Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 gennaio 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2023 |
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- 1. Guida al diritto (26/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 21 luglio 2025
sui giudici di pace: - Mariaflora Di Giovanni*, Carichi di lavoro, IA e sotto organico: ecco la solitudine dei giudici di pace (Guida al diritto 26/2025, 10-12, editoriale) [*Presidente dell'Unione nazionale dei giudici di pace (Unagipa)] - sul c.d. DL infrastrutture: - DL 21.5.2025 n. 73 (GU 21.5.25 n. 116, in vigore dal 21 maggio 2025), Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e …
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2026, n. 5098Provvedimento: Pubblicato il 18/03/2026 N. 05098/2026 REG.PROV.COLL. N. 14143/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14143 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore e da Città Metropolitana di Reggio Calabria in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3de, come da procure in atti; contro …Leggi di più...
- art. 26 DLgs 152/2006·
- art. 267 TFUE·
- art. 9 Cost.·
- art. 6 Direttiva 92/43/CEE·
- art. 9 DPR 120/2017·
- art. 15 DLgs 104/20·
- art. 3 DL 35/2023·
- art. 183 DLgs 163/2006·
- art. 8-bis Direttiva 2011/92/UE·
- VIA·
- art. 225 DLgs 36/2023·
- art. 165 DLgs 163/2006·
- art. 97 Cost.·
- art. 5 DPR 357/1997·
- art. 77 Cost.
Versioni del testo
- Art. 1.
Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ((le societa' R.F.I.
S.p.a. e)) ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana e la Regione Calabria)) , nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58 .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286 .
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione ((delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.)) e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 . - Art. 2.
La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale:
lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;
l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.
Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla ((Regione siciliana)) e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla ((Regione siciliana)) ; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente ((dalle societa' R.F.I. S.p.a.)) e ANAS S.p.a.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 .
La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai sensi dell' articolo 2389 del codice civile . La remunerazione dei membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell' articolo 2402 del codice civile .
La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all' articolo 2410 del codice civile , ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato. - Art. 3.
Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione ((alla societa' R.F.I.)) S.p.a., secondo il vigente ordinamento.
Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria ((, ad eccezione)) delle spese relative agli impianti ferroviari ((,)) che sono a carico ((della societa' R.F.I.)) S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 .