 1994 n. 630). Deve quindi ritenersi che nel caso è mancata la comparizione della parte e ciò, secondo la sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 1990 n. 534, non determina l'automatica convalida della sanzione, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato, che non sussistevano per il pretore, che ha accolto l'opposizione per "motivi diversi da quelli posti dall'opponente a base del ricorso", che quindi sono stati implicitamente ritenuti infondati. Al di là dei problemi connessi ai rapporti tra contenuto dell'opposizione e pronuncia del pretore, questi fonda la disapplicazione dell'ordinanza su una pretesa violazione degli artt. 11, 3^ comma e 12, 1^ comma, C.d.S., che invece non c'è; al servizio di polizia stradale effettivamente provvede il Ministero dell'Interno "salvo le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati" (art. 11 C.d.S.), ma il suo espletamento è garantito dalla Polstrada e dalle polizie municipali "nell'ambito del territorio di competenza", ai sensi del citato art. 12, ferme restando le funzioni di coordinamento dei vari servizi dall'autorità centrale. Non vi è previsione di un'autorizzazione del Ministero come requisito di legittimità per le attività d'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale da parte della polizia municipale nel territorio comunale, che deriva i suoi poteri dalla legge (art. 5, lett. b della L. 7 marzo 1986 n. 65) e quindi il provvedimento amministrativo oggetto d'opposizione è stato erroneamente disapplicato.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata;
ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e l'ordinanza-ingiunzione va convalidata, per l'omessa comparizione della parte alla prima udienza del giudizio pretorile e non risultando fondate le ragioni dell'opposizione, disattese dallo stesso pretore.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto, per il giudizio di merito, che il prefetto s'è difeso a mezzo di un funzionario, cui non competono diritti e onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., convalida l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna l'intimata a pagare le spese del giudizio di merito, che liquida in L. 150.000, e quelle della presente fase di legittimità che liquida in L. 11.800, oltre a L. 600.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001