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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 21/01/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11015/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Carrella - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Massa Di Somma - Via Vederi 80040 Massa Di Somma NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IRPEF 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19873/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “A) dichiarare non dovute le somme iscritte nelle cartelle di pagamento nelle Cartelle di pagamento nn. 07120080221309668000 e 07120110241505573000, di cui all'avviso di intimazione n.
071 2025 90248439 20/000, per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
B) accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuti gli interessi e le sanzioni afferenti ai singoli tributi;
C) per l'effetto, accertata la inesistenza dei titoli esecutivi, con i relativi interessi e sanzioni, per sopravvenuti fattori estintivi (intervenuta decorrenza del termine prescrizionale) nonché la conseguente illegittimità dell'iniziata procedura di riscossione delle somme nei confronti dell'opponente, annullare l'intimazione n.
071 2025 90248439 20/000, e tutti gli atti ad essa presupposti e/o comunque collegati, con conferma dell'ordine di sospensione;
D) condannare le parti convenute, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese e competenze di lite, oltre I.V.A. per professionisti e C.P.A. in misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”,
Per la resistente Agenzia delle Entrate – SI: “In via preliminare:- dichiarare, per le causali di cui in motivazione, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SI;
- Nel merito:- rigettare il ricorso ed ogni domanda connessa e conseguente, anche in applicazione della proroga emergenziale dei termini di decadenza e prescrizione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, si compiaccia la Corte di Giustizia di compensare le spese di giudizio”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli: “1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento notificato;
2) in rito ed in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
3) in via principale, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
4) la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ed alla liquidazione delle spese professionali, come da nota spesa allegata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120259024843920000, notificatagli il 22 maggio 2025 da Agenzia delle Entrate – SI, mediante la quale gli veniva intimato di provvedere, entro cinque giorni, al pagamento della somma complessiva di euro 23.607,48, riferita alle cartelle di pagamento n. 07120080221309668000 e n.
07120110241505573000, recanti rispettivamente tributi erariali per l'anno 2005 e imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle né di altri atti presupposti o successivi, e sosteneva che i relativi crediti risultassero prescritti, essendo ampiamente decorso – per i tributi erariali – il termine decennale e, per i tributi locali, il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. Eccepiva, altresì, la prescrizione autonoma delle sanzioni e degli interessi, chiedendo l'annullamento dell'intimazione, la declaratoria di inesigibilità delle somme e la sospensione dell'esecuzione.
Si costituivano in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate – SI.
L'Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze dirette alle attività dell'agente della riscossione e, nel merito, sosteneva l'inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che eventuali contestazioni inerenti le cartelle dovessero essere proposte al momento della loro notificazione. Ribadiva l'applicabilità della prescrizione decennale ai crediti erariali e l'interruzione del relativo termine mediante la notifica degli atti esattoriali e dell'intimazione impugnata, richiamando altresì le proroghe dei termini determinate dalla normativa emergenziale COVID-19. Contestava, infine, ogni censura relativa al calcolo degli interessi e chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale, a sua volta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti la formazione del ruolo e la sussistenza del credito, sostenendo che tali profili attengono esclusivamente agli enti impositori. Nel merito, deduceva la regolare notifica delle due cartelle, depositando la relativa documentazione, e contestava l'eccezione di prescrizione, ribadendo l'applicabilità del termine decennale per i tributi erariali e la continuità delle interruzioni. Richiamava, inoltre, la disciplina emergenziale di cui al DL 41/2021 e i successivi arresti giurisprudenziali, che avrebbero determinato un generale slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso.
In data 07 novembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale confutava analiticamente le difese delle parti resistenti. Ribadiva la mancata ricezione delle cartelle e contestava la validità della documentazione prodotta da AdER in ordine alle notifiche, sostenendo la mancanza di prova dell'effettiva ricezione delle comunicazioni da parte del destinatario. Richiamava giurisprudenza sulla necessità, nei casi di consegna a persona diversa, dell'invio e della prova della CAN (comunicazione di avvenuta notifica), rilevando che gli avvisi di ricevimento prodotti non consentono di stabilire a chi e come siano stati recapitati i plichi. Insisteva, quindi, sulla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle e sull'insufficienza probatoria degli estratti o delle copie non asseverate depositate dall'agente della riscossione.
Acquisita la documentazione acquisita la controversia è stata decisa all'esito della odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare questione sollevata dal ricorrente in ordine alla tardiva costituzione delle parti resistenti non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ai fini della presente decisione. È infatti pacifico, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che nel processo tributario la violazione del termine di cui all'art. 23 del d.lgs. 546/1992 determina esclusivamente la decadenza del resistente dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di richiedere la chiamata di terzi, permanendo invece il pieno diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del decreto citato (Cass., sez. trib., 30 gennaio 2019, n. 2585). Pertanto, la tardività della costituzione non incide sulla valutazione delle difese svolte né determina preclusioni ulteriori.
Quanto al merito, le doglianze del ricorrente relative alla mancata notifica delle cartelle presupposte non possono essere accolte, risultando superate dalla documentazione in atti. Risulta infatti che in data 06/03/2015 al contribuente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176201500002157000, riferita anche alle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata. Tale comunicazione costituisce atto tipicamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e contiene tutti gli elementi necessari per rendere pienamente conoscibili al destinatario le pretese sottese alle cartelle esattoriali. Ne consegue che eventuali censure sulla validità della notificazione di tali cartelle avrebbero dovuto essere fatte valere opponendo tempestivamente detta comunicazione, ciò che nel caso di specie non risulta essere avvenuto.
Resta dunque da esaminare l'eccezione di prescrizione. Per quanto riguarda il tributo locale relativo all'imposta sulla pubblicità, va ricordato che esso è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. L'atto interruttivo costituito dalla comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
06/03/2015 ha fatto decorrere nuovamente il termine di cinque anni, che è venuto a scadenza il
06/03/2020. La successiva sospensione dei termini determinata dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come noto, ha avuto decorrenza solo dall'08/03/2020, vale a dire due giorni dopo la maturazione della prescrizione.
Ne deriva che, al momento in cui la sospensione emergenziale ha iniziato a produrre effetti, il quinquennio risultava già spirato e la sospensione non può quindi incidere su un termine già consumato.
Il credito relativo al tributo locale deve pertanto ritenersi prescritto.
Per le medesime ragioni risultano prescritti anche le sanzioni e gli interessi afferenti ai tributi erariali iscritti nella cartella del 2008. Tali accessori, soggetti anch'essi al termine quinquennale autonomo rispetto al tributo principale, avevano iniziato a decorrere nuovamente dal 06/03/2015 e sono venuti a scadenza il
06/03/2020. Poiché la sospensione emergenziale è intervenuta successivamente, anche per essi la prescrizione deve ritenersi maturata prima dell'08/03/2020.
Diversa conclusione deve invece trarsi per il tributo erariale principale, per il quale trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione. L'interruzione prodotta dalla comunicazione preventiva di ipoteca del 06/03/2015 ha fatto decorrere nuovamente il termine decennale, che non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 22/05/2025. Anche tenendo conto della sospensione disposta dal citato art. 67 D.L. 18/2020, il periodo utile non risulta consumato. Ne consegue la permanenza dell'obbligazione tributaria limitatamente al tributo erariale principale.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti prescritti, mentre va rigettato per la parte concernente il tributo erariale principale.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della particolarità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli, 17/11/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11015/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Carrella - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Massa Di Somma - Via Vederi 80040 Massa Di Somma NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IRPEF 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90248439 20 000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19873/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “A) dichiarare non dovute le somme iscritte nelle cartelle di pagamento nelle Cartelle di pagamento nn. 07120080221309668000 e 07120110241505573000, di cui all'avviso di intimazione n.
071 2025 90248439 20/000, per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
B) accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuti gli interessi e le sanzioni afferenti ai singoli tributi;
C) per l'effetto, accertata la inesistenza dei titoli esecutivi, con i relativi interessi e sanzioni, per sopravvenuti fattori estintivi (intervenuta decorrenza del termine prescrizionale) nonché la conseguente illegittimità dell'iniziata procedura di riscossione delle somme nei confronti dell'opponente, annullare l'intimazione n.
071 2025 90248439 20/000, e tutti gli atti ad essa presupposti e/o comunque collegati, con conferma dell'ordine di sospensione;
D) condannare le parti convenute, in solido tra loro e/o per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese e competenze di lite, oltre I.V.A. per professionisti e C.P.A. in misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”,
Per la resistente Agenzia delle Entrate – SI: “In via preliminare:- dichiarare, per le causali di cui in motivazione, la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SI;
- Nel merito:- rigettare il ricorso ed ogni domanda connessa e conseguente, anche in applicazione della proroga emergenziale dei termini di decadenza e prescrizione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, si compiaccia la Corte di Giustizia di compensare le spese di giudizio”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli: “1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento notificato;
2) in rito ed in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
3) in via principale, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
4) la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ed alla liquidazione delle spese professionali, come da nota spesa allegata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120259024843920000, notificatagli il 22 maggio 2025 da Agenzia delle Entrate – SI, mediante la quale gli veniva intimato di provvedere, entro cinque giorni, al pagamento della somma complessiva di euro 23.607,48, riferita alle cartelle di pagamento n. 07120080221309668000 e n.
07120110241505573000, recanti rispettivamente tributi erariali per l'anno 2005 e imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle né di altri atti presupposti o successivi, e sosteneva che i relativi crediti risultassero prescritti, essendo ampiamente decorso – per i tributi erariali – il termine decennale e, per i tributi locali, il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. Eccepiva, altresì, la prescrizione autonoma delle sanzioni e degli interessi, chiedendo l'annullamento dell'intimazione, la declaratoria di inesigibilità delle somme e la sospensione dell'esecuzione.
Si costituivano in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate – SI.
L'Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze dirette alle attività dell'agente della riscossione e, nel merito, sosteneva l'inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che eventuali contestazioni inerenti le cartelle dovessero essere proposte al momento della loro notificazione. Ribadiva l'applicabilità della prescrizione decennale ai crediti erariali e l'interruzione del relativo termine mediante la notifica degli atti esattoriali e dell'intimazione impugnata, richiamando altresì le proroghe dei termini determinate dalla normativa emergenziale COVID-19. Contestava, infine, ogni censura relativa al calcolo degli interessi e chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale, a sua volta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti la formazione del ruolo e la sussistenza del credito, sostenendo che tali profili attengono esclusivamente agli enti impositori. Nel merito, deduceva la regolare notifica delle due cartelle, depositando la relativa documentazione, e contestava l'eccezione di prescrizione, ribadendo l'applicabilità del termine decennale per i tributi erariali e la continuità delle interruzioni. Richiamava, inoltre, la disciplina emergenziale di cui al DL 41/2021 e i successivi arresti giurisprudenziali, che avrebbero determinato un generale slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso.
In data 07 novembre 2025, il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale confutava analiticamente le difese delle parti resistenti. Ribadiva la mancata ricezione delle cartelle e contestava la validità della documentazione prodotta da AdER in ordine alle notifiche, sostenendo la mancanza di prova dell'effettiva ricezione delle comunicazioni da parte del destinatario. Richiamava giurisprudenza sulla necessità, nei casi di consegna a persona diversa, dell'invio e della prova della CAN (comunicazione di avvenuta notifica), rilevando che gli avvisi di ricevimento prodotti non consentono di stabilire a chi e come siano stati recapitati i plichi. Insisteva, quindi, sulla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle e sull'insufficienza probatoria degli estratti o delle copie non asseverate depositate dall'agente della riscossione.
Acquisita la documentazione acquisita la controversia è stata decisa all'esito della odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare questione sollevata dal ricorrente in ordine alla tardiva costituzione delle parti resistenti non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ai fini della presente decisione. È infatti pacifico, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che nel processo tributario la violazione del termine di cui all'art. 23 del d.lgs. 546/1992 determina esclusivamente la decadenza del resistente dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di richiedere la chiamata di terzi, permanendo invece il pieno diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del decreto citato (Cass., sez. trib., 30 gennaio 2019, n. 2585). Pertanto, la tardività della costituzione non incide sulla valutazione delle difese svolte né determina preclusioni ulteriori.
Quanto al merito, le doglianze del ricorrente relative alla mancata notifica delle cartelle presupposte non possono essere accolte, risultando superate dalla documentazione in atti. Risulta infatti che in data 06/03/2015 al contribuente è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176201500002157000, riferita anche alle cartelle oggetto dell'intimazione impugnata. Tale comunicazione costituisce atto tipicamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e contiene tutti gli elementi necessari per rendere pienamente conoscibili al destinatario le pretese sottese alle cartelle esattoriali. Ne consegue che eventuali censure sulla validità della notificazione di tali cartelle avrebbero dovuto essere fatte valere opponendo tempestivamente detta comunicazione, ciò che nel caso di specie non risulta essere avvenuto.
Resta dunque da esaminare l'eccezione di prescrizione. Per quanto riguarda il tributo locale relativo all'imposta sulla pubblicità, va ricordato che esso è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. L'atto interruttivo costituito dalla comunicazione preventiva di ipoteca notificata il
06/03/2015 ha fatto decorrere nuovamente il termine di cinque anni, che è venuto a scadenza il
06/03/2020. La successiva sospensione dei termini determinata dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come noto, ha avuto decorrenza solo dall'08/03/2020, vale a dire due giorni dopo la maturazione della prescrizione.
Ne deriva che, al momento in cui la sospensione emergenziale ha iniziato a produrre effetti, il quinquennio risultava già spirato e la sospensione non può quindi incidere su un termine già consumato.
Il credito relativo al tributo locale deve pertanto ritenersi prescritto.
Per le medesime ragioni risultano prescritti anche le sanzioni e gli interessi afferenti ai tributi erariali iscritti nella cartella del 2008. Tali accessori, soggetti anch'essi al termine quinquennale autonomo rispetto al tributo principale, avevano iniziato a decorrere nuovamente dal 06/03/2015 e sono venuti a scadenza il
06/03/2020. Poiché la sospensione emergenziale è intervenuta successivamente, anche per essi la prescrizione deve ritenersi maturata prima dell'08/03/2020.
Diversa conclusione deve invece trarsi per il tributo erariale principale, per il quale trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione. L'interruzione prodotta dalla comunicazione preventiva di ipoteca del 06/03/2015 ha fatto decorrere nuovamente il termine decennale, che non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 22/05/2025. Anche tenendo conto della sospensione disposta dal citato art. 67 D.L. 18/2020, il periodo utile non risulta consumato. Ne consegue la permanenza dell'obbligazione tributaria limitatamente al tributo erariale principale.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti prescritti, mentre va rigettato per la parte concernente il tributo erariale principale.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della particolarità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli, 17/11/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo