Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 24284
CASS
Sentenza 17 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di revoca di benefici penitenziari, il termine di tre anni durante il quale, ai sensi dell'art. 58 quater, comma terzo, della L. 26 luglio 1975 n. 354, vige il divieto di concessione di nuovi benefici, decorre dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di revoca e non da quella in cui esso è divenuto definitivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 24284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24284
    Data del deposito : 17 maggio 2006

    Testo completo