Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
O L 2 4 L 7 O .3 B E N , E 0 1 E) N 9 IO 9 C 1 Z - I PA A 1 1 R - / T 1 IS D 2 G . E E EPUBBLICA ITALIANA R IC A 3 D D E IU E 6 T G 4 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . E E T S T T.N E 9 R A (IS ZIONE LA CORTE SUPREMA DA Oggetto 0 Risarcimento danni da SEZIONE TER FCIVUI incidente stradale. 5 Composta dagli Ill.mi Sig ri Magistrati: ร Presidente R.G.N. 22440/99 NICASTRO Dott. Gaetano Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 35282 Dott. Ennio MALZONE TALEVI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Ud. 19/04/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: DE PARI IDA, da considerarsi domiciliata in ROMA difesa dall'avvocatopresso la CORTE di CASSAZIONE, ANTONIO ZARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA MASTER PUBBLICITA' DI D'LL ED e POLARIS ASSICURAZIONI S.P.A.; intimati avverso la sentenza n. 191/98 del Giudice di pace di TEANO, emessa il 31/08/98 ė depositata il 03/09/98 2002 (R.G. 460/97); 952 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. ه ل SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De Pari Ida ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di "MASTER 7 PUBBLICITA'"di D'EL FR e della POLARIS Assicurazioni s.p.a. contro la sentenza 31.8-3.9.98 del Giudice di Pace di Teano (R.G. n. 460/97). Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Dopo un rinvio per omessa comunicazione della data di udienza (art. 377 ultimo comma c.p.c.), la data dell'udienza successiva (19.4.02) deve ritenersi comunicata ritualmente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione risulta notificato il 26 ed il 29 ottobre 1999. Detto ricorso deve poi ritenersi depositato il 25.11.99. Infatti il deposito è avvenuto a mezzo posta (art. 134 disp.att. c.p.c.), e sulla busta non risultano date (leggibili) antecedenti il 25.11.99 (né risulta altrimenti e ritualmente - provato - che la spedizione del plico sia avvenuta in epoca antecedente). Poiché il termine di 20 gg. di cui all'art. 369 c.p.c. appare superato, non rimane che dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Coдte dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese. o TB/4/2114/2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE )выебали ви Athurt. Then E 4 C 7 3 A . P N O I , L 1 L D 9 O 9 E B IL CANCELLIERE C1 1 E C - I 1 E 1 D - N U 1 Dott.ssa Maria Aiello I O 2 I Z G . A L E R 9 T 3 N S . I Depositata in Cancelleria E T G S 6 E I R 4 ( . A T D T Oggi,25.10.02 E R T A N E S E IL CANCELLIER: 01 Dottsse Maria Aiello 3