CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. udito il difensore L'avvocato CUCCUREDDU NINO del foro di SASSARI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato PINNA GIOVANNI BATTISTA del foro di SASSARI si associa alle conclusioni dei co-difensore. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3445 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'intervenuta revoca del decreto penale di condanna, con sentenza emessa in data 14.01.2020, il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, assolveva perché il fatto non costituisce reato Carta AT dal reato ascrittogli di falso ideologico in certificati di cui all'art. 481 cod. pen., con riferimento alla contestazione di due episodi di falsa attestazione inerenti al progetto di realizzazione di un impianto minieolico demandato all'imputato quale ingegnere, da FI NE, episodi afferenti la dichiarata assenza di vincoli paesaggistici al Comune di Tergu del 23.07.2013 e l'affermazione di approvazione del progetto da parte del comune medesimo resa al G.A.L. Angola IA GA in data 19.09.2013, al fine di ottenere il finanziamento del progetto. 2. Investita dell'impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, la Corte di appello della medesima città, con sentenza deliberata il 27.05.2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato Carta responsabile del reato ascrittogli limitatamente al secondo episodio occorso in data 19.09.2013 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando sette , motivi. 3.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dagli atti del processo laddove, la Corte di appello, ha condannato il ricorrente per la dichiarazione a sua firma depositata il 19.09.2013 presso il G.A.L. con sede a GA, secondo la quale il progetto era stato approvato dal Comune di Tergu in data 22.08.2013., senza considerare il dato documentale, prodotto dalla difesa in appello all'udienza del 11.05.2021, della stampa della pubblicazione del portale S.U.A.P. (all'epoca unico strumento esistente al riguardo) attestante che il progetto era stato effettivamente dichiarato "Attività/intervento avviabile", comunicazione pubblica dal 22.8.13 sino ad agosto 2014. Si contesta che, poiché tale stato della pratica funge da formale indicazione che l'imprenditore può dare avvio alla propria attività, si sarebbe dovuto ritenere insussistente l'elemento materiale del falso contestato. 3.2. Il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 6, commi 1 e 5 2 d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e all'art. 6, comma 8 della "Circolare applicativa della L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico Per le Attività Produttive per la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi della Regione Autonoma della Sardegna". La ratio dell'art. 6 dl.gs . n. 28/2021 di favorire le realizzazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, unitamente alla piantina consegnata all'ufficio regionale SAVI (dall 'Ing. Cocco, come indicato dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2021), rende evidente che il ricorrente ha correttamente predisposto il progetto e formulato la richiesta al S.U.A.P. della procedura abilitativa semplificata per l'approvazione e che la Corte ha erroneamente interpretato la legge: il ricorrente ha sempre ribadito di non aver mai richiesto l'annullamento della pratica, ma, su espressa richiesta del responsabile dello Sportello, il Dott. OS, ha depositato comunicazione (sempre dettata telefonicamente dal OS, come confermato dall' Ing. CU in primo grado all'udienza del 30.10.2018) volta a consentire la risoluzione dei propri dubbi circa la procedura amministrativa da seguire (semplificata "a venti giorni" ovvero mediante conferenza di servizi) così da correggere il modello compilato. A sostegno si rileva che (come emerso sempre dalle dichiarazioni rese da teste CU in primo grado e dal documento prodotto dalla difesa in appello all'udienza dell'11.05.2021), sono necessarie specifiche formalità per addivenire all'annullamento della pratica inserita nel portale SUAP, formalità mai poste in essere dal ricorrente. Errato è, dunque, l'assunto più volte riportato in motivazione (a pag. 7 e 11 della pronuncia impugnata) dell'esistenza di "prassi" adottate in violazione della disposizione che regola tale procedura, circostanza comunque mai provata in dibattimento, ma elemento che la Corte, alterando l'esito della decisione, utilizza per superare il fatto pacifico che il ricorrente non ha mai richiesto l'annullamento della pratica. • Ne consegue, ad avviso della difesa, che del tutto assentì sono l'elemento materiale e l'elemento psicologico del reato circa il secondo falso contestato poiché nel portale S.U.A.P. è rimasta la dicitura di "attività/intervento avviabile", approvazione non generabile in automatico e che, secondo la legenda degli stati della pratica del sistema (prodotta dalla difesa all'udienza dell'11.05.2021), indica la possibilità per l'imprenditore di dare avvio al proprio intervento edilizio. 3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge processuale per l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 177 cod. proc. pen. poiché, in motivazione - a pag. 10, pt.
2.2. della pronuncia impugnata - il luogo dove si ritiene avvenuto l'unico fatto di reato per cui vi è condanna è collocato a GA, luogo diverso rispetto a quello contestato "in Tergu il 19.09.2013, sicchè vi è stata violazione degli artt. 521 e 516 cod. proc. pen. e, dal punto di vista sostanziale, del diritto di difesa, sviluppato su episodi aventi ad oggetto circostanze di luogo afferenti al Comune di Tergu e non di GA, comune collocato nella competenza del Tribunale di Tempio Pausania, circondario giudiziario differente dal Tribunale di Sassari. Pertanto, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa all'udienza del 27.05.2021, era necessario da parte del Procuratore Generale quantomeno disporre la modifica e correzione del capo di imputazione. Si lamenta che la Corte territoriale, rilevando in sentenza tale difetto, ha ingiustamente condannato l'imputato per un fatto avvenuto in un luogo differente da quello oggetto d'imputazione, senza avergli consentito di approntare adeguatamente la sua difesa e precludendo l'individuazione del /ocus commissi delicti. 3.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge processuale per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità in riferimento all'art. 24 Cost. Sul punto si evidenzia che l'imputato si è formato il legittimo convincimento che il processo sarebbe stato trattato secondo l'ordinaria trattazione in presenza;
ed infatti nel decreto di citazione a giudizio in appello del 05.01.2021 era fissata la 'comparizione personale "in presenza" delle parti per il 17.03.2021 nonostante fosse P',14 già in vigore l'art. 23-bis d.!. 149/2020 che prevedeva l'eventuale trattazione in forma scritta dell'udienza; a ciò si aggiunga che trattandosi di appello de! P.G. avverso una '4•4 sentenza di 'proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, si rientrava comunque tra i casi di cui all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. con trattazione in presenza;
per altro verso, a detrimento dei diritti costituzionalmente garantiti all'imputato, nel decreto di citazione è stata omessa la comunicazione al ricorrente della possibilità di richiedere la trattazione in presenza con le ordinarie procedure e nessuna comunicazione integrativa dell'originaria riguardo a tale possibilità è intervenuta anche successivamente alla proroga sino al 30.04.2021 della modalità di trattazione `cartolare' avvenuta con l'ulteriore d.i. n. 2/2021. Tutto deponeva quindi per l'ordinaria trattazione in presenza;
ciò nondimeno, la richiesta di trattazione in presenza era presentata comunque con comunicazione del 01.03.2021 da entrambi i difensori dell'imputato e il diniego per intempestività perveniva alle ore 13.06 del 12.03.2021, momento in cui era già decorso il termine per la proposizione delle conclusioni scritte. Si rileva inoltre un'ulteriore violazione delle garanzie difensive laddove, nonostante la richiesta di formuiazione di argomentazioni e conclusioni anche in ragione delle istanze e osservazioni formulate dalla parte civile, la cancelleria mai ha comunicato ai difensori neanche l'avvenuto deposito telematico delle conclusioni (a 4 differenza della parte civile a cui venivano tempestivamente notificate dalla cancelleria quelle depositate dalla difesa). Infine si lamenta che la Corte di appello, all'udienza del 17.03.2021, in assenza di un compiuto contraddittorio, non ha accolto l'istanza formulata dalla difesa con le note difensive del 14.03.2021 (con le quali si chiedeva l'integrazione del decreto di citazione in appello con l'indicazione di poter domandare il rito "in presenza" e ha disposto l'integrazione probatoria ex art. 603, comma 3-bís cod. proc. pen. con l'audizione del teste dell'accusa già escusso in primo grado OS, senza consentire alla difesa di richiedere l'integrazione probatoria dei testi a difesa quale controprova, generando uno squilibrio processuale che si è riverberato sull'esito del giudizio giacché le dichiarazioni del teste OS rese in appello sulla procedura S.U.A.P. sono state poste a fondamento della riforma della sentenza). 3.5. Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), del codice di rito, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc..pen. per avere, la Corte di appello, disposto, nella prima udienza dei 17.03.2021 svoltasi in forma scritta, la nuova audizione dei testimone del p.m. Dott. Luca OS senza provvedere sulla richiesta di controprova della testimonianza decisiva dell'Ing. IN CU formulata dalla difesa e reiterata anche alla successiva udienza dell'11.05.2021, ove veniva rigettata. Inoltre, si osserva che a pag. 11 della sentenza è erroneamente riportato che il ricorrente non abbia saputo individuare le generalità del funzionario SAVI che avrebbe fornito la cartografia prodotta in giudizio ove, invece, all'udienza del 27.05.2021, operate le opportune verifiche negli uffici Savi, con dichiarazioni spontanee Carta precisava che il funzionario che aveva consegnato la cartografia, garantito l'assenza di vincoli ostativi (in relazione all'edificazione "agevolata" degli impianti minieolici) sull'area del Comune di Tergu, nonché la sufficienza della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1, del d.igs. n. 28/2011, era il dirigente Ing. Gianluca Cocco dell'ufficio Savi con sede a Cagliari, parimenti non ammesso dalla Corte. 3.6. Il sesto e il settimo morivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento all'art. 75 cod. proc. pen. per avere, la Corte di appello, rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa in via preliminare nel primo grado di giudizio e riproposta in appello con le memorie difensive del 23.03.2021 (scritta) e 27.03.2021, relativa all'inammissibile trasferimento dell'azione civile in sede penale preclusa per tre ordini di ragioni quali: - l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 75 cod. proc. pen. perché l'originaria azione civile dinanzi al Tribunale di Oristano era carente circa il petitum e la causa petendi proposta in quanto aveva quale esclusivo oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale tra la p.o. FI e la Sfera s.r.I., non direttamente l'Ing. Carta, incaricato dalla società della redazione del progetto, come da contratto del 04.07.2013, depositato nel giudizio di primo grado, a cui si riferisce anche la pronuncia impugnata a pag. 2 e 3; - l'omissione del deposito da parte della persona offesa FI, al momento della costituzione, degli atti del procedimento civile, compreso l'atto di citazione (prodotto dalla difesa del ricorrente all'udienza del 09.01.2018), fatto che impedisce al giudice penale la concreta verifica dell'identità tra l'oggetto dei due procedimenti, la legittimità e la pertinenza del trasferimento e della domanda trasferita;
- l'esclusione della terza parte costituita nel giudizio civile interrotto in quanto l'originaria parte attrice ha omesso la sua riassunzione nel giudizio penale, in violazione del contraddittorio già formatosi nel procedimento civile. Si contesta, pertanto con il settimo motivo, anche l'estensione della condanna alla domanda civile ancorché documentalmente è emerso che il rapporto giuridico obbligatorio intercorreva tra FI NE e la società Sfera s.r.l. e non direttamente con il ricorrente e che l'unico incaricato della pratica relativa al finanziamento al G.A.L. era Paolo Andrea Solinas, amministratore unico della Sfera s.r.l._ Inoltre, si osserva che, ancorché responsabile del falso, il ricorrente non può avere cagionato alcun danno di natura patrimoniale o morale alla parte civile avendo questa ottenuto il finanziamento dai G.A.L. Sul punto si lamenta altresì che la Corte, per addivenire alla condanna generica al risarcimento dei danni e delle spese processuali in favore della parte civile, argomenta esclusivamente in riferimento al falso ideologico relativo alla pratica S.U.A.P. del comune di Tergu dal quale l'imputato è stato assolto, circostanza ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Preliminarmente appare opportuno sgomberare il campo dalla pregiudiziale questione di nullità della sentenza di primo grado sollevata con il quarto motivo, osservando che nel caso di specie, a differenza di quanto assume il ricorso, non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio dal momento che, di là della correttezza dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello, che non fa comunque alcun riferimento all'art. 23-bis introdotto dalla legislazione per l'emergenza Covid, il processo davanti alla Corte di appello, dopo la prima udienza, rimasta senza conseguenze effettivamente lesive per 6 la difesa, che infatti alla successiva udienza nulla eccepiva al riguardo, si svolgeva in presenza dell'imputato e della difesa, che aveva modo di interloquire sulla testimonianza del teste del Pm, dott. Luca OS, e avanzava, a sua volta, richiesta di escussione dell'ing. IN CU, che veniva rigettata all'udienza del 11.5.2021, mentre l'imputato nel corso del giudizio rendeva anche spontanee dichiarazioni. Sicchè, in definitiva, il giudizio di appello si è svolto in presenza, e anche tutte le conclusioni finali delle parti, comprese quelle di parte civile, vennero svolte in presenza e non in via cartolare, con la conseguenza che alcuna nullità può ravvisarsi. 1.2. I primi due motivi di ricorso, attraverso ì vizi formalmente denunciati, mirano ad una rivalutazione del compendio probatorio al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Ciò peraltro pure a fronte della compiuta ricostruzione contenuta nella pronuncia impugnata che ha già ampiamente indicato - sovvertendo con puntualità il giudizio di primo grado - le ragioni per le quali alla dicitura "attività/intervento avviabile" comparsa sul portale S.u.a.p. non potesse attribuirsi il significato e la funzione che la difesa già innanzi alla Corte di appello aveva inteso attribuire alla stessa, ossia di una sostanziale avvenuta approvazione del progetto, dal momento che, come riferito dai responsabile S.u.a.p., il responsabile del procedimento, una volta ricevuta la pratica, se avviabile, veniva rilasciata una ricevuta firmata digitalmente che veniva comunicata via p.e.c. a colui che aveva presentato l'istanza, laddove queila generata automaticamente dal portale, prima delle verifiche, poteva avere un contenuto diverso;
e che pertanto il fatto che dalla stampa prodotta dalla difesa risultava, in data 26.8.2013, che l'intervento era ancora "avviabile" poteva essere dipeso dalla circostanza che ií sistema non aveva ancora aggiornato i dati in tempo reale, precisando che in ogni caso Carta era perfettamente a conoscenza che il procedimento su sua richiesta era stato annullato già da fine luglio (il 30 luglio la richiesta di annullamento della pratica era stata presentata e contestualmente accolta). D'altronde l'assoluzione in primo grado, sia in ordine alla prima attestazione, al Comune di Tergu, afferente l'assenza di vincoli paesaggistici, confermata dalla Corte di Appello, che a quella successiva avente ad oggetto l'approvazione del progetto da parte del Comune, era intervenuta non già perché Carta dovesse ritenersi 7 pienamente attendibile (essendo la circostanza che l'area su cui ricadeva il progetto non fosse sottoposta a vincoli facilmente accertabile attraverso la semplice richiesta di un certificato urbanistico con la conseguenza che anche della necessità della V.I.A. non potesse dubitarsi essendo possibile, come precisato nella stessa direttiva del 6.6.2013, prodotta dalla difesa, l'adozione della procedura semplificata a venti giorni, cd. P.A.S., solo in caso di assenza di vincoli;
e, quanto all'altra, lo stesso giudice di primo grado aveva evidenziato che Carta non era credibile neanche laddove affermava di aver richiesto l'annullamento della procedura in quanto OS gli aveva rappresentato che, così facendo, senza necessità di presentare una nuova istanza, si sarebbe proceduto con conferenza dei servizi), ma perchè si era concluso per la carenza di prova del dolo generico. giudici dell'appello, tuttavia, hanno correttamente osservato che non fosse credibile, da un lato, che Carta, ingegnere, non avesse compreso, a seguito dell'interlocuzione con OS e a fronte della nota integrativa emanata dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente RAS, che sull'area dell'intervento insistessero vincoli che precludevano il ricorso alla procedura semplificata a venti giorni (ne confermavano infatti l'assoluzione in ordine alla prima attestazione soprattutto perché il suo contenuto dichiarativo non era esattamente riferito all'assenza di vincoli paesaggistici, come contestato, ma alla non assoggettabilità dell'intervento al rilascio di autorizzazione paesaggistica, effettivamente non necessaria trattandosi di impianto soggetto alla procedura di VIA ossia a valutazione di impatto ambientale), e, dall'altro, che lo stesso abbia potuto supporre che il progetto fosse stato effettivamente approvato dal comune con la procedura semplificata, se solo si considera che era stato io stesso Carta a richiedere, con mail inserita nel portale in data 30.7,13, testualmente, "l'annullamento della pratica prot. Suap n. 9 presentata in data 23.7.13 dalla scrivente ing. AT Carta procuratore della ditta La PE di FI NE -9; annullamento che, di là della correttezza dell'iter seguito per richiederlo, implicava la presentazione di una nuova e diversa pratica ed era piuttosto inconfutabilmente indicativo della piena consapevolezza di Carta in ordine alla necessità di ben altra pratica e procedura per l'avviabilità del progetto;
si è in buona sostanza, con argomenti solidi e logici, ritenuto Carta non credibile - a fronte di tali granitiche emergenze - neppure nella parte in cui aveva sostenuto di avere in buona fede confidato in un mutamento di prospettiva del funzionario quanto a procedura da seguire, che dopo avergli detto di procedere all'annullamento si sarebbe convinto in ordine alla sufficienza della procedura semplificata da lui avviata (peraicro già oggetto di richiesta di annullamento o quanto meno di correzione secondo ia stessa prospettazione difensiva). Tale impostazione difensiva è evidentemente frutto del fatto che la richiesta di annullamento formulata dall'imputato - nella quale si era tra [altro rappresentata la necessità "di valutazioni preliminari al progetto SUAP" che ne avrebbero in ogni caso impedito l'approvazione con procedura semplificata (PAS) - non poteva avere altra funzione che quella di bloccare la pratica erroneamente chiesta con la procedura semplificata non prevedendo il sistema l'automatica commutazione della procedura in conferenza dei servizi in difetto di una specifica istanza e tale non poteva in alcun modo essere intesa una . irrituale richiesta di annullamento;
anzi - spiega la Corte di appello - probabilmente proprio il fatto che non era stata seguita la procedura corretta aveva fatto sì che, decorsi i venti giorni dalla presentazione deila domanda, il sistema avesse generato in automatico la dichiarazione di `avviabilità' e tale possibilità avrebbe dovuto essere presa in considerazione da Carta alla luce anche delle pregresse interlocuzioni con il responsabile dell'ufficio tecniCo e conclusioni cui era, evidentemente, alla fine egli stesso giunto presentando la richiesta di annullamento;
non era in altri termini in alcun modo ipotizzabile un improvviso cambio di rotta da parte del funzionario circa la non più necessaria procedura in conferenza dei servizi;
sicchè doveva concludersi che Carta, nella piena consapevolezza della falsità di ciò che andava a dichiarare, aveva falsamente attestato nei progetto definitivo, presentato per l'ottenimento del finanziamento al G.a.l. il 19.9.13, che "il progetto è stato approvato dal Comune di Tergu il 22 agosto (mediante procedura abilitativa semplificata - Pas)'. Conclude, infine, la Corte di appello sui punto, osservando in maniera del tutto logica, come non Si spiegasse altrimenti « il fatto che l'appellante, perfettamente consapevole della situazione, nonostante le ripetute preliminari interiocuzioni con OS in merito alla pratica in questione, pur sapendo dell'inammissibilità la procedura autorizzativa semplificata per l'esistenza del vincolo paesaggistico (quindi da assoggettarsi a preliminare VIA), non avesse inteso neppure chiarire con il responsabile dell'ufficio tecnico con il quale vi erano stati frequenti contatti, le ragioni per le quali la pratica di cui aveva chiesto l'annullamento, sostanzialmente improduttiva di ulteriori effettivi, risultasse viceversa avviabile mediante una procedura autorizzativa semplificata inapplicabile nei caso di specie, viceversa indicata nel richiamato progetto definitivo. Era ormai perfettamente noto allo stesso che tale procedura abilitativa semplificata non poteva essere adottata poiché erano necessarie "le valutazioni preliminari al procedimento SUAP" come da questi riconosciuto nei richiedere l'annullamento della pratica, più precisamente da assoggettarsi 'come precisato nella nota a chiarimenti del 6.6.13 a valutazione di impatto ambientale (VIA) nelle previste forme di legge». Sicché anche la violazione di legge denunciata con secondo motivo si risolve in uno strumento non idoneo a sovverdre li fondato, chiaro e logico ragionamento posto dalla Corte di appello alla base Oeila affermazione di responsabilità. 1.3. Il terzo motivo è rnaniescarnente infondato. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ingiustamente condannato l'imputato per un fatto avvenuto in un luogo differente da quello oggetto d'imputazione, senza avergli consentito di approntare adeguatamente la sua difesa e precludendo l'individuazione del /ocus commissi delicil. Nei termini indicati, le doglianze proposte che evocano un difetto di correlazione, tra accusa e sentenza sono manifestamente infondate. Ora,. secondo l'insegnamento delle Sezioni unite più volte richiamate, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché i'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli, cit.; Sez. U, n. 16 del 1996, Di Francesco, cit.), in linea con l'impostazione delle Sezioni unite - e con specifico riguardo all'indicazione dei tempus commissi delicti - si é affermato che deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui neilimputazione risuiti una data dei commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003, ciep. 2004, Cappello, Rv. 228342), in quanto la diVersità fra ia data dei fatto indicata nell'imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi (Sez. 1, n. 19334 del 15/04/2009, Cavalera, Rv. 243776; conf. Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004, Niigliardo, Rv. 228705); laddove nel caso di specie nello stesso capo d'imputazione vi è, pera!tro, espresso riferimento anche al luogo della seconda attestazione che viene espressamente indicata come rivolta in data 19.9.2013 al G.A.L. Angiona IA di GA. 1.5.11 quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipctesi di cui &l'art. 603, comrna primo, cod. proc. pen. la riassunzione ai prove gia acquisite o i'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione cne Oatl probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale ricl - iesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice é tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo ii giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod, proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657 - 01; in motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto); e nella fattispecie in esame il giudice di si è sostanzialmente espresso, appunto, in termini di superfluità. 1.6.Gli ultimi due, motivi sulla condanna ai risarcimento dei danno in favore della costituita parte Civile deducono in astratto, e genericamente, aspetti non conferenti rispetto al caso di specie che comunque si scontrano con l'avvenuta costituzione di parte civile di FI NE, della quale lo stesso Carta, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, nella pratica da lui presentata si definiva procuratore. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la deciaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. peri., la condanna della - ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da !profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3,000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. udito il difensore L'avvocato CUCCUREDDU NINO del foro di SASSARI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato PINNA GIOVANNI BATTISTA del foro di SASSARI si associa alle conclusioni dei co-difensore. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3445 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'intervenuta revoca del decreto penale di condanna, con sentenza emessa in data 14.01.2020, il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, assolveva perché il fatto non costituisce reato Carta AT dal reato ascrittogli di falso ideologico in certificati di cui all'art. 481 cod. pen., con riferimento alla contestazione di due episodi di falsa attestazione inerenti al progetto di realizzazione di un impianto minieolico demandato all'imputato quale ingegnere, da FI NE, episodi afferenti la dichiarata assenza di vincoli paesaggistici al Comune di Tergu del 23.07.2013 e l'affermazione di approvazione del progetto da parte del comune medesimo resa al G.A.L. Angola IA GA in data 19.09.2013, al fine di ottenere il finanziamento del progetto. 2. Investita dell'impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, la Corte di appello della medesima città, con sentenza deliberata il 27.05.2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato Carta responsabile del reato ascrittogli limitatamente al secondo episodio occorso in data 19.09.2013 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando sette , motivi. 3.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dagli atti del processo laddove, la Corte di appello, ha condannato il ricorrente per la dichiarazione a sua firma depositata il 19.09.2013 presso il G.A.L. con sede a GA, secondo la quale il progetto era stato approvato dal Comune di Tergu in data 22.08.2013., senza considerare il dato documentale, prodotto dalla difesa in appello all'udienza del 11.05.2021, della stampa della pubblicazione del portale S.U.A.P. (all'epoca unico strumento esistente al riguardo) attestante che il progetto era stato effettivamente dichiarato "Attività/intervento avviabile", comunicazione pubblica dal 22.8.13 sino ad agosto 2014. Si contesta che, poiché tale stato della pratica funge da formale indicazione che l'imprenditore può dare avvio alla propria attività, si sarebbe dovuto ritenere insussistente l'elemento materiale del falso contestato. 3.2. Il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 6, commi 1 e 5 2 d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e all'art. 6, comma 8 della "Circolare applicativa della L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico Per le Attività Produttive per la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi della Regione Autonoma della Sardegna". La ratio dell'art. 6 dl.gs . n. 28/2021 di favorire le realizzazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, unitamente alla piantina consegnata all'ufficio regionale SAVI (dall 'Ing. Cocco, come indicato dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2021), rende evidente che il ricorrente ha correttamente predisposto il progetto e formulato la richiesta al S.U.A.P. della procedura abilitativa semplificata per l'approvazione e che la Corte ha erroneamente interpretato la legge: il ricorrente ha sempre ribadito di non aver mai richiesto l'annullamento della pratica, ma, su espressa richiesta del responsabile dello Sportello, il Dott. OS, ha depositato comunicazione (sempre dettata telefonicamente dal OS, come confermato dall' Ing. CU in primo grado all'udienza del 30.10.2018) volta a consentire la risoluzione dei propri dubbi circa la procedura amministrativa da seguire (semplificata "a venti giorni" ovvero mediante conferenza di servizi) così da correggere il modello compilato. A sostegno si rileva che (come emerso sempre dalle dichiarazioni rese da teste CU in primo grado e dal documento prodotto dalla difesa in appello all'udienza dell'11.05.2021), sono necessarie specifiche formalità per addivenire all'annullamento della pratica inserita nel portale SUAP, formalità mai poste in essere dal ricorrente. Errato è, dunque, l'assunto più volte riportato in motivazione (a pag. 7 e 11 della pronuncia impugnata) dell'esistenza di "prassi" adottate in violazione della disposizione che regola tale procedura, circostanza comunque mai provata in dibattimento, ma elemento che la Corte, alterando l'esito della decisione, utilizza per superare il fatto pacifico che il ricorrente non ha mai richiesto l'annullamento della pratica. • Ne consegue, ad avviso della difesa, che del tutto assentì sono l'elemento materiale e l'elemento psicologico del reato circa il secondo falso contestato poiché nel portale S.U.A.P. è rimasta la dicitura di "attività/intervento avviabile", approvazione non generabile in automatico e che, secondo la legenda degli stati della pratica del sistema (prodotta dalla difesa all'udienza dell'11.05.2021), indica la possibilità per l'imprenditore di dare avvio al proprio intervento edilizio. 3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge processuale per l'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 177 cod. proc. pen. poiché, in motivazione - a pag. 10, pt.
2.2. della pronuncia impugnata - il luogo dove si ritiene avvenuto l'unico fatto di reato per cui vi è condanna è collocato a GA, luogo diverso rispetto a quello contestato "in Tergu il 19.09.2013, sicchè vi è stata violazione degli artt. 521 e 516 cod. proc. pen. e, dal punto di vista sostanziale, del diritto di difesa, sviluppato su episodi aventi ad oggetto circostanze di luogo afferenti al Comune di Tergu e non di GA, comune collocato nella competenza del Tribunale di Tempio Pausania, circondario giudiziario differente dal Tribunale di Sassari. Pertanto, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa all'udienza del 27.05.2021, era necessario da parte del Procuratore Generale quantomeno disporre la modifica e correzione del capo di imputazione. Si lamenta che la Corte territoriale, rilevando in sentenza tale difetto, ha ingiustamente condannato l'imputato per un fatto avvenuto in un luogo differente da quello oggetto d'imputazione, senza avergli consentito di approntare adeguatamente la sua difesa e precludendo l'individuazione del /ocus commissi delicti. 3.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge processuale per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità in riferimento all'art. 24 Cost. Sul punto si evidenzia che l'imputato si è formato il legittimo convincimento che il processo sarebbe stato trattato secondo l'ordinaria trattazione in presenza;
ed infatti nel decreto di citazione a giudizio in appello del 05.01.2021 era fissata la 'comparizione personale "in presenza" delle parti per il 17.03.2021 nonostante fosse P',14 già in vigore l'art. 23-bis d.!. 149/2020 che prevedeva l'eventuale trattazione in forma scritta dell'udienza; a ciò si aggiunga che trattandosi di appello de! P.G. avverso una '4•4 sentenza di 'proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, si rientrava comunque tra i casi di cui all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. con trattazione in presenza;
per altro verso, a detrimento dei diritti costituzionalmente garantiti all'imputato, nel decreto di citazione è stata omessa la comunicazione al ricorrente della possibilità di richiedere la trattazione in presenza con le ordinarie procedure e nessuna comunicazione integrativa dell'originaria riguardo a tale possibilità è intervenuta anche successivamente alla proroga sino al 30.04.2021 della modalità di trattazione `cartolare' avvenuta con l'ulteriore d.i. n. 2/2021. Tutto deponeva quindi per l'ordinaria trattazione in presenza;
ciò nondimeno, la richiesta di trattazione in presenza era presentata comunque con comunicazione del 01.03.2021 da entrambi i difensori dell'imputato e il diniego per intempestività perveniva alle ore 13.06 del 12.03.2021, momento in cui era già decorso il termine per la proposizione delle conclusioni scritte. Si rileva inoltre un'ulteriore violazione delle garanzie difensive laddove, nonostante la richiesta di formuiazione di argomentazioni e conclusioni anche in ragione delle istanze e osservazioni formulate dalla parte civile, la cancelleria mai ha comunicato ai difensori neanche l'avvenuto deposito telematico delle conclusioni (a 4 differenza della parte civile a cui venivano tempestivamente notificate dalla cancelleria quelle depositate dalla difesa). Infine si lamenta che la Corte di appello, all'udienza del 17.03.2021, in assenza di un compiuto contraddittorio, non ha accolto l'istanza formulata dalla difesa con le note difensive del 14.03.2021 (con le quali si chiedeva l'integrazione del decreto di citazione in appello con l'indicazione di poter domandare il rito "in presenza" e ha disposto l'integrazione probatoria ex art. 603, comma 3-bís cod. proc. pen. con l'audizione del teste dell'accusa già escusso in primo grado OS, senza consentire alla difesa di richiedere l'integrazione probatoria dei testi a difesa quale controprova, generando uno squilibrio processuale che si è riverberato sull'esito del giudizio giacché le dichiarazioni del teste OS rese in appello sulla procedura S.U.A.P. sono state poste a fondamento della riforma della sentenza). 3.5. Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), del codice di rito, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc..pen. per avere, la Corte di appello, disposto, nella prima udienza dei 17.03.2021 svoltasi in forma scritta, la nuova audizione dei testimone del p.m. Dott. Luca OS senza provvedere sulla richiesta di controprova della testimonianza decisiva dell'Ing. IN CU formulata dalla difesa e reiterata anche alla successiva udienza dell'11.05.2021, ove veniva rigettata. Inoltre, si osserva che a pag. 11 della sentenza è erroneamente riportato che il ricorrente non abbia saputo individuare le generalità del funzionario SAVI che avrebbe fornito la cartografia prodotta in giudizio ove, invece, all'udienza del 27.05.2021, operate le opportune verifiche negli uffici Savi, con dichiarazioni spontanee Carta precisava che il funzionario che aveva consegnato la cartografia, garantito l'assenza di vincoli ostativi (in relazione all'edificazione "agevolata" degli impianti minieolici) sull'area del Comune di Tergu, nonché la sufficienza della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1, del d.igs. n. 28/2011, era il dirigente Ing. Gianluca Cocco dell'ufficio Savi con sede a Cagliari, parimenti non ammesso dalla Corte. 3.6. Il sesto e il settimo morivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento all'art. 75 cod. proc. pen. per avere, la Corte di appello, rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa in via preliminare nel primo grado di giudizio e riproposta in appello con le memorie difensive del 23.03.2021 (scritta) e 27.03.2021, relativa all'inammissibile trasferimento dell'azione civile in sede penale preclusa per tre ordini di ragioni quali: - l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 75 cod. proc. pen. perché l'originaria azione civile dinanzi al Tribunale di Oristano era carente circa il petitum e la causa petendi proposta in quanto aveva quale esclusivo oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale tra la p.o. FI e la Sfera s.r.I., non direttamente l'Ing. Carta, incaricato dalla società della redazione del progetto, come da contratto del 04.07.2013, depositato nel giudizio di primo grado, a cui si riferisce anche la pronuncia impugnata a pag. 2 e 3; - l'omissione del deposito da parte della persona offesa FI, al momento della costituzione, degli atti del procedimento civile, compreso l'atto di citazione (prodotto dalla difesa del ricorrente all'udienza del 09.01.2018), fatto che impedisce al giudice penale la concreta verifica dell'identità tra l'oggetto dei due procedimenti, la legittimità e la pertinenza del trasferimento e della domanda trasferita;
- l'esclusione della terza parte costituita nel giudizio civile interrotto in quanto l'originaria parte attrice ha omesso la sua riassunzione nel giudizio penale, in violazione del contraddittorio già formatosi nel procedimento civile. Si contesta, pertanto con il settimo motivo, anche l'estensione della condanna alla domanda civile ancorché documentalmente è emerso che il rapporto giuridico obbligatorio intercorreva tra FI NE e la società Sfera s.r.l. e non direttamente con il ricorrente e che l'unico incaricato della pratica relativa al finanziamento al G.A.L. era Paolo Andrea Solinas, amministratore unico della Sfera s.r.l._ Inoltre, si osserva che, ancorché responsabile del falso, il ricorrente non può avere cagionato alcun danno di natura patrimoniale o morale alla parte civile avendo questa ottenuto il finanziamento dai G.A.L. Sul punto si lamenta altresì che la Corte, per addivenire alla condanna generica al risarcimento dei danni e delle spese processuali in favore della parte civile, argomenta esclusivamente in riferimento al falso ideologico relativo alla pratica S.U.A.P. del comune di Tergu dal quale l'imputato è stato assolto, circostanza ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Preliminarmente appare opportuno sgomberare il campo dalla pregiudiziale questione di nullità della sentenza di primo grado sollevata con il quarto motivo, osservando che nel caso di specie, a differenza di quanto assume il ricorso, non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio dal momento che, di là della correttezza dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello, che non fa comunque alcun riferimento all'art. 23-bis introdotto dalla legislazione per l'emergenza Covid, il processo davanti alla Corte di appello, dopo la prima udienza, rimasta senza conseguenze effettivamente lesive per 6 la difesa, che infatti alla successiva udienza nulla eccepiva al riguardo, si svolgeva in presenza dell'imputato e della difesa, che aveva modo di interloquire sulla testimonianza del teste del Pm, dott. Luca OS, e avanzava, a sua volta, richiesta di escussione dell'ing. IN CU, che veniva rigettata all'udienza del 11.5.2021, mentre l'imputato nel corso del giudizio rendeva anche spontanee dichiarazioni. Sicchè, in definitiva, il giudizio di appello si è svolto in presenza, e anche tutte le conclusioni finali delle parti, comprese quelle di parte civile, vennero svolte in presenza e non in via cartolare, con la conseguenza che alcuna nullità può ravvisarsi. 1.2. I primi due motivi di ricorso, attraverso ì vizi formalmente denunciati, mirano ad una rivalutazione del compendio probatorio al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Ciò peraltro pure a fronte della compiuta ricostruzione contenuta nella pronuncia impugnata che ha già ampiamente indicato - sovvertendo con puntualità il giudizio di primo grado - le ragioni per le quali alla dicitura "attività/intervento avviabile" comparsa sul portale S.u.a.p. non potesse attribuirsi il significato e la funzione che la difesa già innanzi alla Corte di appello aveva inteso attribuire alla stessa, ossia di una sostanziale avvenuta approvazione del progetto, dal momento che, come riferito dai responsabile S.u.a.p., il responsabile del procedimento, una volta ricevuta la pratica, se avviabile, veniva rilasciata una ricevuta firmata digitalmente che veniva comunicata via p.e.c. a colui che aveva presentato l'istanza, laddove queila generata automaticamente dal portale, prima delle verifiche, poteva avere un contenuto diverso;
e che pertanto il fatto che dalla stampa prodotta dalla difesa risultava, in data 26.8.2013, che l'intervento era ancora "avviabile" poteva essere dipeso dalla circostanza che ií sistema non aveva ancora aggiornato i dati in tempo reale, precisando che in ogni caso Carta era perfettamente a conoscenza che il procedimento su sua richiesta era stato annullato già da fine luglio (il 30 luglio la richiesta di annullamento della pratica era stata presentata e contestualmente accolta). D'altronde l'assoluzione in primo grado, sia in ordine alla prima attestazione, al Comune di Tergu, afferente l'assenza di vincoli paesaggistici, confermata dalla Corte di Appello, che a quella successiva avente ad oggetto l'approvazione del progetto da parte del Comune, era intervenuta non già perché Carta dovesse ritenersi 7 pienamente attendibile (essendo la circostanza che l'area su cui ricadeva il progetto non fosse sottoposta a vincoli facilmente accertabile attraverso la semplice richiesta di un certificato urbanistico con la conseguenza che anche della necessità della V.I.A. non potesse dubitarsi essendo possibile, come precisato nella stessa direttiva del 6.6.2013, prodotta dalla difesa, l'adozione della procedura semplificata a venti giorni, cd. P.A.S., solo in caso di assenza di vincoli;
e, quanto all'altra, lo stesso giudice di primo grado aveva evidenziato che Carta non era credibile neanche laddove affermava di aver richiesto l'annullamento della procedura in quanto OS gli aveva rappresentato che, così facendo, senza necessità di presentare una nuova istanza, si sarebbe proceduto con conferenza dei servizi), ma perchè si era concluso per la carenza di prova del dolo generico. giudici dell'appello, tuttavia, hanno correttamente osservato che non fosse credibile, da un lato, che Carta, ingegnere, non avesse compreso, a seguito dell'interlocuzione con OS e a fronte della nota integrativa emanata dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente RAS, che sull'area dell'intervento insistessero vincoli che precludevano il ricorso alla procedura semplificata a venti giorni (ne confermavano infatti l'assoluzione in ordine alla prima attestazione soprattutto perché il suo contenuto dichiarativo non era esattamente riferito all'assenza di vincoli paesaggistici, come contestato, ma alla non assoggettabilità dell'intervento al rilascio di autorizzazione paesaggistica, effettivamente non necessaria trattandosi di impianto soggetto alla procedura di VIA ossia a valutazione di impatto ambientale), e, dall'altro, che lo stesso abbia potuto supporre che il progetto fosse stato effettivamente approvato dal comune con la procedura semplificata, se solo si considera che era stato io stesso Carta a richiedere, con mail inserita nel portale in data 30.7,13, testualmente, "l'annullamento della pratica prot. Suap n. 9 presentata in data 23.7.13 dalla scrivente ing. AT Carta procuratore della ditta La PE di FI NE -9; annullamento che, di là della correttezza dell'iter seguito per richiederlo, implicava la presentazione di una nuova e diversa pratica ed era piuttosto inconfutabilmente indicativo della piena consapevolezza di Carta in ordine alla necessità di ben altra pratica e procedura per l'avviabilità del progetto;
si è in buona sostanza, con argomenti solidi e logici, ritenuto Carta non credibile - a fronte di tali granitiche emergenze - neppure nella parte in cui aveva sostenuto di avere in buona fede confidato in un mutamento di prospettiva del funzionario quanto a procedura da seguire, che dopo avergli detto di procedere all'annullamento si sarebbe convinto in ordine alla sufficienza della procedura semplificata da lui avviata (peraicro già oggetto di richiesta di annullamento o quanto meno di correzione secondo ia stessa prospettazione difensiva). Tale impostazione difensiva è evidentemente frutto del fatto che la richiesta di annullamento formulata dall'imputato - nella quale si era tra [altro rappresentata la necessità "di valutazioni preliminari al progetto SUAP" che ne avrebbero in ogni caso impedito l'approvazione con procedura semplificata (PAS) - non poteva avere altra funzione che quella di bloccare la pratica erroneamente chiesta con la procedura semplificata non prevedendo il sistema l'automatica commutazione della procedura in conferenza dei servizi in difetto di una specifica istanza e tale non poteva in alcun modo essere intesa una . irrituale richiesta di annullamento;
anzi - spiega la Corte di appello - probabilmente proprio il fatto che non era stata seguita la procedura corretta aveva fatto sì che, decorsi i venti giorni dalla presentazione deila domanda, il sistema avesse generato in automatico la dichiarazione di `avviabilità' e tale possibilità avrebbe dovuto essere presa in considerazione da Carta alla luce anche delle pregresse interlocuzioni con il responsabile dell'ufficio tecniCo e conclusioni cui era, evidentemente, alla fine egli stesso giunto presentando la richiesta di annullamento;
non era in altri termini in alcun modo ipotizzabile un improvviso cambio di rotta da parte del funzionario circa la non più necessaria procedura in conferenza dei servizi;
sicchè doveva concludersi che Carta, nella piena consapevolezza della falsità di ciò che andava a dichiarare, aveva falsamente attestato nei progetto definitivo, presentato per l'ottenimento del finanziamento al G.a.l. il 19.9.13, che "il progetto è stato approvato dal Comune di Tergu il 22 agosto (mediante procedura abilitativa semplificata - Pas)'. Conclude, infine, la Corte di appello sui punto, osservando in maniera del tutto logica, come non Si spiegasse altrimenti « il fatto che l'appellante, perfettamente consapevole della situazione, nonostante le ripetute preliminari interiocuzioni con OS in merito alla pratica in questione, pur sapendo dell'inammissibilità la procedura autorizzativa semplificata per l'esistenza del vincolo paesaggistico (quindi da assoggettarsi a preliminare VIA), non avesse inteso neppure chiarire con il responsabile dell'ufficio tecnico con il quale vi erano stati frequenti contatti, le ragioni per le quali la pratica di cui aveva chiesto l'annullamento, sostanzialmente improduttiva di ulteriori effettivi, risultasse viceversa avviabile mediante una procedura autorizzativa semplificata inapplicabile nei caso di specie, viceversa indicata nel richiamato progetto definitivo. Era ormai perfettamente noto allo stesso che tale procedura abilitativa semplificata non poteva essere adottata poiché erano necessarie "le valutazioni preliminari al procedimento SUAP" come da questi riconosciuto nei richiedere l'annullamento della pratica, più precisamente da assoggettarsi 'come precisato nella nota a chiarimenti del 6.6.13 a valutazione di impatto ambientale (VIA) nelle previste forme di legge». Sicché anche la violazione di legge denunciata con secondo motivo si risolve in uno strumento non idoneo a sovverdre li fondato, chiaro e logico ragionamento posto dalla Corte di appello alla base Oeila affermazione di responsabilità. 1.3. Il terzo motivo è rnaniescarnente infondato. Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ingiustamente condannato l'imputato per un fatto avvenuto in un luogo differente da quello oggetto d'imputazione, senza avergli consentito di approntare adeguatamente la sua difesa e precludendo l'individuazione del /ocus commissi delicil. Nei termini indicati, le doglianze proposte che evocano un difetto di correlazione, tra accusa e sentenza sono manifestamente infondate. Ora,. secondo l'insegnamento delle Sezioni unite più volte richiamate, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché i'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli, cit.; Sez. U, n. 16 del 1996, Di Francesco, cit.), in linea con l'impostazione delle Sezioni unite - e con specifico riguardo all'indicazione dei tempus commissi delicti - si é affermato che deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui neilimputazione risuiti una data dei commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003, ciep. 2004, Cappello, Rv. 228342), in quanto la diVersità fra ia data dei fatto indicata nell'imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi (Sez. 1, n. 19334 del 15/04/2009, Cavalera, Rv. 243776; conf. Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004, Niigliardo, Rv. 228705); laddove nel caso di specie nello stesso capo d'imputazione vi è, pera!tro, espresso riferimento anche al luogo della seconda attestazione che viene espressamente indicata come rivolta in data 19.9.2013 al G.A.L. Angiona IA di GA. 1.5.11 quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipctesi di cui &l'art. 603, comrna primo, cod. proc. pen. la riassunzione ai prove gia acquisite o i'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione cne Oatl probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale ricl - iesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice é tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo ii giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod, proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657 - 01; in motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto); e nella fattispecie in esame il giudice di si è sostanzialmente espresso, appunto, in termini di superfluità. 1.6.Gli ultimi due, motivi sulla condanna ai risarcimento dei danno in favore della costituita parte Civile deducono in astratto, e genericamente, aspetti non conferenti rispetto al caso di specie che comunque si scontrano con l'avvenuta costituzione di parte civile di FI NE, della quale lo stesso Carta, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, nella pratica da lui presentata si definiva procuratore. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la deciaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. peri., la condanna della - ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da !profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3,000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2022.