Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3646
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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La disposizione dell'art. 4, lett. b), D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modifiche nella l. 29 febbraio 1988 n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto, deve ritenersi applicabile in relazione al contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine all'inclusione o meno degli impiegati amministrativi nel numero dei dipendenti delle imprese aspiranti alla qualificazione come artigiane prima dell'intervento al riguardo delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1050 del 1997). (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che non aveva esaminato la questione relativa all'applicabilità della disposizione citata, benché sollevata nel giudizio di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3646
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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