Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11172 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
te t e LA CORT SU RE IA I CASSAZIONE1 11 72/02 P REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL Oggetto Factoring. SEZIONE TERZA CIVILE Giudicato esterno. Interpretazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1686/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.28779 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. 2903 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Soledal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 GTT GENERAL TRADING TRUST SPA, con sede in Sesto --2.9 LUG 2002 CANCELLIERE Fiorentino (Fi), in persona del legale rappresentante Comm. Benito Butali, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato TERESINA T MACRI', difesa dall'avvocato ARNALDO AMATUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT SOCIETA' FACTORING DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA, in persona del Vice Direttore Generale Dr. Antonio De Martini, elettivamente domiciliata in2002 744 118, presso lo studio ROMA VIA XX SETTEMBRE 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato MARIA PIA POSI, che lo difende anche UFFICIO COPIE disgiuntamente all'avvocato SAVERIO LECCHINI, giusta Richiesta copia esecutiva dal Sig. LECCHINI delega in atti;
per diritti €14.46 +4 12 MAG. 2003. - controricorrente EL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 2267/99 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 25/05/99 e depositata il 10/09/99 (R. G. 1020/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Sergio LECCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 11 maggio 1995 la società IT proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, con il quale era ingiun- to il pagamento, in favore della società General Tra- ding Trust spa (GGT), della somma di lire 380.000.000, oltre interessi e spese legali,quale debito dovuto dalla opponente in forza di un contratto di Fac- toring tra le parti e in relazione alla pratica Castel- lino e Solmar. Con tale opposizione la AC contestava la pro- 2 M ponibilità del ricorso e comunque l'obbligo del paga- mento per la decadenza della approvazione della detta posizione creditoria, richiamando a tal fine specifici inadempimenti della GTT. L'opposizione era contrastata dalla GTT con richie- sta della conferma del decreto e rigetto dell'opposi- zione. Il Tribunale di Milano con sentenza del 22 maggio 1997 rigettava l'opposizione della AC, conferman- do il decreto ingiuntivo opposto e condannando la debi- trice al pagamento. La decisione era impugnata dalla AC dinanzi alla Corte di appello di Milano, riproponendo gli argo- menti esposti nel merito;
restava contumace la
contro
- parte. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 settembre 1999 cosi decideva: .in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza: a. revoca il decreto ingiuntivo de quo;
. condanna la GTT a pagare alla AC la somma di L. 15.318.340 oltre interessi al tasso convenzionale dal primo settembre 1994 al saldo;
. condanna la GTT alla rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio (v.amplius in dispositivo). 3 M Contro la decisione ricorre la GTT deducendo tre motivi di ricorso, resiste la AC con controri- corso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo per la violazione delle norme relative alla citazione in appello, che non conterrebbe gli avvertimenti e gli adempimenti previsti dal punto 7 del primo comma del nuovo testo dell'art.163 cpc, con conseguente estensio- ne degli effetti della nullità all'intero giudizio. In senso contrario si osserva che l'incipit del giudizio de quo è data dall'emissione del decreto in- giuntivo, successivamente opposto. Pertanto vale aì sensi dell'art. 90 della legge 1990 n.363 la vecchia disciplina (art.342 cpc nel testo previgente a quello novellato dall'art.50 L.1990 n.353 ed in vigore dal 30 aprile 1995) che non contiene, nel testo del punto 7 dell'art. 163 primo comma, non emen- dato, i requisiti del nuovo punto 7 introdotto dal- l'art. 7 della legge citata 1990 n.353. L'eccezione di nullità della vocatio in ius in ap- pello è dunque destituita di fondamento giuridico. Nel secondo motivo si deduce la violazione del giu- dicato esterno ed il travisamento dei fatti;
in parti- 4 colare si censura: a.la interpretazione del passo della sentenza che interpreta il giudicato rilevando l'effetto della deca- denza e la perdita del beneficio pro soluto;
b. la seconda ratio decidendi relativa all'accerta- mento degli inadempimenti della GGT che determinarono gli effetti di decadenza e di perdita del beneficio so- pracennati. Quanto alla prima censura (sulla violazione del giudicato esterno tra le stesse parti, sulla base della sentenza 1997 n.11461) si Osserva come 1'accertamenno del giudice del merito sul punto è suscettibile di rie- same in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dell'art.2909 C.C. e dei principi in tema di elementi costitutivi della re giudicata, ovvero sotto il profilo dei vizi della motivazione, non essen- do consentito alla cassazione di sindacare il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione in- tegra un apprezzamento in fatto (cfr.Cass. 9 marzo 1984 n.1638; 19033 n. 4655 tra le più significative). Ora la motivazione censurata (ai ff 10 e II) rile- sulla base del contenuto del giudicato, che "deve va, ritenersi ormaì ìncontestabil mente accertata fra le parti la fondatezza della pretesa della AC di op- porre alla GGT la decadenza dell'approvazione del cre- 5 dito verso NO e R". Si tratta dunque di una lettura corretta e conforme ad un accertamento esterno, ma significativo e rilevante ai fini del tema del decidere, che il giudice di appello ha compiuto co- me apprezzamento del contenuto della pronuncia. Resta assorbito il motivo in cui si censurano gli accertamenti degli inadempimenti della GTT, proprio perchè su tale punto è sufficiente il riferimento alla decotta re giudicata. Nessun travisamento dei fatti risulla dunque verifi- cato e la valutazione del giudicato esterno attiene al contenuto della pronuncia e non è sindacabile in questa sede. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.2906 e ss cc (ma è evidente il refuso, meno eviden- te a quali altre norme la ricorrente intenda far capo) in relazione alla improponibilità della domanda ricon- venzionale in primo grado. Il motivo è inammissibile essendo oscuro e dei tut- to pravo dei requisiti di autosufficienza, riposando su riferimenti per relationem ai precedenti linee e temi svolti nelle fasi pregresse. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ri- corrente General Trading Trust alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, li- 6 quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente General Trading Trust spa alla rifusione in favore della Facto- rit spa, delle spese ed onorari di questo giudizio di 155/00 cassazione, che liquida in EURO per spese ed in EURO 4500,00 per onorari. Roma 22 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Fiducción абаи Bella In IL DIRETTORE DI CANCELLERIA UM CI Depositata in Cancelleria 109T 129,11 29 LUG. 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 450T 20,66 oggi, UM CI TOT. 149,771 AGENZIA DELLE EXT ITRATE ROMA 2 Registrats in data Serie 4 ain $600 19.77 Am) (euro. FILIPPO) Guliari A R T N E L 3 L E 0 . D 0 1 7