Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. Urbanistica, pianificazione, piano di recupero, modifica, vincoli nuoviAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, difeso dall'avvocato DE MARCO ANTONIO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE II DD CHIETI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 431/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 04/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento, notificato il 17/9/1987 ad UG NO, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di CH elevava a L. 31.732.000, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R n. 600 del 1973, il reddito di partecipazione imponibile ai fini Irpef, per l'anno d'imposta 1981, dichiarato nel Mod. 740/82 dal contribuente, socio della società "NO Infissi di NO, Di PA & C. S.a.s." . Nell'avviso l'Ufficio determinava anche la maggiore imposta dovuta e le relative sanzioni.
L'accertamento parziale era derivato dal controllo della dichiarazione presentata dalla suddetta società per il medesimo anno d'imposta, dal quale era anche emersa l'imputazione al socio NO della quota pari al 45% degli utili societari, in luogo del 25% dallo stesso dichiarata.
La Commissione tributaria di primo grado di CH accoglieva il ricorso del contribuente avverso ravviso. Riteneva che dalla documentazione prodotta dal NO ed acquisita agli atti del processo, l'indicazione del reddito di partecipazione imponibile, contenuta nel quadro H del Mod. 740, risultava corretta, in quanto corrispondente alla quota di partecipazione societaria in titolarità del contribuente, in effetti pari al 25% e non al 45% del totale. Con sentenza del 3/12/1997 - 4/02/1998, la Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo accoglieva l'appello dell'ufficio. La Commissione osservava:
- che l'art. 5 del DPR n. 597 del 1973, successivamente confermato dal Testo Unico, privilegia l'imputazione dei redditi derivanti dalla partecipazione societaria rispetto alla loro effettiva percezione da parte del socio;
- che l'imputazione degli utili avviene in sede di dichiarazione dei redditi societari a mezzo del modello 750 e che nella specie risultava un'imputazione pari al 45%;
- che non vi era motivo di ritenere che l'imputazione al 45% fosse stata frutto di errore materiale, essendo stata sottoscritta e quindi avallata proprio dal ricorrente in qualità di amministratore della stessa società dichiarante;
- che, comunque, l'errore d'imputazione non avrebbe avuto alcun rilievo, atteso il principio dell'irrilevanza dell'omessa percezione del reddito societario imputato;
- che il contribuente non aveva offerto argomentazioni contrarie, atte a sostenere la sua tesi.
Avverso questa sentenza il NO, con ricorso notificato il 15/03/1999, ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi, esponendo anche che, con sentenza depositata il 30/10/1998, la medesima Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione da lui proposto avverso la stessa sentenza. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e inammissibile per intempestività dello stesso, essendo stato proposto oltre il termine di giorni sessanta di cui al c. 2 dell'art. 325 c.p.c.. Preliminarmente si osserva che ai ricorsi per revocazione proposti dal 1^.1.1993, trova applicazione, il nuovo testo dell'art. 398, c. 4, c.p.c. (modificato dall'art. 68 della menzionata legge n. 353 del 1990 ed applicabile al nuovo processo tributario, in virtù del comma secondo dell'art. 1 del D. Lgs. n. 546 del 1992), in base al quale la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo, ma il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza di revocazione, quando ritenga non manifestamente infondata la domanda.
Lo stesso ricorrente dichiara (pagg. 5 e 6 del ricorso) di aver proposto ricorso per revocazione (ordinaria) della sentenza del 3/12/1997 - 4/02/1998, emessa dalla Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo ed oggetto anche dell'attuale ricorso per Cassazione e che il giudizio per revocazione è stato definito con sentenza d'inammissibilità, emessa dalla medesima Commissione tributaria e depositata il 30/10/1998. Stante la suddetta modifica legislativa apportata all'art. 398 c.p.c., la proposizione della revocazione non ha sospeso il termine per proporre ricorso per Cassazione.
Sebbene non risulti che la sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 4/02/1998, sia stata notificata al ricorrente, egualmente non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 327 c.p.c., ai fini della tempestività del ricorso per Cassazione.
Infatti il principio generale (desunto dall'art. 326, c. 2 c.p.c.), secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., la notifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notifica della sentenza è applicabile sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto la prima impugnazione ne proponga un'altra, davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti ad un organo diverso, sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (Cass. n. 4807/1999). Conseguentemente la notifica del ricorso per revocazione anche di una sentenza del giudice tributario in grado di appello, integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti del decorso del termine breve per proporre ricorso per Cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per Cassazione, proposto dal medesimo soggetto, va verificata non già con riguardo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma in riferimento al termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso per revocazione (salvo che, a seguito di istanza di parte, il giudice della revocazione abbia sospeso il termine per proporre detto ricorso, la quale sospensione, costituendo un'eccezione rispetto al principio generale della non sospensione del termine per ricorrere per Cassazione, deve essere dedotta e provata dal soggetto che l'invoca) (Cass. 6.11.2002, n. 15522; Cass., 22.07.1999, n. 7896). Nella specie, secondo lo stesso assunto del ricorrente, la sentenza sulla domanda di revocazione dallo stesso proposta, è stata depositata il 30/10/1998 e quindi la notificazione del relativo ricorso, dalla quale decorreva il termine breve per la notifica dell'attuale ricorso per Cassazione, deve aversi logicamente per avvenuta in data anteriore. Ne consegue che, essendo stato il presente ricorso per Cassazione notificato all'Amministrazione finanziaria il 15/03/1999, esso è inammissibile, per essere stato presentato oltre il termine di giorni sessanta dalla data della conoscenza legale della sentenza impugnata, individuata nei termini suddetti.
Nulla sulle spese, attesa la mancata partecipazione al giudizio dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004