Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
La disposizione dell'art. 4, lett. b), D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modifiche nella l. 29 febbraio 1988 n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto, deve ritenersi applicabile in relazione al contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine all'inclusione o meno degli impiegati amministrativi nel numero dei dipendenti delle imprese aspiranti alla qualificazione come artigiane prima dell'intervento al riguardo delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1050 del 1997). (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che non aveva esaminato la questione relativa all'applicabilità della disposizione citata, benché sollevata nel giudizio di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente -
" Vincenzo Trezza - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Vincenzo Castiglione "
" Camillo Filadoro "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.n.c. IN MA e LI, in persona del legale rappresentante, elett. dom.ta in Roma Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Alberici, che unitamente all'Avv. Francesco Roli la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti per procura speciale in forza di rogito Notaio Franco Lupo di Roma del 29.10.1996, Rep. n. 28081.
- Resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Forlì n. 498 del 20.10.1995 (R.G. n. 3409/92). Udita nella pubblica udienza del 9.11.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto dell'istanza di riunione e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 giugno 1990 la s.n.c. IN MA e LI proponeva opposizione avverso il decreto del 4 giugno 1990 con il quale il RE di Forlì le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L. 176.056.271, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive per il periodo dal 1^ giugno 1981 al 31 agosto 1985, e chiedeva che il decreto fosse dichiarato nullo o revocato.
La società opponente, premesso che nel ricorso per decreto ingiuntivo mancava ogni comprensibile riferimento all'oggetto della pretesa fatta valere dall'INPS, sosteneva che tale pretesa, basata sul verbale ispettivo del 24 marzo 1989 - con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 860 del 1956, le era stato contestato che, a causa del superamento del numero minimo dei dipendenti, non poteva più mantenere la qualifica di impresa artigiana - era illegittima, fra l'altro (e per quanto ancora interessa), per i seguenti motivi:
a) avuto riguardo alla lettera della legge - secondo cui è artigiana solamente "l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti" - il superamento del numero dei lavoratori, peraltro di modesta entità, era avvenuto per brevi periodi di tempo, senza contare che erano stati illegittimamente conteggiati anche gli impiegati amministrativi;
b) l'iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane aveva efficacia costitutiva;
c) l'addebito delle sanzioni civili era illegittimo perché non era stato tenuto conto della mancanza di colpa;
d) l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, l. 31 gennaio 1986 n. 11, aveva l'obbligo di fissare un termine per il versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, escluse le somme aggiuntive e detratte le somme versate in relazione alla qualificazione di artigiana ad essa assegnata.
Con sentenza del 5 novembre 1991 il RE accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, in base al rilievo che l'iscrizione della società nell'albo delle imprese artigiane aveva efficacia costitutiva.
Decidendo sull'appello proposto dall'INPS, il Tribunale di Forlì, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 20 ottobre 1995 dava atto che la società IN aveva chiesto ed usufruito del condono previdenziale per il periodo dal 1^ settembre 1983 al 31 agosto 1985 e condannava la società a pagare all'INPS le differenze contributive accertate con il verbale ispettivo del 24 marzo 1989, oltre alle somme aggiuntive e agli interessi legali, limitatamente al periodo dal 1^ giugno 1981 al 31 agosto 1983. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di genericità dei motivi di appello e rilevato che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in base al sistema delineato dalla legge n. 860 del 1956 e non essendo applicabili per ragioni di tempo le disposizioni contenute nella successiva legge n. 433 del 1985, non aveva efficacia costitutiva, osservava che, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge n. 860 del 1956, per considerare artigiana un'impresa non poteva essere superato il limite dei dieci dipendenti e, per il relativo computo, includente anche gli impiegati con mansioni amministrative, doveva farsi ricorso al criterio cronologico triennale, adottato dal successivo art. 9, settimo comma, della medesima legge ai fini della revisione d'ufficio della iscrizione nell'albo, con la conseguenza che, per ogni anno o frazione di anno, doveva essere presa in considerazione la situazione occupazionale dell'anno precedente e di quello successivo, allo scopo di pervenire alla media delle unità lavorative nel triennio. In punto di fatto, quindi, il giudice di appello asseriva che dovevano essere condivise le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva accertato che, in base alla media triennale, in ogni anno e in modo non episodico, era stato superato il suddetto limite delle dieci unità ed aggiungeva che la società IN, ormai assoggettata al trattamento contributivo proprio delle imprese industriali e, quindi, alla perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, per mantenere tale beneficio avrebbe dovuto provare di avere rispettato i minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in base a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 573 del 1977, applicabile alla fattispecie per ragioni di tempo. Il Tribunale, infine, affermava che inutilmente la società aveva invocato l'art. 1, comma 8 bis della legge n. 11 del 1986, dato che tale norma era stata superata dal d.l. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, il cui art. 4, sesto comma, applicabile anche alle omissioni contributive verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto, aveva stabilito un criterio diverso per la determinazione delle somme aggiuntive, criterio seguito nel caso in esame dall'INPS. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società IN, che ha dedotto sei articolati motivi. L'INPS ha solamente depositato la procura speciale alla lite. Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza con la quale la società IN ha chiesto che il presente ricorso sia riunito ad un altro ricorso, da essa società pure proposto davanti a questa Corte contro l'INPS, dal momento che nell'istanza, pur essendo stato rilevato che unico è il periodo di omissione contributiva oggetto di entrambe le impugnazioni, tuttavia non si afferma che trattasi di un unico processo o che identiche o simili sono le questioni discusse, con la conseguenza che si deve ritenere che i due ricorsi siano inerenti a contributi previdenziali che, non avendo identica natura, non sono assoggettati alla stessa disciplina giuridica. Ciò premesso, con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente formula due distinte censure, la prima delle quali, per ragioni di connessione, deve essere esaminata insieme con l'unica censura contenuta nel secondo motivo.
Con tali censure, nel denunciare, oltre a vizi di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 414, primo comma n. 3 e 4, 163, n. 3 e 4, 633 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., la società ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla sua doglianza (di nuovo prospettata nel giudizio di appello) diretta a far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo - per avere l'INPS nel ricorso davanti al RE omesso di determinare l'oggetto della domanda e la causa petendi - e sostiene che a supporto della richiesta relativa al decreto ingiuntivo l'Istituto previdenziale non aveva fornito alcuna prova della pretesa fatta valere, essendosi limitato ad esibire la mera attestazione del direttore della sede locale dell'Istituto medesimo, nella quale non era stata indicata la specifica ed effettiva ragione del credito azionato.
Queste censure sono prive di fondamento.
Premesso che il Tribunale, come deve intendersi (cfr., al riguardo, Cass. 27 febbraio 1997 n. 1798 e Cass. 15 maggio 1996 n. 4498), ha emanato una implicita pronuncia di rigetto della doglianza formulata dalla società e posto che quest'ultima, a parte un generico accenno, nel ricorso per cassazione non censura in modo specifico che l'INPS, una volta radicato il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, nella memoria di costituzione avesse omesso di precisare l'oggetto del vantato diritto, per disattendere sia l'una che l'altra censura basta richiamare i seguenti due principi di diritto già enunciati da questa Corte: 1) per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce la prova scritta, secondo la previsione dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, dato che il superiore gerarchico ha il potere di sostituirsi al funzionario incaricato di attestare l'effettività dell'accertamento eseguito e dei relativi risultati (Cass. 19 novembre 1996 n. 10104 e Cass. 21 aprile 1995 n. 4512); 2) alla richiesta di decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o previdenziali non sono applicabili le disposizioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. - concernenti i requisiti necessari per il ricorso introduttivo del giudizio di cognizione nelle controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c. - tali disposizioni dovendo essere osservate dal convenuto opposto, che, assumendo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la sostanziale veste di attore, nella memoria di costituzione deve indicare l'oggetto della domanda e deve esporre i fatti e gli elementi di diritto sui quali la stessa si fonda.
Con la seconda censura del primo motivo la società IN lamenta, in relazione, come deve intendersi, alla asserita violazione dell'art. 442 c.p.c., che il Tribunale non abbia dichiarato l'inamissibilità dell'appello, attesa la genericità e l'irrilevanza dei motivi, ed asserisce che in tale atto l'Istituto, lungi dall'individuare i punti della sentenza impugnata asseritamente viziati, si era limitato ad esporre in modo generico tesi interpretative di segno contrario a quelle sulle quali aveva fatto leva il primo giudice.
Anche questa censura è infondata.
Il Tribunale di Forlì ha rilevato che l'INPS con l'atto di appello, oltre a censurare la decisione del primo giudice (che aveva dichiarato l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane), aveva pure dedotto che la società IN, avendo superato il limite dei dieci dipendenti e non avendo provato di avere elargito ai medesimi le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria, non poteva pretendere ne' di corrispondere all'Istituto previdenziale i contributi propri dell'impresa artigiana nè di ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Come bene è stato affermato dal medesimo Tribunale, quindi, non sussiste la violazione della norma contenuta nell'art. 342 c.p.c. - la quale, riguardo al giudizio di appello, esige la specificità dei motivi dell'impugnazione - dato che la manifestazione volitiva dell'appellante, rivolta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, è stata sorretta da adeguato supporto argomentativo anche sugli altri punti della causa che non erano stati esaminati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti.
Con il terzo motivo del ricorso la società IN deduce la violazione e la falsa applicazione delle leggi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali succedutesi nel tempo e dell'art. 2697 c.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) ed afferma che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, a seguito del diverso inquadramento, la prova del diritto alla fiscalizzazione, inerente, al rispetto dei minimi salariali contributivi previsti per l'industria, gravava sulla società datrice di lavoro, dal momento che, viceversa, ben potendo sussistere più contratti collettivi stipulati da diverse organizzazioni di categoria, tutte ugualmente rappresentative, spettava all'INPS dimostrare che l'impresa, in concreto, non aveva fatto applicazione del trattamento minimo previsto da uno di tali contratti.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Fermo restando che la società IN, in qualità di impresa artigiana, aveva usufruito in modo automatico dei benefici contributivi previsti dalla legislazione dettata in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, è evidente che la stessa, una volta ritenuta la sua appartenenza al settore industriale, non poteva più godere dei benefici in questione con il suddetto automatismo:
sulla stessa, infatti, come su qualsiasi altra impresa di tale diversa categoria, gravava l'onere di dimostrare l'esistenza delle condizioni alle quali dalla legge viene subordinata l'erogazione dei benefici (cfr. Cass. 27 luglio 1995 n. 8211). Ne deriva, come bene ha asserito il Tribunale, che la società non poteva vantare il diritto alla fiscalizzazione, non avendo dimostrato - ne' addirittura dedotto - che ai propri dipendenti erano state elargite retribuzioni non inferiori a quelle minime previste da uno dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore industriale.
Con il quarto motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 l. 25 luglio 1956 n. 860 e 17 l. 1 giugno 1977 n. 285 e vizi di motivazione, sempre in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., deduce che il Tribunale, ai fini della dequalificazione (da impresa artigiana a impresa industriale), avrebbe errato sia nell'includere fra i dipendenti anche gli impiegati amministrativi, sia nel comprendere fra i suddetti dipendenti, mediante una non corretta valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche diversi apprendisti che avevano prestato attività lavorativa nel periodo compreso fra il 1^ settembre 1983 e il 31 agosto 1985.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto alla prima doglianza, per disattenderla, va richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di un contrasto interpretativo, nella sentenza n. 1050 del 4 febbraio 1997, nella quale è stato affermato che nel computo dei dipendenti rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, in relazione ai parametri fissati dalla l. 23 luglio 1956 n. 860, debbono essere inclusi anche gli impiegati adibiti a mansioni amministrative, atteso che i medesimi operano sotto la guida e la direzione dell'imprenditore e sono addetti ad operazioni indispensabili alla lavorazione ed alla resa del servizio. Quanto alla seconda censura, poi, si deve notare la mancanza del requisito della decisività, dato che la ricorrente, a fronte del periodo preso in considerazione dal Tribunale (1^ giugno 1981 - 31 agosto 1983), fa riferimento al periodo successivo al 1^ settembre 1983, in relazione al quale, come è stato esposto in narrativa, non è stata emessa condanna per effetto del beneficio del condono usufruito dalla società.
Con il quinto motivo la società IN deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, nell'affermare che l'INPS aveva fornito la prova del quantum, non ha considerato che da parte dell'Istituto non era stato prodotto in giudizio alcun conteggio idoneo a dare la prova in questione.
Anche questo motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che l'ammontare delle differenze contributive per il periodo 1^ giugno 1981 - 31 agosto 1983 dal Tribunale è stato ricavato dall'accertamento contenuto nel verbale ispettivo del 24 marzo 1989. Trattasi, come si vede, di una libera valutazione compiuta dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata, tanto più che la ricorrente non contesta l'esattezza dei dati conclusivi di cui al suddetto verbale.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, commi primo lett. b) e sesto l. 29 febbraio 1988 n. 48, oltre al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene: a) che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la domanda dell'INPS non fosse stata provata riguardo all'ammontare delle sanzioni civili (che era stato determinato nella misura del 200% e non in modo graduale come indicato dal suddetto sesto comma dell'art. 4); b) che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il versamento dei contributi in misura inferiore a quella dovuta era stato determinato non già da una omissione voluta o da una evasione nella contribuzione, bensì dal contrasto interpretativo che era sorto sulla questione relativa alll'inclusione degli impiegati amministrativi nel numero dei dipendenti delle imprese artigiane.
La prima censura, indicata con la lettera a), è nuova e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile.
Va, al riguardo, rilevato che la società IN, nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, aveva semplicemente fatto presente, a dire il vero in modo del tutto generico, che gli interessi legali non erano dovuti sia perché la misura delle sanzioni non aveva raggiunto il doppio della sorte, sia perché "il calcolo degli interessi e delle somme aggiuntive era errato non essendo stati applicati i criteri indicati dalla legge" (doglianze, codeste, cui dal Tribunale è stata data risposta con il rilievo che alla fattispecie era applicabile l'art. 4, comma sesto, del d.l. n.536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, secondo cui le disposizioni relative alle somme aggiuntive trovavano applicazione anche "per i contributi e premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto"). Pertanto, poiché nel giudizio di appello la società ricorrente, riguardo alla misura delle sanzioni civili, non aveva dedotto il profilo di illegittimità ora prospettato nel ricorso per cassazione, la relativa doglianza non può essere esaminata nel merito.
La seconda censura, sopra indicata con la lettera b) e corrispondente a quella pure dedotta nell'atto di appello, è viceversa fondata.
Il primo comma dell'art. 4 lettera b) del d.l. 30 settembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988 n. 48, stabilisce che il pagamento delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili conseguenti all'omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali nel termine stabilito dalla legge, deve essere commisurato, in ragione d'anno, al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con modificazioni nella l. 26 settembre 1981 n. 537 (e successive modificazioni ed integrazioni), "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativa sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori". Orbene, posto che nel caso in esame era venuta in essere la fattispecie prevista dalla norma di legge - essendosi verificato il contrasto interpretativo, poi risolto dalla sopra indicata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1050 del 1997, in ordine all'inclusione, nel numero dei dipendenti idoneo a considerare l'impresa come industriale e non artigiana, degli impiegati amministrativi - è evidente il vizio che inficia la sentenza impugnata, dato che il Tribunale non ha preso in considerazione la doglianza dedotta dalla società e, per conseguenza, non ha compiuto alcuna indagine, sulla base delle indicazioni che l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto fornire sul punto, per determinare l'esatto ammontare delle somme aggiuntive dovute. Ne deriva che per questa sola parte la sentenza impugnata non può essere tenuta ferma. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, deve essere solamente accolto, peraltro limitatamente al profilo sopra indicato, il sesto motivo del ricorso, con il rigetto degli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al suddetto profilo. La causa deve essere, per conseguenza, rinviata ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Rimini e che dovrà compiere, previa applicazione della disposizione di cui al primo comma lett. b) del d.l. 30 settembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988 n. 48, quell'indagine che è stata omessa nella precedente fase di merito.
Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999