Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05978/2025REG.PROV.COLL.
N. 02970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Oristano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocata Gianna Caccavale, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Oristano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Marcello Vignolo e Gianna Caccavalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, proprietario di un immobile, impugna la sentenza che ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario (e precisamente del giudice dell’esecuzione penale a norma degli artt. 655 e ss. c.p.p.), sulla domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Oristano n. 15 dell’11 aprile 2023 che, a seguito della sentenza della Corte d’appello penale di Cagliari n. -OMISSIS-, la quale aveva ordinato la demolizione del fabbricato quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale per abuso edilizio, ha disposto di procedere a titolo gratuito, all’immissione del bene nel patrimonio comunale, al fine di destinarlo a politiche di housing sociale.
Secondo il Tribunale, « l’atto impugnato non è stato adottato dal Comune in termini avulsi dal procedimento di esecuzione della demolizione disposta con la sentenza penale, bensì in coordinamento con l’attività della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, che è appunto il pubblico ministero che cura l’esecuzione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale », pertanto ogni questione « non può quindi che, naturaliter, essere devoluta alla cognizione del giudice penale in sede esecutiva ».
2. All’udienza camerale del 1 luglio 2025, il collegio ha rilevato d’ufficio la possibile irricevibilità dell’appello per tardività della notificazione, indicandola alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
L’appellante, preso atto del rilievo, ha chiesto la rimessione in termini, argomentando che l’interesse a coltivare l’impugnativa dipendeva anche dalla pendenza di un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d’appello penale, definito dall’ordinanza del 28 maggio 2025, che ha confermato la misura sanzionatoria, nonché comunque il rinvio della trattazione della causa per valutare una rinuncia al gravame.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. La richiesta di rinvio non può essere accolta, essendo il differimento consentito dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. solo per casi eccezionali, tra i quali non rientrano le esigenze addotte dall’appellante.
4. L’appello è effettivamente irricevibile per tardività della notificazione.
Secondo la regola generale stabilita dall’art. 92, comma 3, c.p.a., in difetto della notificazione della sentenza, l’appello deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione.
Nel caso delle pronunce che declinano la giurisdizione, però, l’art. 105, comma 2, c.p.a. prevede che il giudizio di appello segue il procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a., il quale dispone che « tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ».
Il riferimento a “tutti i termini processuali” non può che estendersi anche al termine di sei mesi per la proposizione dell’appello, com’è dimostrato, a contrario , anche dalla esclusione dal dimezzamento del solo termine per la notificazione degli atti contenenti domande in primo grado .
Deve quindi essere ribadita la giurisprudenza secondo cui « i termini per la notificazione dell’appello avverso i provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione, e il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari » (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2025, n. 1859), pertanto, in difetto di notificazione della sentenza, è pari a tre mesi (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2024, n. 9136).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata il 17 ottobre 2024, mentre l’appello è stato notificato al Comune di Oristano il 7 aprile 2025, quando il termine di tre mesi per l’impugnazione era ormai scaduto.
5. Non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., non essendovi né « oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto », né « gravi impedimenti di fatto », tra i quali non rientra la pendenza dell’incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d’appello penale, in quanto l’interesse all’appello è piuttosto correlato alla soccombenza, sia pure su una questione processuale, nel giudizio dinanzi al T.a.r..
6. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
Di conseguenza, rimane ferma la declaratoria del T.a.r. in punto di giurisdizione e il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice dell’esecuzione penale.
7. L’esito in rito del giudizio, su questione rilevata d’ufficio, giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.