Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7476 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
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