Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01929/2025 REG.RIC.
N. 01930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2025, proposto da
Consolato RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Vallo Della CAnia, corso G. Murat, 34;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Gruosso, Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2025, proposto da
IG RO, RI VI Di CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Scarano, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Scarano in Vallo Della CAnia, corso G. Murat, 34;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Gruosso, Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1929 del 2025:
del provvedimento n. 7 dell'08.08.2025;
quanto al ricorso n. 1930 del 2025:
del provvedimento n. 8 dell'08.08.2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e di Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti impugnano i provvedimenti n. 7 e n. 8 dell’08.08.2025, con cui il Comune di Salerno ha respinto due istanze di condono edilizio, presentate il 18.12.2024, ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, per distinte porzioni del medesimo edificio, acquistato per asta pubblica in data 14.11.2024.
A fondamento del diniego vi è il mancato versamento del primo rateo dell’oblazione contestualmente alla presentazione della domanda, essendo viceversa avvenuto il 31.03.2025.
Sostengono, di contro, i ricorrenti che la normativa condonistica “richiede unicamente che la domanda di sanatoria sia presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento”, aggiungendo, comunque, di avere proceduto al versamento “prima della richiesta di integrazione documentale mai fatta dal Comune e prima della comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis L. n. 241/1990, notificato il 21.07.2025, e dell’emissione del provvedimento di diniego n. 7 dell’08.08.2025, notificato in data 02.09.2025”.
Resiste il Comune di Salerno.
I ricorsi, da riunire, sono manifestamente infondati e possono essere decisi in forma semplificata.
L’art. 35, comma 1, della legge n. 47/1985 prevede che la domanda di concessione in sanatoria, da presentarsi entro un termine perentorio, “è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata”.
Il successivo comma 11 prescrive che “entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato … provvede a versare la seconda rata dell’oblazione dovuta, pari ad un terzo dell’intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d’anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni”.
Orbene, riguardo ai termini per il versamento della prima rata e delle seguenti, occorre distinguere tra tre ipotesi (cfr. Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2008, n. 46384):
- quella in cui l’importo versato a titolo di anticipazione dell’oblazione non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, che non determina la decadenza della domanda;
- quella in cui nulla è stato versato al momento della domanda e quella in cui quanto versato è talmente irrisorio da potersi ritenere il pagamento inesistente, che determinano la decadenza della domanda.
La fattispecie in esame si colloca nella seconda ipotesi, stante l’omessa corresponsione di almeno un rateo dell’oblazione, determinato secondo le tabelle allegate alla legge, contestualmente alla presentazione della domanda di condono, fatte salve le successive integrazioni nei termini di legge (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 436; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 settembre 2018, n. 5411).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
LA Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO