CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Cause riunite n. 208/2022 R.G. + n. 210/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 7.02.2022, al n. 208 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa iscritta al n. 210 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1855 del Tribunale di Firenze, emessa il 30.06.2021, corretta con Ordinanza n. cron. 7937/2021 del 12.10.2021, nell'ambito del procedimento R.G. n. 10207/2016, cui era riunito il procedimento n.
15243/2016 promossa da
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini (c.f.
, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in C.F._1
Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1, giusta procura in atti;
e
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini (c.f. P.IVA_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in C.F._1
Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calugi (c.f.
) e dall'Avv. Luca Giraldi (c.f. ), C.F._2 C.F._3
1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Gino Capponi, n. 26, giusta procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, elettivamente domiciliata presso i loro uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per le appellanti, come da comparse conclusionali del 16.06.2025: “Voglia l'Ecc. ma
Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del 30/6/2021, pubblicata il 30/06/2021 (n. 1855/2021 del Tribunale di Firenze, Giudice dott. ssa Susanna
Zanda) corretta con Ordinanza n. cron. 7937/2021 del 12/10/2021: in via preliminare:
-dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'impugnazione del Decreto
Dirigenziale di A.R.T.E.A. n. 443/2016 promossa nel proc. to n. 10207/2016; nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto di di recuperare dalla società attrice il CP_1 contributo oggetto di causa nell'importo di € 75.202,23 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea perché perché infondata nel merito.”;
- riformare la parte di sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della al pagamento delle Controparte_2 stesse per entrambi i gradi di giudizio.
* dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
o, in subordine, in denegata ipotesi di ammissione dello stesso, rigettarlo in
[...] quanto infondato nel merito.
*
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi del giudizio e con condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato, medio tempore, da in esecuzione della sentenza di primo grado.”. Parte_1 per l'appellata, come da comparsa conclusionale del 16.06.2025: “Si conclude affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello, voglia:
2 - in accoglimento dell'appello incidentale proposto nei paragrafi da 18 a 21 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1855/2021, pubblicata il 30 giugno 2021, previa occorrendo disapplicazione degli atti amministrativi sopra indicati, accertare e dichiarare che l' non ha il Controparte_1 diritto di recuperare dalla TÀ attrice il contributo oggetto di causa nell'importo di €
75.202,23 e condannare l' , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo del
[...] contributo recuperato nelle more del giudizio;
- respingere le impugnazioni principali proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto al numero di R.G. 10207/2016, la conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_2
, e il Parte_1 CP_1 Controparte_3
impugnando il decreto dirigenziale n. 443/2016 di al fine di
[...] CP_1 ottenerne la disapplicazione, con il conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell'ente di recuperare dalla TÀ attrice il contributo oggetto di causa, dell'importo di €75.202,23, nonché la condanna dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more del giudizio.
Al procedimento R.G. n. 10207/2016 veniva riunito il procedimento n. 15243/2016, pendente tra le medesime parti e introdotto dalla , al fine Controparte_2 di ottenere la disapplicazione del successivo decreto dirigenziale di CP_1 recante numero 1078/2016, con cui l'Ente aveva parzialmente annullato in autotutela il precedente decreto n. 443/2016.
A fondamento della domanda, la TÀ attrice deduceva di avere presentato ad nel maggio 2014, istanza volta ad ottenere il premio per la promozione CP_1 dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, disciplinato dal Regolamento comunitario n. 1698/2005, dichiarando, in conformità alla normativa europea, di utilizzare prodotti fitosanitari e impegnandosi a rispettare il Regolamento comunitario n.
1107/2009 relativo all'immissione in commercio di tali prodotti. La TÀ veniva ammessa all'aiuto per la coltivazione della vite, ottenendo il pagamento di
€74.743,11, salvo poi essere dichiarata decaduta dall'impegno pluriennale con
3 decreto dirigenziale n. 443/2016, il quale stabiliva, altresì, il recupero CP_1 presso la TÀ della somma suddetta, oltre ad €460,12 a titolo di interessi.
L'Ente fondava la dichiarazione di decadenza su di un controllo documentale, dal quale era emerso l'utilizzo, da parte della , di un prodotto (Acarkill), Controparte_2 vietato nella coltivazione della vite dall'anno 2012, con conseguente mancato rispetto dei requisiti di permanenza previsti dalla legge. Il tecnico di incaricato del CP_1 controllo contestava, altresì, alla il superamento del dosaggio del Controparte_2 principio attivo rame metallo (TO Hi Bio).
Ritenendo infondata la contestazione relativa all'utilizzo dell'Acarkill, impiegato nei fatti per la coltivazione dei limoni e non per quella della vite, la Controparte_2 impugnava dinnanzi al Tribunale di Firenze il decreto n. 443/2016 e, parallelamente, presentava ad istanza per l'esercizio del potere di annullamento in CP_1 autotutela. Invero, con successivo decreto n. 1078/2016 l'Ente, riconosciuta la fondatezza della contestazione relativa all'Acarkill, disponeva la revoca della decadenza dall'impegno pluriennale, confermando, tuttavia, il proprio diritto di recuperare il premio annuale 2014, a causa del mancato rispetto della dose in etichetta del TO.
Si costituivano, in entrambi i giudizi di primo grado, e , CP_1 Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere;
in via subordinata, di accertare il diritto di di recuperare l'importo di € 75.202,23, erogato alla TÀ CP_1 CP_2
a titolo di impegno pluriennale. Le convenute rilevavano che le contestazioni della
TÀ attrice al decreto n. 443/2016, relative all'impiego dell'Acarkill sulle piantagioni di limoni e non su quelle di vite, erano state recepite da in sede CP_1 di esercizio del potere di autotutela con il successivo decreto n. 1078/2016, di tal ché si imponeva la dichiarazione di cessata materia del contendere. Nel merito, evidenziavano che dai controlli effettuati era emerso altresì il superamento del dosaggio da etichetta del TO, da cui erano derivati comunque l'inadempimento di un impegno pertinente di condizionalità e la conseguente esclusione del pagamento per l'anno 2014, con diritto dell'Ente di recuperare la somma già erogata.
Disposta la riunione dei fasicoli n. 10207 e 15243 del 2016, il procedimento di primo grado veniva istruito documentalmente e mediante l'acquisizione della CTU disposta nell'ambito di altro procedimento pendente tra le parti.
Si costituiva, altresì, in giudizio, il Controparte_3
chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva.
[...]
4 Con sentenza n. 1855/2021, il Tribunale di Firenze, previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, sul rilievo che lo CP_3 stesso aveva emesso il D.M. n. 30125/2009, di cui era stato chiesto l'accertamento della illegittimità e la disapplicazione, affermava che, in applicazione dell'art. 51, paragrafo 4 del Regolamento comunitario n. 1698/2005, A.R.T.E.A., a fronte dell'inadempimento della TÀ , avrebbe potuto recuperare solo dallo 0% CP_2 al 5% della somma erogata e, in questo range, avrebbe dovuto quantificare la cifra tenuto conto della scarsa importanza dell'inadempimento, giacché il superamento del dosaggio del TO era stato modesto.
In definitiva, il Tribunale disponeva: “accertata l'illegittimità del decreto dirigenziale
n. 443/2016 e di quello successivo n. 1078/2016 nonché l'illegittimità “in parte CP_1 qua” della delibera di giunta regionale toscana n. 1243/2012 e del DM del
[...]
agricole e forestali n. 30125/2009 art. 15, e disapplicati tali atti per Controparte_3 contrasto con i regolamenti comunitari in materia di sostegno in ambito agricolo-rurale, disapplica gli atti interni e dispone la revoca del contributo concesso da alla CP_1
per l'anno 2014 limitatamente all'1% (invece che al 100%), Controparte_2
e dunque limitatamente alla somma di euro 7.520,22 invece che alla somma di euro
75.202,23. NN , e convenuto, in solido tra loro CP_1 Parte_1 CP_3
a rimborsare alla società attrice e spese di lite che liquida in euro 7.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, oltre euro 826,00 per spese vive sostenute”.
La sentenza n. 1855/2021 era oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 12.10.2021, che disponeva che nel dispositivo “laddove è scritto “omissis
….beneficio dell'1%, ossia euro 7.520,22” debba leggersi e intendersi “beneficio dell'1%, ossia euro 752,022…..omissis”.
II. Avverso detta sentenza, e proponevano due appelli Parte_1 CP_1 autonomi, iscritti il primo al R.G. n. 208/2022 e il secondo al R.G. n. 210/2022
(successivamente riuniti e per questo qui trattati congiuntamente), chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e deducendo i medesimi motivi di appello.
1) Violazione di legge per violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. per difetto di motivazione e per erroneità della motivazione della sentenza. Violazione di legge per violazione ed errata applicazione e interpretazione reg. Ce 1698/2005; reg. Ce
65/2011; reg. Ce 1122/2009; d.M. N. 30125/2009, decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e delibera della giunta regionale n. 1243/2012. Pt_1 Pt_1
5 Con il primo motivo di appello, e hanno contestato la Parte_1 CP_1 sentenza di primo grado, laddove questa ha ritenuto applicabili al caso di specie i
Regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1122/2009 e 65/2011 e ha disapplicato la normativa nazionale contenuta nel D.M. n. 30125/2009, nonché quella regionale contenuta nel D.G.R.T. n. 1243/2012, ritenendole in contrasto con la normativa europea.
Anzitutto, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto direttamente applicabili al caso di specie i suddetti regolamenti né avrebbe specificato le norme degli stessi effettivamente prese in considerazione, aderendo acriticamente alla tesi dell'attrice e a precedenti giurisprudenziali non pertinenti.
Inoltre, il giudicante avrebbe omesso di valutare che tanto l'art. 51 del Regolamento
n. 1698/2005, quanto l'art. 18 del Regolamento n. 65/2011 attribuiscono ai singoli
Stati membri la potestà legislativa in materia di sanzioni e di recupero degli aiuti, di tal ché non sarebbero direttamente applicabili. In sostanza, la disciplina europea sarebbe meramente programmatoria e rimetterebbe al singolo Stato membro la decisione sul recupero e/o rifiuto del sostegno o sull'importo della riduzione dell'aiuto.
Risulterebbe, inoltre, insussistente il contrasto, rilevato dalla sentenza di primo grado, tra la citata normativa europea e quella nazionale, rappresentata dal D.M. n.
30125/2009 e dal D.G.R.T. n. 1243/2012, essendo quest'ultima il legittimo esercizio della potestà normativa che lo stesso legislatore europeo ha riservato al singolo Stato membro in materia di individuazione degli obiettivi e del conseguente apparato sanzionatorio da applicare. In sostanza, giacché il quadro normativo europeo non vieta agli Stati membri di prevedere sanzioni più gravi, ha Parte_1 legittimamente previsto l'esclusione totale dal beneficio in caso di violazione degli impegni pertinenti, come il superamento del dosaggio da etichetta di fitofarmaci.
Le attrici contestavano, infine, che rispetto al dosaggio da etichetta imposto non potessero esservi tolleranze, in ragione della percentuale di scostamento, idonee a incidere sull'importo della sanzione.
2) Violazione di legge per errata applicazione e interpretazione reg. Ce 1698/2005; reg. Ce 65/2011; reg. Ce 1122/2019; reg. Ce 640/2014, d.M. N. 30125/2009 e per violazione, omessa o errata applicazione, della lex specialis di cui al decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e alla delibera della giunta regionale Pt_1
n. 1243/2012. Pt_1
6 Con il secondo motivo di appello, le attrici ribadivano che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto disapplicare la legittima lex specialis di cui al decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e alla delibera della giunta regionale n. Pt_1 Pt_1
1243/2012 e non avrebbe dovuto limitarsi a ridurre l'importo del contributo erogato alla TÀ , in ragione del modesto superamento della dose da etichetta, CP_2 non tollerando la normativa regionale nessun minimo scostamento.
3) Violazione di legge per violazione artt. 4 e 5, allegato e) della legge n. 2248/1865 sotto ulteriore profilo.
Con il terzo motivo di appello, le attrici lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente ridotto la sanzione comminata alla Controparte_2 tenendo conto dell'asserita gravità effettiva dell'inadempimento di quest'ultima, di fatto svolgendo una cognizione che è andata al di là dell'accertamento incidentale sugli atti amministrativi riservato al giudice ordinario.
4) Violazione di legge per violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc per difetto di motivazione e per erroneità della motivazione della sentenza.
Con il quarto motivo di appello, veniva dedotto che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare l'eccezione di cessata materia del contendere in merito all'impugnazione del decreto dirigenziale n. 443/2016, con il quale era stata dichiarata la decadenza della dall'impegno pluriennale assunto. Controparte_2
Invero, a seguito di tale decreto la TÀ aveva inoltrato ad istanza di CP_1 riesame in autotutela che l'Ente aveva accolto, revocando il provvedimento di decadenza.
5) Nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse stata confermata, le appellanti chiedevano la riforma della statuizione in ordine alle spese di lite, nel senso che le stesse venissero compensate, anche in considerazione della complessità delle questioni di diritto trattate nella controversia in esame.
III. Si costituiva nel giudizio recante R.G. n. 208/2022 la Controparte_2
contestando integralmente i motivi di gravame, sulla base delle seguenti
[...] argomentazioni.
1) In primo luogo, posto che il paragrafo 4 dell'art. 51 del Regolamento n. 1698/2005 individua precisi limiti massimi di riduzione dell'aiuto nelle varie ipotesi di inadempimento, lo Stato membro non può, come invece era stato fatto nel caso di specie, applicare una riduzione dell'aiuto superiore al 5% per il primo inadempimento non intenzionale. In sostanza, poiché il diritto comunitario individua con precisione i limiti del potere sanzionatorio, non sarebbe permesso agli Stati membri aggravare tali conseguenze.
7 Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 9 del Regolamento n. 65/2011, invocato dalle appellanti, non legittima lo Stato membro a modificare le sanzioni per come delineate dalla normativa europea, ma si limita ad autorizzare l'introduzione di sanzioni aggiuntive.
2) In secondo luogo, posto che la violazione accertata a carico della TÀ appellata era consistita nel superamento del dosaggio di un principio attivo ammesso nella coltivazione della vite, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto applicare, come invocato da parte appellante, l'art. 51, paragrafo 4, giacché la normativa regionale
3) Quanto all'omessa pronuncia sulla cessata materia del contendere in relazione al decreto dirigenziale n. 443/2016, il Giudice avrebbe correttamente omesso di pronunciarsi a riguardo, giacché tale decreto, in sede di autotutela, non era stato annullato in toto, ma era stato confermato nella parte relativa al recupero del premio per l'anno 2014 e, pertanto, era stato oggetto di disapplicazione in sede di sentenza di primo grado.
IV. La proponeva, altresì, appello incidentale, sulla Controparte_2 base dei seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640; violazione e falsa applicazione della l.r. 15 aprile 1999, n. 25; violazione delle e contraddittorietà con le Disposizioni regionali in materia di “inadempienze riscontrate nell'ambito del Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR modifiche ed integrazioni alla DGR 581/2012” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 28 dicembre 2012 e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1193 del 15 dicembre 2014. Violazione del d.m. 8 febbraio 2016; contraddittorietà con e violazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 295 e n. 297 dell'11 aprile 2016.
Violazione del principio della certezza del diritto.
Con il primo motivo di appello, la chiedeva di accogliere le domande Controparte_2 presentate in primo grado, sul rilievo che l'oscurità del quadro normativo applicabile nel caso di specie imponesse la disapplicazione della sanzione irrogata.
2) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640; violazione e falsa applicazione della l.r. 15 aprile 1999, n. 25; violazione delle e contraddittorietà con le Disposizioni regionali in materia di “inadempienze riscontrate nell'ambito del Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR modifiche ed integrazioni alla DGR 581/2012” approvate con
8 deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 28 dicembre 2012 e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1193 del 15 dicembre 2014. Violazione del d.m. 8 febbraio 2016; contraddittorietà con e violazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 295 e n. 297 dell'11 aprile 2016.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale chiedeva di accertare che la riduzione totale dell'aiuto, operata da fosse illegittima, posto che nessuna fonte CP_1 europea prevede che, in caso di prima violazione involontaria degli impegni assunti dal beneficiario, il premio possa essere ridotto del 100%. Ribadiva, inoltre, che il tecnico aveva accertato due soli scostamenti dalla dose in etichetta di CP_1
TO e che l'Ente non aveva svolto alcuna verifica in ordine alla negligenza della
TÀ di conseguenza, l'inadempimento non poteva imputarsi al CP_2 beneficiario e l'aiuto non poteva essere ridotto.
3) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640.
Con il terzo motivo di appello, veniva dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare una riduzione dell'aiuto pari all'1%, posto che tale riduzione è prevista solo in caso di negligenza del beneficiario, che, nel caso di specie, non è stata accertata.
4) Difetto della motivazione e dell'istruttoria. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti. Tardività della contestazione.
Con il quarto motivo di appello, la evidenziava che con il primo Controparte_2 decreto n. 443/2016 non aveva contestato alla beneficiaria il presunto CP_1 superamento del dosaggio da etichetta di TO, salvo poi porre tale circostanza a fondamento del secondo decreto, il n. 1078/2016 (che era intervenuto ad annullare il primo in autotutela). In sostanza, veniva dedotta l'illegittimità del secondo decreto che, seppur confermativo del precedente, si fondava su una contestazione che non era stata mossa in precedenza.
IV. Si costituiva nel giudizio recante R.G. n. 210/2022 il
[...]
reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_3 passiva respinta dal Giudice di prime cure e, nel merito, aderendo alle difese delle appellanti e Parte_1 CP_4
Previa riunione del procedimento n. 210/2022 al procedimento n. 208/2022, in
[...] assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata al 1.04.2025 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9 VII. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dagli Enti appellanti, è già stata decisa con separata ordinanza del
6.11.2024.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta in sede di costituzione in appello dal
[...]
Controparte_3
Come correttamente statuito dal Giudice di primo grado, il appellato ha CP_3 emesso il D.M. 30125/2009, la cui legittimità è oggetto del presente giudizio, fondandosi su di essa la decisione in merito alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati da e da sulla base di tale D.M. Parte_1 CP_1
II. Gli appelli principali di e di sono parzialmente fondati Parte_1 CP_1
e devono essere accolti nel senso di cui in motivazione.
a. Per ragioni di ordine logico, deve essere dapprima esaminato il quarto motivo di appello principale, relativo alla presunta cessazione della materia del contendere.
Tale motivo è infondato.
Il decreto dirigenziale n. 1078/2016 di ha espressamente confermato il CP_1 precedente decreto n. 443/2016, nella parte in cui quest'ultimo autorizzava il recupero del pagamento erogato alla . Pertanto, rispetto a tale Controparte_2 autorizzazione, il decreto n. 1078 si è atteggiato ad atto meramente confermativo, in quanto tale non autonomamente impugnabile, e ha lasciato impregiudicato il valore dispositivo del precedente decreto.
Non è, pertanto, censurabile la sentenza di primo grado che ha ricompreso nell'oggetto dell'accertamento il decreto n. 443/2016, rigettando implicitamente l'eccezione di cessata materia del contendere.
b. Sono, invece, fondati i primi due motivi di appello principale, da esaminarsi congiuntamente per analogia delle questioni di diritto sollevate mediante essi.
Va premesso che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 2007- Parte_1
2013 ha dato concreta attuazione, per il territorio , alla disciplina del Pt_1
“sostegno allo sviluppo rurale” contenuta nel Regolamento comunitario n. 1698/2005, attivando una serie di misure.
La misura 214 oggetto di causa, come si evince dal suddetto PSR, attiene ai
“pagamenti agroambientali” di cui all'art. 36, lett. a, punto iv del citato Regolamento, che al successivo art. 39 dispone che i pagamenti agroambientali “sono erogati agli
10 agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali” e che rispettino, per tutta la durata dell'erogazione dell'aiuto, determinati requisiti di condizionalità.
Invero, l'art. 51 dispone la riduzione o revoca del pagamento nel caso in cui i beneficiari non ottemperino “ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003” (oggi sostituiti dagli articoli 4 e 5
e dagli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009) ovvero “ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3”.
Il paragrafo 4 dell'art. 51 stabilisce, inoltre, che la sanzione deve essere commisurata
“alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze” e tenendo conto dei seguenti criteri: “a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di inadempienza reiterata, il 15%. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza.
Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.
A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.
c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1”.
Al Regolamento n. 1698/2005 è stata data attuazione con il Regolamento n. 65/2011, che all'art. 18 prevede, per quanto d'interesse, che: “L'aiuto viene ridotto o rifiutato se
i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti: (a) per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005,
i requisiti obbligatori pertinenti nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 3, articolo
40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti;
[omissis] In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti”.
11 Il successivo art. 19 rinvia agli articoli 71 e 72 del Regolamento n. 1122/2009, che dettano ulteriori criteri di esercizio del potere sanzionatorio per i casi di infrazioni determinate da negligenza dell'agricoltore e infrazioni intenzionali.
Rileva, infine, l'articolo 4, paragrafo 9 del Regolamento n. 65/2011, secondo cui “le riduzioni o esclusioni di cui al presente regolamento si applicano ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla normativa nazionale”.
Nel nostro ordinamento, alle citate norme comunitarie era stata data attuazione con
D.M. 30125/2009 (oggi abrogato, ma vigente al momento dell'adozione della disciplina regionale rilevante per il caso di specie).
In particolare, l'art. 14 del D.M. prevedeva che, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali era subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento n. 1975/2006 (tra cui i sostegni concessi a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005), ad ogni infrazione si applicasse una percentuale di riduzione (del 5%, 25% o 50% in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 5) dei pagamenti relativi all'anno dell'accertamento di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso del medesimo anno.
L'art. 15, invece, disciplinava l'ipotesi in cui, nel corso dello stesso anno, si fossero verificate violazioni sia di uno o più impegni cui era subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005 sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità “chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali”, ipotesi in cui il beneficiario “è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione”.
Visto, poi, l'art. 23 del D.M., che consente alle Regioni di individuare con propri provvedimenti “le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità; i livelli delle gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 degli allegati 5 e 7; i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 13; ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3”, Pt_1
ha esercitato il potere normativo attribuitole con delibera n. 581/2012,
[...] modificata con la n. 1243/2012.
Tali disposizioni regionali prevedevano, in Premessa, la decadenza dal beneficio per qualsiasi violazione degli impegni di permanenza nel regime di aiuto (nello specifico, si legge: “non sono soggetti all'applicazione dell'art. 18, del reg CE 65/2011 e s.m.i. e
12 del 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. i requisiti di accesso e gli impegni di permanenza nel regime di aiuto, infatti il mancato rispetto degli stessi determina la decadenza dalla misura o operazione (d'ora in poi “azione”) con recupero delle somme fino a quel momento percepite ed esclusione dei benefici per l'eventuale restante annualità del quinquennio, fatte salve eventuali applicazioni specifiche riportate nelle sezioni delle singole misure”), salvo poi stabilire l'esclusione dal beneficio solo per gli scostamenti superiori al 10% della dose di principio attivo utilizzato (“oltre il 10% di scostamento della dose per singolo impiego di principio attivo/anno/azienda, si ha la decadenza con recupero o non concessione di quanto dovuto per l'annualità oggetto di controllo con riferimento alla coltura e colture interessate dallo scostamento”).
Con riferimento alla misura 214 oggetto di causa, poi, la delibera n. 1243 dispone quanto segue: “per impegno pertinente si intende l'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno agroambientale o per il benessere degli animali, rispetto al quale è riconosciuto un pagamento agroambientale.
Il mancato rispetto dell'impegno pertinente porta all'esclusione, per il corrispondente anno civile, dell'ammissibilità a pagamento della misura o azione secondo il disposto dell'art. 15 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.”.
Alla luce del quadro normativo così ricostruito, ritiene la Corte di aderire al proprio orientamento già espresso con le sentenze n. 697, 698 e 2840 del 2022.
È stato provato documentalmente – né è stato oggetto di contestazione in questo grado di giudizio – che, nelle colture della , il tecnico incaricato di Controparte_2 avesse rilevato, in due diverse circostanze, il superamento del dosaggio CP_1 previsto dalle schede tecniche ed etichette per il principio attivo rame metallo
(prodotto TO Hi Bio): il primo scostamento fu di 2,54 kg/ha, invece di 2,40 kg/ha, su una superficie di 59,0272 ettari;
il secondo di 3,57 kg/ha, invece di 2,40 kg/ha, su una superficie di 9,2541 ettari. Questi scostamenti, secondo l'
[...]
, avevano rappresentato una violazione degli impegni che, ai sensi dell'art. Parte_2
15 del D.M. 30125/2009, richiamato dalla delibera regionale n. 1243/2012, doveva comportare l'esclusione, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso.
Ritiene la Corte che abbia correttamente agito nella misura in cui Parte_1 ha sanzionato la TÀ appellata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 30125/2009. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del Regolamento n. 65/2011, lo Stato membro era dotato del potere normativo di stabilire “sanzioni supplementari” (rispetto a quelle previste dall'art. 18 sopra citato) laddove la violazione accertata avesse, nello stesso tempo, costituito la violazione sia di uno o più impegni cui era subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005 sia di uno o
13 più impegni pertinenti di condizionalità “chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali”, come è appunto nel caso di specie, poiché il superamento del dosaggio di etichetta di un principio attivo comporta simultaneamente la violazione di entrambi gli impegni sopra indicati.
Legittima, dunque, risulta la sanzione consistita nell'esclusione del beneficio per l'anno 2014 (anno di accertamento della violazione), senza che la TÀ appellata potesse invocare il diritto alle riduzioni previste dall'art. 14 del D.M. 30125/2009, le quali erano applicabili a violazioni diverse da quelle che importano violazioni all'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno agroambientale. È, infatti, evidente che, qualora il soggetto beneficiario di una misura a sostegno dell'agricoltura integrata non osservi l'impegno di attenersi al dosaggio in etichetta dei principi attivi, essa violi appunto l'impegno di condizionalità
“specificamente e chiaramente ricollegabile” a quella determinata misura.
In definitiva, gli appelli di e di devono essere accolti e la Parte_1 CP_1 sentenza di primo grado deve essere riformata, nel senso di dichiarare che l'
[...]
aveva diritto di recuperare l'aiuto erogato per l'anno 2014, anno in cui sono Parte_2 state accertate le violazioni sopra descritte.
La somma che potrà essere recuperata ammonta a quella erogata alla TÀ a titolo di aiuto per l'anno 2014, ossia, come si evince dalle produzioni documentali, quella di €74.742,11 (si v. allegato 1 al decreto dirigenziale n. 443/2016). Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale fino al soddisfo.
III. Stante l'accoglimento dei primi due motivi di appello principale, restano assorbiti il terzo motivo, nonché l'ultimo in punto di spese di lite, e i motivi di appello incidentale.
IV. Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa in materia, oggettivamente poco chiara, la Corte ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e da Parte_1 [...] nei confronti di Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
[...]
14 1. accoglie gli appelli principali e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1855 del
Tribunale di Firenze, emessa il 30.06.2021, corretta con Ordinanza n. cron.
7937/2021 del 12.10.2021, dichiara il diritto di e di Parte_1 CP_1 di recuperare il contributo accordato alla TÀ nell'ambito Controparte_2 della misura 214 a 2 per l'anno 2014 (pari a €74.742,11), oltre interessi legali dal dì della domanda fino al soddisfo;
2. compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, lì 10.12.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della CP_5 dr.ssa Marta Sofia Lusini.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 7.02.2022, al n. 208 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa iscritta al n. 210 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1855 del Tribunale di Firenze, emessa il 30.06.2021, corretta con Ordinanza n. cron. 7937/2021 del 12.10.2021, nell'ambito del procedimento R.G. n. 10207/2016, cui era riunito il procedimento n.
15243/2016 promossa da
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini (c.f.
, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in C.F._1
Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1, giusta procura in atti;
e
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini (c.f. P.IVA_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in C.F._1
Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calugi (c.f.
) e dall'Avv. Luca Giraldi (c.f. ), C.F._2 C.F._3
1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Gino Capponi, n. 26, giusta procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, elettivamente domiciliata presso i loro uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per le appellanti, come da comparse conclusionali del 16.06.2025: “Voglia l'Ecc. ma
Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del 30/6/2021, pubblicata il 30/06/2021 (n. 1855/2021 del Tribunale di Firenze, Giudice dott. ssa Susanna
Zanda) corretta con Ordinanza n. cron. 7937/2021 del 12/10/2021: in via preliminare:
-dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'impugnazione del Decreto
Dirigenziale di A.R.T.E.A. n. 443/2016 promossa nel proc. to n. 10207/2016; nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto di di recuperare dalla società attrice il CP_1 contributo oggetto di causa nell'importo di € 75.202,23 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea perché perché infondata nel merito.”;
- riformare la parte di sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della al pagamento delle Controparte_2 stesse per entrambi i gradi di giudizio.
* dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
o, in subordine, in denegata ipotesi di ammissione dello stesso, rigettarlo in
[...] quanto infondato nel merito.
*
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi del giudizio e con condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato, medio tempore, da in esecuzione della sentenza di primo grado.”. Parte_1 per l'appellata, come da comparsa conclusionale del 16.06.2025: “Si conclude affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello, voglia:
2 - in accoglimento dell'appello incidentale proposto nei paragrafi da 18 a 21 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1855/2021, pubblicata il 30 giugno 2021, previa occorrendo disapplicazione degli atti amministrativi sopra indicati, accertare e dichiarare che l' non ha il Controparte_1 diritto di recuperare dalla TÀ attrice il contributo oggetto di causa nell'importo di €
75.202,23 e condannare l' , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo del
[...] contributo recuperato nelle more del giudizio;
- respingere le impugnazioni principali proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto al numero di R.G. 10207/2016, la conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Firenze, Controparte_2
, e il Parte_1 CP_1 Controparte_3
impugnando il decreto dirigenziale n. 443/2016 di al fine di
[...] CP_1 ottenerne la disapplicazione, con il conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell'ente di recuperare dalla TÀ attrice il contributo oggetto di causa, dell'importo di €75.202,23, nonché la condanna dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more del giudizio.
Al procedimento R.G. n. 10207/2016 veniva riunito il procedimento n. 15243/2016, pendente tra le medesime parti e introdotto dalla , al fine Controparte_2 di ottenere la disapplicazione del successivo decreto dirigenziale di CP_1 recante numero 1078/2016, con cui l'Ente aveva parzialmente annullato in autotutela il precedente decreto n. 443/2016.
A fondamento della domanda, la TÀ attrice deduceva di avere presentato ad nel maggio 2014, istanza volta ad ottenere il premio per la promozione CP_1 dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, disciplinato dal Regolamento comunitario n. 1698/2005, dichiarando, in conformità alla normativa europea, di utilizzare prodotti fitosanitari e impegnandosi a rispettare il Regolamento comunitario n.
1107/2009 relativo all'immissione in commercio di tali prodotti. La TÀ veniva ammessa all'aiuto per la coltivazione della vite, ottenendo il pagamento di
€74.743,11, salvo poi essere dichiarata decaduta dall'impegno pluriennale con
3 decreto dirigenziale n. 443/2016, il quale stabiliva, altresì, il recupero CP_1 presso la TÀ della somma suddetta, oltre ad €460,12 a titolo di interessi.
L'Ente fondava la dichiarazione di decadenza su di un controllo documentale, dal quale era emerso l'utilizzo, da parte della , di un prodotto (Acarkill), Controparte_2 vietato nella coltivazione della vite dall'anno 2012, con conseguente mancato rispetto dei requisiti di permanenza previsti dalla legge. Il tecnico di incaricato del CP_1 controllo contestava, altresì, alla il superamento del dosaggio del Controparte_2 principio attivo rame metallo (TO Hi Bio).
Ritenendo infondata la contestazione relativa all'utilizzo dell'Acarkill, impiegato nei fatti per la coltivazione dei limoni e non per quella della vite, la Controparte_2 impugnava dinnanzi al Tribunale di Firenze il decreto n. 443/2016 e, parallelamente, presentava ad istanza per l'esercizio del potere di annullamento in CP_1 autotutela. Invero, con successivo decreto n. 1078/2016 l'Ente, riconosciuta la fondatezza della contestazione relativa all'Acarkill, disponeva la revoca della decadenza dall'impegno pluriennale, confermando, tuttavia, il proprio diritto di recuperare il premio annuale 2014, a causa del mancato rispetto della dose in etichetta del TO.
Si costituivano, in entrambi i giudizi di primo grado, e , CP_1 Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere;
in via subordinata, di accertare il diritto di di recuperare l'importo di € 75.202,23, erogato alla TÀ CP_1 CP_2
a titolo di impegno pluriennale. Le convenute rilevavano che le contestazioni della
TÀ attrice al decreto n. 443/2016, relative all'impiego dell'Acarkill sulle piantagioni di limoni e non su quelle di vite, erano state recepite da in sede CP_1 di esercizio del potere di autotutela con il successivo decreto n. 1078/2016, di tal ché si imponeva la dichiarazione di cessata materia del contendere. Nel merito, evidenziavano che dai controlli effettuati era emerso altresì il superamento del dosaggio da etichetta del TO, da cui erano derivati comunque l'inadempimento di un impegno pertinente di condizionalità e la conseguente esclusione del pagamento per l'anno 2014, con diritto dell'Ente di recuperare la somma già erogata.
Disposta la riunione dei fasicoli n. 10207 e 15243 del 2016, il procedimento di primo grado veniva istruito documentalmente e mediante l'acquisizione della CTU disposta nell'ambito di altro procedimento pendente tra le parti.
Si costituiva, altresì, in giudizio, il Controparte_3
chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva.
[...]
4 Con sentenza n. 1855/2021, il Tribunale di Firenze, previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, sul rilievo che lo CP_3 stesso aveva emesso il D.M. n. 30125/2009, di cui era stato chiesto l'accertamento della illegittimità e la disapplicazione, affermava che, in applicazione dell'art. 51, paragrafo 4 del Regolamento comunitario n. 1698/2005, A.R.T.E.A., a fronte dell'inadempimento della TÀ , avrebbe potuto recuperare solo dallo 0% CP_2 al 5% della somma erogata e, in questo range, avrebbe dovuto quantificare la cifra tenuto conto della scarsa importanza dell'inadempimento, giacché il superamento del dosaggio del TO era stato modesto.
In definitiva, il Tribunale disponeva: “accertata l'illegittimità del decreto dirigenziale
n. 443/2016 e di quello successivo n. 1078/2016 nonché l'illegittimità “in parte CP_1 qua” della delibera di giunta regionale toscana n. 1243/2012 e del DM del
[...]
agricole e forestali n. 30125/2009 art. 15, e disapplicati tali atti per Controparte_3 contrasto con i regolamenti comunitari in materia di sostegno in ambito agricolo-rurale, disapplica gli atti interni e dispone la revoca del contributo concesso da alla CP_1
per l'anno 2014 limitatamente all'1% (invece che al 100%), Controparte_2
e dunque limitatamente alla somma di euro 7.520,22 invece che alla somma di euro
75.202,23. NN , e convenuto, in solido tra loro CP_1 Parte_1 CP_3
a rimborsare alla società attrice e spese di lite che liquida in euro 7.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, oltre euro 826,00 per spese vive sostenute”.
La sentenza n. 1855/2021 era oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 12.10.2021, che disponeva che nel dispositivo “laddove è scritto “omissis
….beneficio dell'1%, ossia euro 7.520,22” debba leggersi e intendersi “beneficio dell'1%, ossia euro 752,022…..omissis”.
II. Avverso detta sentenza, e proponevano due appelli Parte_1 CP_1 autonomi, iscritti il primo al R.G. n. 208/2022 e il secondo al R.G. n. 210/2022
(successivamente riuniti e per questo qui trattati congiuntamente), chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e deducendo i medesimi motivi di appello.
1) Violazione di legge per violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. per difetto di motivazione e per erroneità della motivazione della sentenza. Violazione di legge per violazione ed errata applicazione e interpretazione reg. Ce 1698/2005; reg. Ce
65/2011; reg. Ce 1122/2009; d.M. N. 30125/2009, decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e delibera della giunta regionale n. 1243/2012. Pt_1 Pt_1
5 Con il primo motivo di appello, e hanno contestato la Parte_1 CP_1 sentenza di primo grado, laddove questa ha ritenuto applicabili al caso di specie i
Regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1122/2009 e 65/2011 e ha disapplicato la normativa nazionale contenuta nel D.M. n. 30125/2009, nonché quella regionale contenuta nel D.G.R.T. n. 1243/2012, ritenendole in contrasto con la normativa europea.
Anzitutto, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto direttamente applicabili al caso di specie i suddetti regolamenti né avrebbe specificato le norme degli stessi effettivamente prese in considerazione, aderendo acriticamente alla tesi dell'attrice e a precedenti giurisprudenziali non pertinenti.
Inoltre, il giudicante avrebbe omesso di valutare che tanto l'art. 51 del Regolamento
n. 1698/2005, quanto l'art. 18 del Regolamento n. 65/2011 attribuiscono ai singoli
Stati membri la potestà legislativa in materia di sanzioni e di recupero degli aiuti, di tal ché non sarebbero direttamente applicabili. In sostanza, la disciplina europea sarebbe meramente programmatoria e rimetterebbe al singolo Stato membro la decisione sul recupero e/o rifiuto del sostegno o sull'importo della riduzione dell'aiuto.
Risulterebbe, inoltre, insussistente il contrasto, rilevato dalla sentenza di primo grado, tra la citata normativa europea e quella nazionale, rappresentata dal D.M. n.
30125/2009 e dal D.G.R.T. n. 1243/2012, essendo quest'ultima il legittimo esercizio della potestà normativa che lo stesso legislatore europeo ha riservato al singolo Stato membro in materia di individuazione degli obiettivi e del conseguente apparato sanzionatorio da applicare. In sostanza, giacché il quadro normativo europeo non vieta agli Stati membri di prevedere sanzioni più gravi, ha Parte_1 legittimamente previsto l'esclusione totale dal beneficio in caso di violazione degli impegni pertinenti, come il superamento del dosaggio da etichetta di fitofarmaci.
Le attrici contestavano, infine, che rispetto al dosaggio da etichetta imposto non potessero esservi tolleranze, in ragione della percentuale di scostamento, idonee a incidere sull'importo della sanzione.
2) Violazione di legge per errata applicazione e interpretazione reg. Ce 1698/2005; reg. Ce 65/2011; reg. Ce 1122/2019; reg. Ce 640/2014, d.M. N. 30125/2009 e per violazione, omessa o errata applicazione, della lex specialis di cui al decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e alla delibera della giunta regionale Pt_1
n. 1243/2012. Pt_1
6 Con il secondo motivo di appello, le attrici ribadivano che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto disapplicare la legittima lex specialis di cui al decreto dirigenziale della regione n. 5302/2013 e alla delibera della giunta regionale n. Pt_1 Pt_1
1243/2012 e non avrebbe dovuto limitarsi a ridurre l'importo del contributo erogato alla TÀ , in ragione del modesto superamento della dose da etichetta, CP_2 non tollerando la normativa regionale nessun minimo scostamento.
3) Violazione di legge per violazione artt. 4 e 5, allegato e) della legge n. 2248/1865 sotto ulteriore profilo.
Con il terzo motivo di appello, le attrici lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente ridotto la sanzione comminata alla Controparte_2 tenendo conto dell'asserita gravità effettiva dell'inadempimento di quest'ultima, di fatto svolgendo una cognizione che è andata al di là dell'accertamento incidentale sugli atti amministrativi riservato al giudice ordinario.
4) Violazione di legge per violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cpc per difetto di motivazione e per erroneità della motivazione della sentenza.
Con il quarto motivo di appello, veniva dedotto che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare l'eccezione di cessata materia del contendere in merito all'impugnazione del decreto dirigenziale n. 443/2016, con il quale era stata dichiarata la decadenza della dall'impegno pluriennale assunto. Controparte_2
Invero, a seguito di tale decreto la TÀ aveva inoltrato ad istanza di CP_1 riesame in autotutela che l'Ente aveva accolto, revocando il provvedimento di decadenza.
5) Nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse stata confermata, le appellanti chiedevano la riforma della statuizione in ordine alle spese di lite, nel senso che le stesse venissero compensate, anche in considerazione della complessità delle questioni di diritto trattate nella controversia in esame.
III. Si costituiva nel giudizio recante R.G. n. 208/2022 la Controparte_2
contestando integralmente i motivi di gravame, sulla base delle seguenti
[...] argomentazioni.
1) In primo luogo, posto che il paragrafo 4 dell'art. 51 del Regolamento n. 1698/2005 individua precisi limiti massimi di riduzione dell'aiuto nelle varie ipotesi di inadempimento, lo Stato membro non può, come invece era stato fatto nel caso di specie, applicare una riduzione dell'aiuto superiore al 5% per il primo inadempimento non intenzionale. In sostanza, poiché il diritto comunitario individua con precisione i limiti del potere sanzionatorio, non sarebbe permesso agli Stati membri aggravare tali conseguenze.
7 Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 9 del Regolamento n. 65/2011, invocato dalle appellanti, non legittima lo Stato membro a modificare le sanzioni per come delineate dalla normativa europea, ma si limita ad autorizzare l'introduzione di sanzioni aggiuntive.
2) In secondo luogo, posto che la violazione accertata a carico della TÀ appellata era consistita nel superamento del dosaggio di un principio attivo ammesso nella coltivazione della vite, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto applicare, come invocato da parte appellante, l'art. 51, paragrafo 4, giacché la normativa regionale
3) Quanto all'omessa pronuncia sulla cessata materia del contendere in relazione al decreto dirigenziale n. 443/2016, il Giudice avrebbe correttamente omesso di pronunciarsi a riguardo, giacché tale decreto, in sede di autotutela, non era stato annullato in toto, ma era stato confermato nella parte relativa al recupero del premio per l'anno 2014 e, pertanto, era stato oggetto di disapplicazione in sede di sentenza di primo grado.
IV. La proponeva, altresì, appello incidentale, sulla Controparte_2 base dei seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640; violazione e falsa applicazione della l.r. 15 aprile 1999, n. 25; violazione delle e contraddittorietà con le Disposizioni regionali in materia di “inadempienze riscontrate nell'ambito del Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR modifiche ed integrazioni alla DGR 581/2012” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 28 dicembre 2012 e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1193 del 15 dicembre 2014. Violazione del d.m. 8 febbraio 2016; contraddittorietà con e violazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 295 e n. 297 dell'11 aprile 2016.
Violazione del principio della certezza del diritto.
Con il primo motivo di appello, la chiedeva di accogliere le domande Controparte_2 presentate in primo grado, sul rilievo che l'oscurità del quadro normativo applicabile nel caso di specie imponesse la disapplicazione della sanzione irrogata.
2) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640; violazione e falsa applicazione della l.r. 15 aprile 1999, n. 25; violazione delle e contraddittorietà con le Disposizioni regionali in materia di “inadempienze riscontrate nell'ambito del Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR modifiche ed integrazioni alla DGR 581/2012” approvate con
8 deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 28 dicembre 2012 e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1193 del 15 dicembre 2014. Violazione del d.m. 8 febbraio 2016; contraddittorietà con e violazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 295 e n. 297 dell'11 aprile 2016.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale chiedeva di accertare che la riduzione totale dell'aiuto, operata da fosse illegittima, posto che nessuna fonte CP_1 europea prevede che, in caso di prima violazione involontaria degli impegni assunti dal beneficiario, il premio possa essere ridotto del 100%. Ribadiva, inoltre, che il tecnico aveva accertato due soli scostamenti dalla dose in etichetta di CP_1
TO e che l'Ente non aveva svolto alcuna verifica in ordine alla negligenza della
TÀ di conseguenza, l'inadempimento non poteva imputarsi al CP_2 beneficiario e l'aiuto non poteva essere ridotto.
3) Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 20 settembre 2005, n. 1698;
27 gennaio 2011, n. 65; 30 novembre 2009, n. 1122; 11 marzo 2014, n. 640.
Con il terzo motivo di appello, veniva dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare una riduzione dell'aiuto pari all'1%, posto che tale riduzione è prevista solo in caso di negligenza del beneficiario, che, nel caso di specie, non è stata accertata.
4) Difetto della motivazione e dell'istruttoria. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti. Tardività della contestazione.
Con il quarto motivo di appello, la evidenziava che con il primo Controparte_2 decreto n. 443/2016 non aveva contestato alla beneficiaria il presunto CP_1 superamento del dosaggio da etichetta di TO, salvo poi porre tale circostanza a fondamento del secondo decreto, il n. 1078/2016 (che era intervenuto ad annullare il primo in autotutela). In sostanza, veniva dedotta l'illegittimità del secondo decreto che, seppur confermativo del precedente, si fondava su una contestazione che non era stata mossa in precedenza.
IV. Si costituiva nel giudizio recante R.G. n. 210/2022 il
[...]
reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_3 passiva respinta dal Giudice di prime cure e, nel merito, aderendo alle difese delle appellanti e Parte_1 CP_4
Previa riunione del procedimento n. 210/2022 al procedimento n. 208/2022, in
[...] assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata al 1.04.2025 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9 VII. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dagli Enti appellanti, è già stata decisa con separata ordinanza del
6.11.2024.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta in sede di costituzione in appello dal
[...]
Controparte_3
Come correttamente statuito dal Giudice di primo grado, il appellato ha CP_3 emesso il D.M. 30125/2009, la cui legittimità è oggetto del presente giudizio, fondandosi su di essa la decisione in merito alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati da e da sulla base di tale D.M. Parte_1 CP_1
II. Gli appelli principali di e di sono parzialmente fondati Parte_1 CP_1
e devono essere accolti nel senso di cui in motivazione.
a. Per ragioni di ordine logico, deve essere dapprima esaminato il quarto motivo di appello principale, relativo alla presunta cessazione della materia del contendere.
Tale motivo è infondato.
Il decreto dirigenziale n. 1078/2016 di ha espressamente confermato il CP_1 precedente decreto n. 443/2016, nella parte in cui quest'ultimo autorizzava il recupero del pagamento erogato alla . Pertanto, rispetto a tale Controparte_2 autorizzazione, il decreto n. 1078 si è atteggiato ad atto meramente confermativo, in quanto tale non autonomamente impugnabile, e ha lasciato impregiudicato il valore dispositivo del precedente decreto.
Non è, pertanto, censurabile la sentenza di primo grado che ha ricompreso nell'oggetto dell'accertamento il decreto n. 443/2016, rigettando implicitamente l'eccezione di cessata materia del contendere.
b. Sono, invece, fondati i primi due motivi di appello principale, da esaminarsi congiuntamente per analogia delle questioni di diritto sollevate mediante essi.
Va premesso che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 2007- Parte_1
2013 ha dato concreta attuazione, per il territorio , alla disciplina del Pt_1
“sostegno allo sviluppo rurale” contenuta nel Regolamento comunitario n. 1698/2005, attivando una serie di misure.
La misura 214 oggetto di causa, come si evince dal suddetto PSR, attiene ai
“pagamenti agroambientali” di cui all'art. 36, lett. a, punto iv del citato Regolamento, che al successivo art. 39 dispone che i pagamenti agroambientali “sono erogati agli
10 agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali” e che rispettino, per tutta la durata dell'erogazione dell'aiuto, determinati requisiti di condizionalità.
Invero, l'art. 51 dispone la riduzione o revoca del pagamento nel caso in cui i beneficiari non ottemperino “ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003” (oggi sostituiti dagli articoli 4 e 5
e dagli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009) ovvero “ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3”.
Il paragrafo 4 dell'art. 51 stabilisce, inoltre, che la sanzione deve essere commisurata
“alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze” e tenendo conto dei seguenti criteri: “a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di inadempienza reiterata, il 15%. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza.
Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.
A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.
c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1”.
Al Regolamento n. 1698/2005 è stata data attuazione con il Regolamento n. 65/2011, che all'art. 18 prevede, per quanto d'interesse, che: “L'aiuto viene ridotto o rifiutato se
i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti: (a) per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005,
i requisiti obbligatori pertinenti nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 3, articolo
40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti;
[omissis] In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti”.
11 Il successivo art. 19 rinvia agli articoli 71 e 72 del Regolamento n. 1122/2009, che dettano ulteriori criteri di esercizio del potere sanzionatorio per i casi di infrazioni determinate da negligenza dell'agricoltore e infrazioni intenzionali.
Rileva, infine, l'articolo 4, paragrafo 9 del Regolamento n. 65/2011, secondo cui “le riduzioni o esclusioni di cui al presente regolamento si applicano ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla normativa nazionale”.
Nel nostro ordinamento, alle citate norme comunitarie era stata data attuazione con
D.M. 30125/2009 (oggi abrogato, ma vigente al momento dell'adozione della disciplina regionale rilevante per il caso di specie).
In particolare, l'art. 14 del D.M. prevedeva che, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali era subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento n. 1975/2006 (tra cui i sostegni concessi a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005), ad ogni infrazione si applicasse una percentuale di riduzione (del 5%, 25% o 50% in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 5) dei pagamenti relativi all'anno dell'accertamento di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso del medesimo anno.
L'art. 15, invece, disciplinava l'ipotesi in cui, nel corso dello stesso anno, si fossero verificate violazioni sia di uno o più impegni cui era subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005 sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità “chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali”, ipotesi in cui il beneficiario “è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione”.
Visto, poi, l'art. 23 del D.M., che consente alle Regioni di individuare con propri provvedimenti “le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità; i livelli delle gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 degli allegati 5 e 7; i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 13; ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3”, Pt_1
ha esercitato il potere normativo attribuitole con delibera n. 581/2012,
[...] modificata con la n. 1243/2012.
Tali disposizioni regionali prevedevano, in Premessa, la decadenza dal beneficio per qualsiasi violazione degli impegni di permanenza nel regime di aiuto (nello specifico, si legge: “non sono soggetti all'applicazione dell'art. 18, del reg CE 65/2011 e s.m.i. e
12 del 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. i requisiti di accesso e gli impegni di permanenza nel regime di aiuto, infatti il mancato rispetto degli stessi determina la decadenza dalla misura o operazione (d'ora in poi “azione”) con recupero delle somme fino a quel momento percepite ed esclusione dei benefici per l'eventuale restante annualità del quinquennio, fatte salve eventuali applicazioni specifiche riportate nelle sezioni delle singole misure”), salvo poi stabilire l'esclusione dal beneficio solo per gli scostamenti superiori al 10% della dose di principio attivo utilizzato (“oltre il 10% di scostamento della dose per singolo impiego di principio attivo/anno/azienda, si ha la decadenza con recupero o non concessione di quanto dovuto per l'annualità oggetto di controllo con riferimento alla coltura e colture interessate dallo scostamento”).
Con riferimento alla misura 214 oggetto di causa, poi, la delibera n. 1243 dispone quanto segue: “per impegno pertinente si intende l'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno agroambientale o per il benessere degli animali, rispetto al quale è riconosciuto un pagamento agroambientale.
Il mancato rispetto dell'impegno pertinente porta all'esclusione, per il corrispondente anno civile, dell'ammissibilità a pagamento della misura o azione secondo il disposto dell'art. 15 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.”.
Alla luce del quadro normativo così ricostruito, ritiene la Corte di aderire al proprio orientamento già espresso con le sentenze n. 697, 698 e 2840 del 2022.
È stato provato documentalmente – né è stato oggetto di contestazione in questo grado di giudizio – che, nelle colture della , il tecnico incaricato di Controparte_2 avesse rilevato, in due diverse circostanze, il superamento del dosaggio CP_1 previsto dalle schede tecniche ed etichette per il principio attivo rame metallo
(prodotto TO Hi Bio): il primo scostamento fu di 2,54 kg/ha, invece di 2,40 kg/ha, su una superficie di 59,0272 ettari;
il secondo di 3,57 kg/ha, invece di 2,40 kg/ha, su una superficie di 9,2541 ettari. Questi scostamenti, secondo l'
[...]
, avevano rappresentato una violazione degli impegni che, ai sensi dell'art. Parte_2
15 del D.M. 30125/2009, richiamato dalla delibera regionale n. 1243/2012, doveva comportare l'esclusione, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso.
Ritiene la Corte che abbia correttamente agito nella misura in cui Parte_1 ha sanzionato la TÀ appellata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 30125/2009. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del Regolamento n. 65/2011, lo Stato membro era dotato del potere normativo di stabilire “sanzioni supplementari” (rispetto a quelle previste dall'art. 18 sopra citato) laddove la violazione accertata avesse, nello stesso tempo, costituito la violazione sia di uno o più impegni cui era subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 del Regolamento n. 1698/2005 sia di uno o
13 più impegni pertinenti di condizionalità “chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali”, come è appunto nel caso di specie, poiché il superamento del dosaggio di etichetta di un principio attivo comporta simultaneamente la violazione di entrambi gli impegni sopra indicati.
Legittima, dunque, risulta la sanzione consistita nell'esclusione del beneficio per l'anno 2014 (anno di accertamento della violazione), senza che la TÀ appellata potesse invocare il diritto alle riduzioni previste dall'art. 14 del D.M. 30125/2009, le quali erano applicabili a violazioni diverse da quelle che importano violazioni all'impegno di condizionalità specificatamente e chiaramente ricollegabile all'impegno agroambientale. È, infatti, evidente che, qualora il soggetto beneficiario di una misura a sostegno dell'agricoltura integrata non osservi l'impegno di attenersi al dosaggio in etichetta dei principi attivi, essa violi appunto l'impegno di condizionalità
“specificamente e chiaramente ricollegabile” a quella determinata misura.
In definitiva, gli appelli di e di devono essere accolti e la Parte_1 CP_1 sentenza di primo grado deve essere riformata, nel senso di dichiarare che l'
[...]
aveva diritto di recuperare l'aiuto erogato per l'anno 2014, anno in cui sono Parte_2 state accertate le violazioni sopra descritte.
La somma che potrà essere recuperata ammonta a quella erogata alla TÀ a titolo di aiuto per l'anno 2014, ossia, come si evince dalle produzioni documentali, quella di €74.742,11 (si v. allegato 1 al decreto dirigenziale n. 443/2016). Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale fino al soddisfo.
III. Stante l'accoglimento dei primi due motivi di appello principale, restano assorbiti il terzo motivo, nonché l'ultimo in punto di spese di lite, e i motivi di appello incidentale.
IV. Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa in materia, oggettivamente poco chiara, la Corte ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e da Parte_1 [...] nei confronti di Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
[...]
14 1. accoglie gli appelli principali e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1855 del
Tribunale di Firenze, emessa il 30.06.2021, corretta con Ordinanza n. cron.
7937/2021 del 12.10.2021, dichiara il diritto di e di Parte_1 CP_1 di recuperare il contributo accordato alla TÀ nell'ambito Controparte_2 della misura 214 a 2 per l'anno 2014 (pari a €74.742,11), oltre interessi legali dal dì della domanda fino al soddisfo;
2. compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, lì 10.12.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della CP_5 dr.ssa Marta Sofia Lusini.
15