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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2009/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2783/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48,50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 439728 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1215/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il diniego parziale di sgravio n. 2024S770516 del 28.11.2024, effettuato dall' UT RM 2 AURELIO (TJP), inerente la partita T181031103152475990000001/T, con il quale, in seguito alla domanda di riesame in autotutela con riguardo alla cartella n. 0972022005303946700, veniva sgravato l'importo di euro 944,73, residuando 4.751,96 euro, relativamente all'IRPEF anno di imposta 2017. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del disconoscimento degli importi per i quali lo sgravio non è intervenuto e che vengono recuperati a tassazione, asserendo di aver effettuato la comunicazione all'Società_1 e negando che gli errori meramente formali in cui sarebbe incorso nella dichiarazione possano condurre alla perdita del diritto alla detrazione.
L'Ufficio resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, nella sua costituzione in giudizio, ha riferito che, nell'ambito di controlli relativi alle dichiarazioni relative a più annualità di imposta, erano state rilevate alcune irregolarità e/o omissioni concernente la fruizione di benefici legati a dichiarati interventi di risparmio energetico. In particolare, l'Ufficio aveva constatato che le fatture prodotte non rientravano tra quelle ammissibili;
che non risultava prodotta la ricevuta della trasmissione della documentazione all'Società_1 entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori;
che i pagamenti non erano stati effettuati mediante bonifici adeguati;
che non risultavano indicati i dati catastali identificativi dell'immobile ristrutturato.
Il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73, dunque, ha riguardato non solo l'anno d'imposta 2017, ma ha riguardato anche l'anno d'imposta 2016 in relazione al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 09720210111036716, con la quale erano state operate le rettifiche della dichiarazione per l'anno 2016 sempre per il recupero delle illegittime detrazioni d'imposta per le spese di risparmio energetico .
Ora, in linea di principio, va osservato che il contribuente, quando intende fruire di un beneficio accordato dalla legge, ha l'onere di dimostrare, da un lato, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano la fruizione;
dall'altro, di avere assolto compiutamente agli adempimenti formali prescritti per accedere alla provvidenza.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente non abbia dato la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di legge per potersi giovare della deduzione, né ha dimostrato di avere di avere adeguatamente assolto agli oneri formali.
A fronte della contestazione portata dall'ufficio, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le fatture prodotte rientrassero effettivamente tra le spese per interventi di risparmio energetico riferibili con certezza ad un immobile;
che i pagamenti fossero stati effettuati mediante bonifici (della tipologia prescritta) corrispondenti ai documenti di spesa;
che fosse stata inviata la dichiarazione all'Società_1; che, nella dichiarazione, fossero stati indicati i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento.
Anzi a pag. 3 del ricorso introduttivo si legge infatti “ L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile. Tale adempimento è stato effettivamente omesso dal sottoscritto”.
Né si può validamente sostenere (come ha fatto il ricorrente) che, trattandosi di dati già noti all'Amministrazione ed in base al principio della buona fede e legittimo affidamento, quest'ultima non potesse chiedere documentazione inerente. Va, infatti, obiettato, che la conoscenza dovrebbe riguardare non i dati catastali per se stessi, ma l'effettuazione di certi lavori e, comunque, sarebbe egualmente rimasto inadempiuto l'obbligo formale posto dalla legge a carico del beneficiario.
Tanto basta per respingere il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 400,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2783/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48,50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 439728 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1215/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il diniego parziale di sgravio n. 2024S770516 del 28.11.2024, effettuato dall' UT RM 2 AURELIO (TJP), inerente la partita T181031103152475990000001/T, con il quale, in seguito alla domanda di riesame in autotutela con riguardo alla cartella n. 0972022005303946700, veniva sgravato l'importo di euro 944,73, residuando 4.751,96 euro, relativamente all'IRPEF anno di imposta 2017. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del disconoscimento degli importi per i quali lo sgravio non è intervenuto e che vengono recuperati a tassazione, asserendo di aver effettuato la comunicazione all'Società_1 e negando che gli errori meramente formali in cui sarebbe incorso nella dichiarazione possano condurre alla perdita del diritto alla detrazione.
L'Ufficio resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, nella sua costituzione in giudizio, ha riferito che, nell'ambito di controlli relativi alle dichiarazioni relative a più annualità di imposta, erano state rilevate alcune irregolarità e/o omissioni concernente la fruizione di benefici legati a dichiarati interventi di risparmio energetico. In particolare, l'Ufficio aveva constatato che le fatture prodotte non rientravano tra quelle ammissibili;
che non risultava prodotta la ricevuta della trasmissione della documentazione all'Società_1 entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori;
che i pagamenti non erano stati effettuati mediante bonifici adeguati;
che non risultavano indicati i dati catastali identificativi dell'immobile ristrutturato.
Il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73, dunque, ha riguardato non solo l'anno d'imposta 2017, ma ha riguardato anche l'anno d'imposta 2016 in relazione al quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 09720210111036716, con la quale erano state operate le rettifiche della dichiarazione per l'anno 2016 sempre per il recupero delle illegittime detrazioni d'imposta per le spese di risparmio energetico .
Ora, in linea di principio, va osservato che il contribuente, quando intende fruire di un beneficio accordato dalla legge, ha l'onere di dimostrare, da un lato, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano la fruizione;
dall'altro, di avere assolto compiutamente agli adempimenti formali prescritti per accedere alla provvidenza.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente non abbia dato la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di legge per potersi giovare della deduzione, né ha dimostrato di avere di avere adeguatamente assolto agli oneri formali.
A fronte della contestazione portata dall'ufficio, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le fatture prodotte rientrassero effettivamente tra le spese per interventi di risparmio energetico riferibili con certezza ad un immobile;
che i pagamenti fossero stati effettuati mediante bonifici (della tipologia prescritta) corrispondenti ai documenti di spesa;
che fosse stata inviata la dichiarazione all'Società_1; che, nella dichiarazione, fossero stati indicati i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento.
Anzi a pag. 3 del ricorso introduttivo si legge infatti “ L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile. Tale adempimento è stato effettivamente omesso dal sottoscritto”.
Né si può validamente sostenere (come ha fatto il ricorrente) che, trattandosi di dati già noti all'Amministrazione ed in base al principio della buona fede e legittimo affidamento, quest'ultima non potesse chiedere documentazione inerente. Va, infatti, obiettato, che la conoscenza dovrebbe riguardare non i dati catastali per se stessi, ma l'effettuazione di certi lavori e, comunque, sarebbe egualmente rimasto inadempiuto l'obbligo formale posto dalla legge a carico del beneficiario.
Tanto basta per respingere il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 400,00.