Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. 62858 E N REPUBBLICA ITALIANA O I Z 6 A 8 5 I A 9 . 1 R R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / N T A 4 . S / I T . SEZIONE TRIBUTI1 1857/03 6 F G R 2 . U TE SUPREMA DI CASSAZIONE E P . B I R D A R L A . E T B D D A I E T S T A N 1 I N E 3 Osta dagli Ill.mi Si g.ri S E 1 R S I E E A T N Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N.1469/99 A M Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere Cron. 25739 Dott. Eugenia MARIGLIANO Rep. Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Ud. 21/02/03 Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro Q2858 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
IN CA;
intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Potenza n. 389/5/97 del 10 novembre 1997, depo- sitata il 28 novembre 1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 545 udienza del 21 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Raffae- le Botta;
Udito l'avv. Polizzi dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Amministrazione ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. IN Nardi, che ha concluso per l'ac- coglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 24 febbraio 1992, il sig. IN CA impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Potenza l'accatastamento nella categoria A2 Classe 6, dell'appartamento IACP sito in Melfi, località Ferrara, che gli era stato assegnato + con atto notar Scarnecchia del 19 dicembre 1986, al- l'epoca dell'assegnazione ancora privo della categoria ERB e della rendita catastale: il ricorso veniva motivato in ragione del fatto che le caratteristiche economiche dell'appartamento in questione ne imponevano la classi- ficazione nella categoria A3 0, in subordine, nella categoria A2 ma nella Classe 2. La Commissione adita, con sentenza n. 37/05/94 del 25 gennaio 1994, deposi- tata il 26 ottobre 1994, accoglieva il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributa- ria Regionale di Potenza, con la sentenza in epigrafe. 2 Avverso tale sentenza, con atto notificato 1'8 gennaio 1999, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'Amministrazione finanziaria de- nuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, D. P. R. n. 1142/1949, ritenendo che erroneamente la Com- missione avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel quale il contribuente aveva svolto con- testazioni generiche senza indicare le unità immobilia- ri della stessa zona che risultassero, nei confronti con quella del contribuente, collocate in una categoria o in una classe diverse, quantunque avessero la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Il motivo è inammissibile. Né dal ricorso per cassazio- RB ne (che peraltro non contiene alcuna censura per omes- sa pronuncia) né dalla sentenza impugnata è rilevabile se la questione ora sollevata con il primo motivo di ricorso abbia formato oggetto del giudizio nelle fasi di merito.
Considerato che
per il principio di autosuf- ficienza del ricorso per cassazione, il controllo di legittimità deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza che sia possibile sopperire alle eventuali lacune del- 3 l'atto con indagini suppletive, la questione sollevata con il primo motivo di ricorso deve essere considerata una questione nuova. Si tratta per di più di una que- stione che implica un ineludibile accertamento (ed ap- prezzamento) di fatto, dato che la delibazione della fondatezza della eccezione di inammissibilità presuppo- ne un esame ed una valutazione del contenuto del ri- corso introduttivo del giudizio: non può, quindi, non valere in proposito il principio, affermato costante- mente dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, se- -condo il quale «ove una determinata questione che im- - non risulti trattata plichi un accertamento di fatto in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legitti- দ mità, al fine di evitare una statuizione di inammissi- bilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinan- zi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa»> (Cass. n. 16303/2002; cfr. anche Cass. n. 5149/2001; n. 4900/1998). こ 4 Con il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione fi- nanziaria denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 6, 7, 9 e 61, D.P.R. n. 1142/1949 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa о insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: ad avviso dell'Amministrazione non risultava contestato in giudizio che l'immobile avesse caratte- ristiche riconducibili al tipo A2 classe 6 definito in sede di quadro di qualificazione e classificazione ex art. 9» (D.P.R. n. 1142/1949), sicché non poteva essere contestato il classamento operato dall'Ufficio con argomenti che in realtà ponevano in discussione non il classamento, ma l'inclusione nel tipo A2 cl. 6 di al- loggi con quelle caratteristiche»>; inoltre la sentenza 敝 impugnata aveva ritenuto che l'immobile andasse clas- sato nel tipo A3 sulla base della sola circostanza, del tutto generica ed estrinseca, che era stato Co- struito dall'Istituto per l'edilizia economica е роро- lare», senza tener conto che a norma degli artt. 6, 7, 9 e 61, D. P. R. n. 1142/1949 «le operazioni di qual i- ficazione, classificazione e classamento debbono com- piersi avendo riguardo alle caratteristiche intrinseche degli immobili e alle condizioni generali influenti sulla loro redditività»; infine, nonostante la detta- gliata esposizione delle ragioni e dei fatti che ave- 5 vano giustificato il classamento impugnato, la sentenza impugnata aveva motivato la propria decisione sulla base di asserzioni generiche ed apodittiche che pote- vano riguardare qualsiasi fattispecie e davano per di- mostrato quanto invece avrebbe dovuto esser dimostrato. I l motivo non è fondato. La censura relativa alla dedotta violazione di legge oltre a risultare poco comprensibile, non essendo chiarita la rilevanza delle norme richiamate ai fini della decisione della controversia, si palesa in realtà estranea alla ratio decidendi, costituita chiaramente da un accertamento di fatto, alla cui incensurabilità in questa sede, 1'Am- ministrazione ricorrente cerca di opporre il rilievo del vizio di motivazione, che, tuttavia, non risulta condivisibile. Se indubbiamente la motivazione della sentenza impugnata appare concisa, non si tratta di una concisione che possa definirsi “estrema", tale, cioè, da rendere impossibile l'individuazione del thema deci- dendum e delle ragioni che stanno alla base del di- spositivo (cfr. Cass. n. 1944/2001; n. 3282/1999): ri- sultano, invero, chiaramente delineati i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, quella dell'Uf- ficio a difesa del proprio operato in ragione della ri- tenuta congruenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile con la categoria catastale 6 attribuita, e quella del contribuente a contestazione della rispondenza alla realtà delle caratteristiche ri- portate nella scheda di classamento. Risultano altresì indicate le ragioni che sorreggono la decisione e cioè: esistenza di caratteristiche, intrinseche ed estrinse- che dell'immobile, che «non giustificano la categoria e la classe attribuita dall'Ufficio»; infondatezza delle l'appartenenza del- affermazioni dell'Ufficio circa caratteristiche superiori l'immobile a cooperative con a quelle normalmente insite in fabbricati INA, GESCAL, DEMANIALI ecc.>>; inesistenza, sufficientemente dimo- strata dal contribuente, delle «caratteristiche prese a fondamento dall'Ufficio per l'attribuzione della clas- R se, categoria e rendita». Questa concisa esposizione delle ragioni a fondamento la decisione, che peraltro si integrano l'una con l'altra, deve essere ritenuta sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., poiché il giudice di merito non è tenuto ad occuparsi espres- samente e singolarmente di ogni allegazione, prospetta- zione ed argomentazione delle parti (cfr. Cass. n. 13762/2002; n. 10569/2001; n. 3282/1999; n. 1390/1998) ed è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, «essendo suf- ficiente, ai fini della congruità della motivazione del 7 relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia rea- lizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso» (Cass. n. 10484/2001; n. 14472/2000). Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. In ragione della mancata costituzione del contribuente non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per le Rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele BottaRiBa Vito GiustinianiMchimentimen Ане сение жильАжилль снего -6 AGO 2003 DEPOS Oggi _ E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / I N Z 4 R / A 6 R B A 2 T . T . S L R I U . L G P B A . E I . D R R B L A T E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 E T T . S N A N I E A S M E 8