Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
Nel caso di revoca di benefici penitenziari, il termine di tre anni durante il quale, ai sensi dell'art. 58 quater, comma terzo, della L. 26 luglio 1975 n. 354, vige il divieto di concessione di nuovi benefici, decorre dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di revoca e non da quella in cui esso è divenuto definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 24284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24284 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1786
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 024584/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EZ AI, N. IL 16/01/1968;
avverso ORDINANZA del 08/03/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8 marzo 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva il reclamo di ID UN AI avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza reiettivo della domanda di permesso premio, sull'assunto che non era decorso il triennio dalla revoca della semilibertà disposta nei confronti dello stesso condannato.
Ricorre il ID, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 58 quater Ord. Pen..
Il ricorso va accolto.
Va premesso in punto di fatto che nei confronti del ricorrente la misura alternativa della semilibertà, concessa con ordinanza del 07/03/2001, venne revocata - a seguito di sospensione disposta in data 26/06/2001 - con ordinanza dell'8/08/2001; quest'ultimo provvedimento, gravato di ricorso, venne annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18/04/2002 e il Tribunale di Sorveglianza, in sede di rinvio, ebbe a disporre la revoca con ordinanza del 26/09/2002: data alla quale, secondo il Tribunale, occorre fare riferimento ai fini del computo del termine di tre anni previsto dalla norma predetta.
Ciò posto, deve rilevarsi che è corretta l'argomentazione secondo cui la preclusione triennale stabilita dall'art. 58 quater, comma 3 Ord. Pen. opera dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca della precedente misura alternativa.
Tuttavia, il "dies a quo" si identifica nella specie con la data del provvedimento che aveva disposto la revoca (08/08/2001), indipendentemente dalla sua definitività: l'interpretazione testuale e logico-sistematica della norma, infatti, induce ad escludere che si possa porre a carico del condannato, come effetto per lui sfavorevole, il tempo decorso tra l'emissione del provvedimento e la sua irrevocabilità, derivante dall'esercizio del diritto di impugnazione, riguardo al quale, diversamente, si introdurrebbe un arbitrario fattore di dissuasione.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di merito competente, che procederà al nuovo esame uniformandosi al principio di diritto suesposto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006