Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 21/01/2026, n. 852
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del tributo locale (imposta sulla pubblicità)

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'atto interruttivo (comunicazione preventiva di ipoteca del 06/03/2015) abbia fatto decorrere nuovamente il termine quinquennale, questo sia scaduto il 06/03/2020. La successiva sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020) è iniziata solo dall'08/03/2020, ossia dopo la maturazione della prescrizione. Pertanto, il credito locale è considerato prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione di sanzioni e interessi relativi ai tributi erariali

    La Corte ha ritenuto che anche le sanzioni e gli interessi relativi ai tributi erariali, soggetti a prescrizione quinquennale autonoma, siano maturati prima dell'inizio della sospensione emergenziale (08/03/2020), in quanto il termine quinquennale era iniziato a decorrere nuovamente dal 06/03/2015 e sarebbe scaduto il 06/03/2020. Pertanto, anche questi accessori sono considerati prescritti.

  • Accolto
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha accolto questa domanda in quanto ha ritenuto prescritte le sanzioni e gli interessi relativi ai tributi erariali e locali, come dettagliato nelle motivazioni relative alla prescrizione dei tributi.

  • Accolto
    Annullamento dell'intimazione per prescrizione

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente ai crediti prescritti (tributo locale, sanzioni e interessi relativi ai tributi erariali).

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, data la reciproca soccombenza e la particolarità delle questioni trattate.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, procedendo all'esame del merito delle contestazioni relative all'intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione e decidendo sulla prescrizione.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    La Corte ha rigettato il ricorso solo per la parte relativa al tributo erariale principale, accogliendolo per la parte relativa ai tributi locali, sanzioni e interessi prescritti. Pertanto, il ricorso non è stato rigettato integralmente.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'istanza cautelare

    La Corte ha implicitamente rigettato questa richiesta, avendo confermato l'ordine di sospensione dell'esecuzione per i crediti prescritti.

  • Rigettato
    Rigetto istanza cautelare

    La Corte ha implicitamente rigettato questa richiesta, avendo confermato l'ordine di sospensione dell'esecuzione per i crediti prescritti.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha rigettato questa eccezione preliminare, ritenendo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al contribuente costituisse atto impugnabile, e che eventuali censure sulla notifica delle cartelle avrebbero dovuto essere fatte valere opponendo tale comunicazione. Tuttavia, la Corte ha comunque esaminato il merito delle contestazioni sulla prescrizione.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda solo per la parte relativa al tributo erariale principale. Pertanto, il ricorso non è stato rigettato integralmente.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, data la reciproca soccombenza e la particolarità delle questioni trattate.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo erariale principale

    La Corte ha rigettato questa parte del ricorso, ritenendo che per il tributo erariale principale trovi applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione. L'interruzione prodotta dalla comunicazione preventiva di ipoteca del 06/03/2015 ha fatto decorrere nuovamente il termine decennale, che non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata (22/05/2025), considerando anche la sospensione emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 21/01/2026, n. 852
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 852
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo