Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2018, proposto da
Società Coferm Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini n. 156;
contro
Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Niccolaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Interporto Marche Spa, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Jesi n. 82 del 27/3/2018 avente ad oggetto: “Rettifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Comunale n. 149 del 12/7/2016” e dei relativi allegati;
- della delibera della Giunta Comunale di Jesi n. 149 del 12/7/2016 avente ad oggetto: “Progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi: revisione norme tecniche di attuazione. Adozione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i.” e dei relativi allegati e NTA;
- della delibera della Giunta Comunale di Jesi n. 222 dell'11/10/2016 avente ad oggetto: “Progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi: revisione norme tecniche di attuazione. Approvazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i.” e dei relativi allegati e NTA;
nonché
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi e della Provincia di Ancona;
Vista la comunicazione depositata il 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IC RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato il 23 ottobre 2025, ha dichiarato - con la successiva adesione del Comune e della Provincia - che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, considerata la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC RD, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC RD |
IL SEGRETARIO