Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7476
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Sentenza 21 gennaio 2014

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È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7476
    Data del deposito : 21 gennaio 2014

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