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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10005 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/3/2024, rubricato al n. 761/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento notificato in data 17/1/2024 per IMU relativa all' anno
2018.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi;
1) inesistenza notifica;
2) difetto di sottoscrizione;
3) decadenza e prescrizione, anche per sanzioni ed interessi;
4) difetto di motivazione a fronte di parziale versamento dell'imposta, 5) insussistenza presupposto imposta per aver abitato l'immobile acquistato nell'ottobre
2018 solo dal 2019 epoca del rilascio in suo favore
Chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il primo motivo con cui la ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notifica, atteso che, nel caso in esame, l'avviso e' stato notificato attraverso l'operatore privato Società_1 in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 124/2017 che consente la notificazione a mezzo poste private e che il Comune ha prodotto in atti la licenza individuale speciale rilasciata alla predetta società dal
Ministero dello Sviluppo economico.
La notificazione ha, in ogni caso, pienamente raggiunto il suo scopo, ed ogni eventuale vizio – che peraltro non e' neppure ravvisabile, per quanto sopraesposto - risulta sanato in applicazione del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto, essendo stato proposto tempestivo ricorso ed essendo stata posta in grado la contribuente di difendersi compiutamente.
Infondato e' il secondo motivo atteso che l'atto e' sottoscritto con firma a stampa del soggetto responsabile, come consentito dalla L. n. 549/95 e dall'art. 3 comma secondo del D.Lgs. n. 39/93, e come correttamente osservato dal Comune.
Infondato e' il terzo motivo con cui la ricorrente ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Invero, va osservato che, trattandosi di tributi locali, - IMU,- relativi all'anno 2018 il termine di decadenza scadeva il 17/12/2023 e la prescrizione applicabile e' quella quinquennale ( cfr. da ultimo Cass.
2026/1781 ).
Nel caso in esame, tuttavia, trova applicazione il termine di sospensione OV di 85 giorni, che, secondo l'orientamento del S.C. e' termine di generale applicazione ( Cass. 960(2025 ).
Ne deriva che il termine per la notifica dell'avviso d'accertamento IMU anno 2018 scadeva il 28/3/2024 e cioe' in un momento successivo alla notificazione dell'avviso d'accertamento alla ricorrente avvenuta il
17/1/2024.
Manifestamente infondato e' infine il motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione atteso che nell'avviso impugnato e' chiaramente descritta la pretesa tributaria con riferimento agli immobili del ricorrente e con riferimento alla differenza richiesta per insufficiente versamento dell'imposta. Infondato e' infine l'ultimo motivo, atteso che le ragioni addotte dalla ricorrente non concretano alcuna ragione di esenzione dell'IMU da parte del soggetto proprietario.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10005 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/3/2024, rubricato al n. 761/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento notificato in data 17/1/2024 per IMU relativa all' anno
2018.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi;
1) inesistenza notifica;
2) difetto di sottoscrizione;
3) decadenza e prescrizione, anche per sanzioni ed interessi;
4) difetto di motivazione a fronte di parziale versamento dell'imposta, 5) insussistenza presupposto imposta per aver abitato l'immobile acquistato nell'ottobre
2018 solo dal 2019 epoca del rilascio in suo favore
Chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il primo motivo con cui la ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notifica, atteso che, nel caso in esame, l'avviso e' stato notificato attraverso l'operatore privato Società_1 in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 124/2017 che consente la notificazione a mezzo poste private e che il Comune ha prodotto in atti la licenza individuale speciale rilasciata alla predetta società dal
Ministero dello Sviluppo economico.
La notificazione ha, in ogni caso, pienamente raggiunto il suo scopo, ed ogni eventuale vizio – che peraltro non e' neppure ravvisabile, per quanto sopraesposto - risulta sanato in applicazione del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto, essendo stato proposto tempestivo ricorso ed essendo stata posta in grado la contribuente di difendersi compiutamente.
Infondato e' il secondo motivo atteso che l'atto e' sottoscritto con firma a stampa del soggetto responsabile, come consentito dalla L. n. 549/95 e dall'art. 3 comma secondo del D.Lgs. n. 39/93, e come correttamente osservato dal Comune.
Infondato e' il terzo motivo con cui la ricorrente ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Invero, va osservato che, trattandosi di tributi locali, - IMU,- relativi all'anno 2018 il termine di decadenza scadeva il 17/12/2023 e la prescrizione applicabile e' quella quinquennale ( cfr. da ultimo Cass.
2026/1781 ).
Nel caso in esame, tuttavia, trova applicazione il termine di sospensione OV di 85 giorni, che, secondo l'orientamento del S.C. e' termine di generale applicazione ( Cass. 960(2025 ).
Ne deriva che il termine per la notifica dell'avviso d'accertamento IMU anno 2018 scadeva il 28/3/2024 e cioe' in un momento successivo alla notificazione dell'avviso d'accertamento alla ricorrente avvenuta il
17/1/2024.
Manifestamente infondato e' infine il motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione atteso che nell'avviso impugnato e' chiaramente descritta la pretesa tributaria con riferimento agli immobili del ricorrente e con riferimento alla differenza richiesta per insufficiente versamento dell'imposta. Infondato e' infine l'ultimo motivo, atteso che le ragioni addotte dalla ricorrente non concretano alcuna ragione di esenzione dell'IMU da parte del soggetto proprietario.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore