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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 42361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42361 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di FR HE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42361 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, appellata dall'imputato HE FR e dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, esclusa la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterrninato la pena nei confronti dell'imputato in due anni, due mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore generale censura l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'avvenuta esclusione della recidiva. Rileva il Procuratore generale che erroneamente la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello volto all'esclusione della recidiva, rilevando che il FR per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5) del certificato del casellario giudiziale in atti aveva fruito dell'affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della I. 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull'ordinamento penitenziario). Dalla lettura del certificato del casellario penale, infatti, risulterebbe che solo per le sentenze indicate ai nn. 3) e 5) del certificato del casellario penale vi sarebbe stata la declaratoria dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Ad avviso del ricorrente, dunque, non potrebbe essere esclusa la recidiva nei confronti dell'imputato in relazione alle residue sentenze indicate nel casellario penale ai nn. 1) e 2). 2.2. Con il secondo motivo il Procuratore generale censura l'erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Deduce il ricorrente che la Corte di appello, ritenendo erroneamente insussistente la contestata recidiva, aveva ritenuto assorbito il motivo di appello relativo al mancato aumento della pena di due terzi, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. nella sentenza di primo grado. Una volta riconosciuta sussistente e applicata la recidiva, tuttavia, si sarebbe dovuto aumentare la pena inflitta per il reato più grave di due terzi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 5 Con il primo motivo il Procuratore generale deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe accolto il motivo di appello volto all'esclusione della recidiva, rilevando che il FR per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5) del certificato del casellario giudiziale aveva fruito dell'affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza. . . Il primc e inammissibile. Il Procuratore generale ha dedotto un vizio di travisamento della prova e, segnatamente, delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, in quanto non tutte le pregresse condanne dell'imputato sarebbero state coperte dall'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (secondo il principio sancito da Sez. U- n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 2012), Marcianò, Rv. 251688 - 01). Il vizio di travisamento della prova riguarda le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio, quali la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione), l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie) e l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione) (ex plurimis: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01). Imquesti casi la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo a verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 1, n. 25117 del 14/07;2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006„ Bevilacqua, Rv. 234605) e se siano decisivi ai fini della decisione. Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, infatti, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la 3 'L) essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48040 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudice, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ((ex plurimis: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - (i1). 2.2. Nel caso di specie, tuttavia, il Procuratore generale non ha dimostrato, né allegato il carattere decisivo del travisamento del dato probatorio dedotto, ritenendo autoevidenti le risultanze del casellario giudiziale o, comunque, rimettendosi all'esame diretto di tale atto da parte della Corte di legittimità. Tuttavia, non essendo la recidiva fondata sul mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, il travisamento da parte della Corte di appello dell'ambito dell'efficacia estintiva della declaratoria di esito positivo dell'affidamento al servizio sociale, a rigore, non comporta ex se il riconoscimento della recidiva da parte dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno sancito che la recidiva postula la dimostrazione che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01). k. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo preclude l'esame del secondo motivo, che, sul piano logico e giuridico, postula l'accogliento del primo. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42361 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, appellata dall'imputato HE FR e dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, esclusa la recidiva contestata e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterrninato la pena nei confronti dell'imputato in due anni, due mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore generale censura l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'avvenuta esclusione della recidiva. Rileva il Procuratore generale che erroneamente la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello volto all'esclusione della recidiva, rilevando che il FR per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5) del certificato del casellario giudiziale in atti aveva fruito dell'affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della I. 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull'ordinamento penitenziario). Dalla lettura del certificato del casellario penale, infatti, risulterebbe che solo per le sentenze indicate ai nn. 3) e 5) del certificato del casellario penale vi sarebbe stata la declaratoria dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Ad avviso del ricorrente, dunque, non potrebbe essere esclusa la recidiva nei confronti dell'imputato in relazione alle residue sentenze indicate nel casellario penale ai nn. 1) e 2). 2.2. Con il secondo motivo il Procuratore generale censura l'erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Deduce il ricorrente che la Corte di appello, ritenendo erroneamente insussistente la contestata recidiva, aveva ritenuto assorbito il motivo di appello relativo al mancato aumento della pena di due terzi, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. nella sentenza di primo grado. Una volta riconosciuta sussistente e applicata la recidiva, tuttavia, si sarebbe dovuto aumentare la pena inflitta per il reato più grave di due terzi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 5 Con il primo motivo il Procuratore generale deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe accolto il motivo di appello volto all'esclusione della recidiva, rilevando che il FR per le sentenze di condanna indicate ai nn. 1), 2), 3) e 5) del certificato del casellario giudiziale aveva fruito dell'affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza. . . Il primc e inammissibile. Il Procuratore generale ha dedotto un vizio di travisamento della prova e, segnatamente, delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, in quanto non tutte le pregresse condanne dell'imputato sarebbero state coperte dall'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (secondo il principio sancito da Sez. U- n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 2012), Marcianò, Rv. 251688 - 01). Il vizio di travisamento della prova riguarda le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio, quali la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione), l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie) e l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione) (ex plurimis: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01). Imquesti casi la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo a verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 1, n. 25117 del 14/07;2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006„ Bevilacqua, Rv. 234605) e se siano decisivi ai fini della decisione. Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, infatti, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la 3 'L) essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48040 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudice, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ((ex plurimis: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - (i1). 2.2. Nel caso di specie, tuttavia, il Procuratore generale non ha dimostrato, né allegato il carattere decisivo del travisamento del dato probatorio dedotto, ritenendo autoevidenti le risultanze del casellario giudiziale o, comunque, rimettendosi all'esame diretto di tale atto da parte della Corte di legittimità. Tuttavia, non essendo la recidiva fondata sul mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, il travisamento da parte della Corte di appello dell'ambito dell'efficacia estintiva della declaratoria di esito positivo dell'affidamento al servizio sociale, a rigore, non comporta ex se il riconoscimento della recidiva da parte dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno sancito che la recidiva postula la dimostrazione che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01). k. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo preclude l'esame del secondo motivo, che, sul piano logico e giuridico, postula l'accogliento del primo. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.