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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
JA SA NI, TE IC e MA GI;
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. O. Pinna;
e
in persona del legale ONoparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. O. Pinna;
e
1 CE in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Franklin
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, la ha convenuto in giudizio Pt_1 innanzi al Giudice del Lavoro di Milano le società indicate in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del
CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore); b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire l'indennità di maternità in misura pari al 100% della retribuzione;
e. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19
CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.9, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle seguenti somme: € 6.760,60 per differenze da sottoinquadramento;
€ 3.655,72 a titolo di 13ma e 14ma mensilità; €
6.813,27 a titolo di integrazione delle indennità di malattia;
€ 4.025,02 a
2 titolo di integrazione delle indennità di maternità; il tutto oltre incidenza
TFR per complessivi € 22.829,13, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o CP_2
CE ST srl, ut supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti ON di per l'effetto, condannare e/o CE ST srl al CP_2 pagamento, in via solidale con delle somme di cui alle CP_3 CP_1 presenti conclusioni. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.”. ON NT Si costituivano in giudizio la e la chiedendo il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la CE ST chiedendo il rigetto delle domande e formulando domanda di manleva nei confronti delle società appaltatrici.
Le domande dell'istante di inquadramento superiore sono infondate e vanno rigettate, mentre va accolta la domanda residua secondo le argomentazioni che seguono.
1. In via preliminare va sottolineato che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che l'art. 2103 non contenga un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso;
spetta alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali, nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore, deve esercitarsi lo ius variandi in melius (
Cass., 4 ottobre 1999, n. 10998).
Il caso che ci occupa pone un problema di determinazione in concreto di mansioni effettivamente svolte e di conseguente inquadramento. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due
3 indagini ( Cass., 27 febbraio 2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n.
14981).
Il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed alla relativa qualifica non può prescindere dalla verifica che tale assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio della autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate successivamente le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato ( Cass., 27 dicembre 1999, n. 14569; Cass., 14 agosto 2001, n. 11125).
Il diritto alle mansioni superiori presuppone il concreto ed effettivo svolgimento delle medesime, indipendentemente dalla qualifica attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica (
Cass., 20 maggio 2000, n. 6600).
Appartengono al livello 5, livello applicato all'istante, “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Nei profili esemplificativi si ritrovano le seguenti attività: attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del
6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono nor- male
4 capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura.
In forza dell'art. 6 del CCNL Trasporto, Merci e Logistica appartengono al livello 4 “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate E complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”.
Appartengono, invece, al livello 4J “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
La testimone ha riferito le seguenti Testimone_1 circostanze: “ Io faccio un po' di tutto: confezionamento e prelievo, preparazione ROL, controllo della merce e, per un certo periodo, il
“macero”. Di solito utilizzo i mezzi ossia dei carrelli che hanno il ROL
5 dietro dove vengono prelevati i libri. Utilizzo anche i transpallet. I transpallet sono elettrici ma vanno tirati a mano. La ricorrente svolge le mie stesse mansioni. Lavoriamo vicine, insieme. Il prelievo si effettua prendendo uno di questi mezzi che ha dietro un carrello con le scatole dentro;
c'è una lista che indica dove effettuare il prelievo;
la ricorrente si reca nelle corsie e preleva utilizzando le pistole che segnalano dove prelevare e quanta merce prelevare. Il confezionamento consiste nel mettere i libri nella scatola seguendo le indicazioni della pistola e del computer. La preparazione dei ROL consiste nell'attaccare le etichette sulle scatole. I resi sono libri in più o che non c'entrano nulla con quello che viene indicato sulla scatola: la ricorrente fa il controllo della merce e le scatole sbagliate sono scartate al controllo. La ricorrente utilizza i miei stessi mezzi. La ricorrente effettua tutte le operazioni che ho descritto.
Nell'arco della giornata facciamo un po' di tutto. Può capitare che la giornata lavorativa sia impegnata anche esclusivamente nello svolgimento di una delle operazioni che ho indicato. Io e la ricorrente siamo tra i pochi lavoratori impegnati nello svolgimento di tutte le varie attività all'interno del magazzino come ad esempio il “macero”. Lo scarto della merce avviene automaticamente. I libri non sono sempre sbagliati: qualche volta la segnalazione automatica è errata. Quindi, noi dobbiamo intervenire effettuando un controllo. Il peso viene indicato sulla scatola;
se la macchina rileva che il peso non è giusto, la scatola viene scartata in automatico e la persona che fa il controllo deve controllare se tutto sia giusto. Il controllo avviene sparando su tutti i libri presenti nella scatola.
Se manca qualcosa, quello che fa il controllo deve recarsi in magazzino per recuperare quello che manca”.
Il teste ha affermato: “La ricorrente attualmente lavora Testimone_2 nell'impianto di Broni e la sua attività prevalente è il prelievo e confezionamento dei libri della commessa Il prelievo viene CP_4 svolto nei seguenti termini: al lavoratore viene dato in dotazione un carrello elevatore che si chiama EKS110 nonché una pistola radiofrequenza. Il capoturno o caporeparto assegna a ogni operatore un
6 ROL;
quindi, l'operatore, attraverso il carrello elevatore, inforca questo
ROL container. Sopra al ROL ci sono sedici scatole. Ognuna equivale a un ordine. Una volta inforcato, l'addetto, attraverso la pistola, serializza l'etichetta del ROL che racchiude tutte e 16 le scatole. Una volta che ha serializzato, sullo schermo della pistola appare il giro ottimizzato che deve effettuare per riempire le sedici scatole. Sullo schermo della pistola appare la posizione del libro, il codice, la quantità che deve prelevare e in che scatola deve mettere il libro. Quest'azione viene ripetuta fino a che le sedici scatole sono riempite. Una volta finito il giro, il lavoratore riporta il ROL all'origine, sgancia il ROL pieno, aggancia un ROL nuovo e riparte.
Questo è il prelievo. Questo tipo di prelievo è già un confezionamento. Il
90% dell'attività svolta dalla ricorrente è “prelievo”. Il confezionamento si effettua come segue: vengono portate grosse quantità su bancali interi, poi le addette hanno in dotazione un carrello che non è un carrello elevatore, bensì un transpallet elettrico senza uomo a bordo, si chiama
EMJ10. Questo mezzo serve per prelevare il bancale, portarlo alla postazione e alzarlo per migliorare la posizione ergonomica della lavoratrice. Nella postazione è presente un PC. L'addetta prende l'etichetta che c'è sul bancale, spara l'etichetta e il PC dice quante scatole deve fare, di che quantità e che tipologia. Successivamente alla conferma, viene stampata l'etichetta che viene applicata sulla scatola la quale viene spinta su una rulliera automatica che va in chiusura automatica. La ricorrente non effettua altre attività nell'impianto di Broni.
Quando era a Stradella la lavoratrice si occupava di linea picking: trattasi di un prelievo effettuato a piedi. La ricorrente si occupa anche del macero. Il macero fa parte del prelievo. Qualunque dipendente, quando rileva un libro non spedibile, lo toglie dalla postazione e lo porta dove ci sono i capiturno: c'è un bancale dove viene accumulato tutto il macero.
Quando il bancale è pieno, viene dato alle confezionatrici che sparano tutti i libri. Non ho ma visto la ricorrente effettuare questa attività. I mezzi utilizzati sono mezzi di facile conduzione e non necessitano di formazione. Noi comunque facciamo una formazione interna ma non è
7 necessario un patentino vero e proprio per i mezzi indicati. La formazione dura almeno una settimana. Non sono presente ogni giorno nel magazzino. Può capitare di essere presente l'intera giornata oppure qualche ora nel corso della giornata”.
La testimone ha riferito: “ Io e la ricorrente abbiamo Testimone_3 lavorato all'interno dello stesso reparto. La ricorrente ha lavorato nel reparto “resi”; quando non c'era lavoro nel reparto “resi”, la ricorrente era mandata nel reparto refilling e in quello “linea picking”. Nel reparto “linea picking” prendiamo la pistola, la utilizziamo per sparare sulla scatola, conoscere la posizione dei libri che sono richiesti, poi prendiamo i libri e li mettiamo in una scatola. Successivamente, mandiamo avanti la scatola. Nel reparto refilling, prendiamo il mezzo, prendiamo la pistola.
Spariamo con la pistola sull'etichetta, prendiamo i libri, li mettiamo sul
ROLL e quando il ROLL è pieno lo portiamo al reparto
“confezionamento”. La ricorrente ha lavorato anche al reparto confezionamento. La ricorrente ha utilizzato il carrello di cui al documento
10 del ricorso solo nel reparto “refilling”. Il carrello non viene utilizzato dalla ricorrente tutti i giorni della settimana ma viene utilizzato solo quando è impegnata nel reparto “refilling”. Sulla linea picking non si utilizzano mezzi come quello di cui al documento 10. La ricorrente ha utilizzato il carello per tutto il periodo 2018 – 2021 quando lavorava nel reparto “refilling”. Non sono in grado di dire quante volte a settimana o nel mese la ricorrente sia stata impegnata nel reparto “refilling”. La ricorrente, nel reparto “linea picking” non ha mai utilizzato dei mezzi. Non ricordo con precisione il nome del mezzo di cui al documento 10 allegato al ricorso”.
La testimone a affermato: “ Dal 2018 al 2021, la ricorrente Testimone_4 ha svolto le seguenti mansioni: la ricorrente lavorava nella linea picking e occasionalmente veniva nel reparto resi dove lavoravo io. Non sono mai stata impegnata nella linea picking. Quando la ricorrente era impegnata nel reparto resi, la ricorrente apriva i colli e passava il codice a barre sul lettore ottico;
il libro veniva posizionato su un nastro che
8 portava il libro in un luogo dove poi veniva collocato su dei ROLL. La ricorrente non utilizzava strumenti o mezzi di altro tipo. Non sono in grado di dire nulla sull'adibizione della ricorrente ad altri reparti. Il mezzo di cui al documento 10 del ricorso veniva utilizzato nel reparto
“prelievo/refilling” e nel reparto “versamento”. Questo mezzo si chiama
“EPC”, mi sembra. Non ricordo il prosieguo se 110 o 112. Nel reparto
“prelievo” non è presente un computer o un monitor. Invece, il computer era presente nel reparto “resi” ed era utilizzato dalla ricorrente. Il lettore ottico è collegato a questo computer. La ricorrente passa il libro sul lettore ottico e legge poi sullo schermo del pc ciò che viene evidenziato”.
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che la ricorrente svolgeva prevalentemente attività di prelievo;
che presso il magazzino di Stradella tale attività veniva svolta a piedi, mediante l'utilizzo della pistola scanner, mentre nel magazzino di Broni la ricorrente operava sia con la pistola scanner sia con il commissionatore basso (EKS 110), un carrello dotato di ROLL posteriore utilizzato per il prelievo e la movimentazione dei libri;
che l'istante, quando è stata assegnata alle operazioni di confezionamento, faceva uso anche del transpallet elettrico (sigla
EJM10), condotto manualmente, ossia tirandolo a mano;
che la ricorrente si occupava anche del confezionamento, che consisteva nel collocare i libri all'interno delle scatole seguendo le indicazioni fornite sia dalla pistola scanner sia dal PC e che questo ultimo, una volta scansionata l'etichetta, mostrava sullo schermo le istruzioni necessarie per procedere al confezionamento, indicando il numero di scatole da preparare, la loro tipologia e la quantità di libri da inserire.
La prova orale non ha confermato che la ricorrente sia stata impiegata al macero, una attività che costituisce una fase del prelievo. Tale procedura viene avviata quando il sistema rileva una differenza tra il peso della scatola e quello previsto: la scatola viene quindi automaticamente scartata e l'addetto alla postazione deve scansionare singolarmente i vari libri per verificare eventuali mancanze. Qualora risulti assente un volume,
9 l'addetto deve recarsi in magazzino per recuperarlo, svolgendo così un'ulteriore attività di prelievo.
Le mansioni svolte dalla ricorrente non rientrano tra i profili professionali degli operai di cui al livello 4 o 4J. Il livello 4 contempla infatti figure professionali che hanno svolto periodi di tirocinio o corsi di addestramento e che compiono lavori e operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche.
È indubbio che la ricorrente non abbia svolto alcuna operazione delicata e complessa, trattandosi di semplice attività di movimentazione delle merci e che la stessa non possa nemmeno qualificarsi alla stregua di una
“carrellista di mezzi complessi”, ossia di colei che identifica l'addetto di magazzino che opera con carrelli complessi, quali per esempio i carrelli trilaterali, quadrivi, combi, ecc., con modalità di conduzione certamente più complesse e con dimensioni nettamente superiori ai carrelli semplici utilizzati dalla ricorrente.
Per i carrelli utilizzati dalla ricorrente non è richiesta alcuna formazione né una specifica abilitazione, trattandosi di mezzi di semplice conduzione. Del resto la stessa parte ricorrente non ha allegato alcun certificato di formazione specifica relativa all'uso di mezzi complessi e/o attestato abilitante ad attività specifiche e complesse richieste dalla declaratoria analizzata. Peraltro, la ricorrente non documenta il possesso di alcuna patente di guida per aree pubbliche, come richiesto dal livello
4.
Anche il livello 4J contempla figure professionali che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi, con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori. L'uso di carrelli per i quali non è necessaria la patente di guida per aree pubbliche consente, per differenza con il 4 livello, la sussumibilità delle mansioni nel livello 4J.
La ricorrente non ha mai guidato alcun mezzo complesso, utilizzando esclusivamente i più semplici mezzi di movimentazione dei carichi
10 utilizzati nei magazzini di logistica (il commissionatore basso EKS 110 e il transpallet elettrico a mano EJM10).
La domanda di inquadramento nel livello 4 non è, inoltre, riconducibile al seguente profilo esemplificativo: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci)”. Infatti, la ricorrente non ha svolto alcuna attività di carico, scarico, spunta documenti e approntamento merci, bensì, esclusivamente, attività di movimentazione delle merci in magazzino con uso di servomezzo inscatolamento dei libri.
Peraltro, deve osservarsi che l'operaio con mansioni multiple di magazzino è una delle esemplificazioni della declaratoria del quarto livello, i cui presupposti sono del tutto carenti nelle mansioni svolte dalla
Pt_1
Le mansioni svolte dalla ricorrente appaiono pienamente rientranti nella declaratoria del quinto livello, in quanto non sono caratterizzate da quel quid pluris in termini di complessità e professionalità che caratterizza livello e il livello 4J che è, comunque, una articolazione del quarto livello
Pertanto le domande di inquadramento superiore devono essere rigettate.
2.Va accolta la domanda subordinata formulata dall'istante in relazione al trattamento economico da applicare in relazione al quinto livello.
A tal proposito appaiono condivisibili le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 74 del 17.09.2025: “ … la lettera di assunzione della ricorrente alle dipendenze di in qualità CP_1 di socia lavoratrice, indica quale contratto collettivo applicato il CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.
La parte speciale – sezione terza cooperazione del CCNL anzidetto, applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa, stabilisce in Premessa che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente” (cfr. CCNL 2013 e 2023). Nella medesima sezione
11 cooperazione del CCNL è disposto, per quanto qui rileva, ciò che segue:
“Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n°
423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli isti tuti di previdenza ed assicurativi”.
Ritiene il Collegio - in linea con condivisi precedenti di questa Corte pronunciatisi su clausole contrattuali di analogo contenuto, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 285/2020, est. , pres. Per_1
Bianchini; sentenza n. 293/2025, est. Bertoli, pres. Cuomo) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dalla richiamata disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica non escluda l'integrazione, a carico del datore di lavoro, dell'indennità di malattia CP_ erogata dall' , così come previsto dall'art. 63 del medesimo CCNL, a mente del quale “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lett. A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni (…); 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi (da 0 a 150 gg) e della metà di essa per altri 7 (da 150 a 350 gg), se aventi anzianità superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' e dall ma le integra per differenza, nell'ambito dei CP_5 CP_6 singoli periodi di retribuzione mensile”.
Al riguardo si richiamano, in particolare, le argomentazioni della citata sentenza n. 285/2020 di questa Corte, che ha così statuito: “non è affatto vero […] che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'art. 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art. 63, limitandosi a richiamare le norme del
DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata
12 dall'art. 61, c. 15 (“Malattia”), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e, quindi, anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ”)”. CP_5
In altri termini, la disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del CCNL senza in alcun modo derogare ad esso.
Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL”.
Si ritiene, perciò, fondata nell'an la pretesa dell'istante avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di malattia a carico della datrice di lavoro, ai sensi del citato art. 63 del CCNL applicato.
La pretesa si ritiene altresì fondata nel quantum, attesa l'esattezza dei conteggi prodotti in atti dalla lavoratrice (cfr. doc. 11 del relativo fascicolo di primo grado), correttamente elaborati sulla base dei criteri fissati dall'art. 63 del CCNL, tenendo conto degli importi già erogati a titolo di trattamento di malattia come risultanti dai cedolini paga.
Non coglie nel segno la contestazione ai conteggi in parola formulata da ON e da secondo cui la CP_1 ONoparte_7 appellante non avrebbe considerato il trattamento migliorativo, rispetto
13 al regolamento interno della cooperativa e al CCNL, previsto dagli accordi in punto di malattia applicati nel sito produttivo: avendo, infatti, detratto dal trattamento di malattia dovuto ex art. 63 CCNL tutte le somme effettivamente erogate a tale titolo dalla cooperativa (anche in forza della contrattazione decentrata applicata nel sito produttivo), come risultanti dai cedolini paga, parte appellante ha determinato in modo del tutto corretto le differenze spettanti per il medesimo titolo. …
Si ritiene fondato, nei limiti di seguito precisati, anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda di differenze sulle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, erogate da sulla base delle CP_1 ore effettivamente lavorate (oltre che sulle ore di malattia, permesso retribuito e – talvolta – maternità), anziché secondo i criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 61 del CCNL applicato.
E' pacifico ed incontestato in causa che all'odierna appellante siano state corrisposte le mensilità aggiuntive calcolate, sotto forma di maggiorazione della retribuzione oraria, sulle sole ore di lavoro effettivamente prestate. La circostanza è espressamente riconosciuta e ribadita da anche nelle difese svolte nel presente grado, CP_1 in cui la cooperativa argomenta che “la maggiorazione oraria non può essere applicata ad un numero di ore superiore a quello delle ore effettivamente lavorate” (cfr. pagina 21 della memoria di costituzione ex art. 436 c.p.c.).
Tanto premesso, ai sensi degli artt. 18 e 19 della parte generale del
CCNL Logistica sono dovute al lavoratore tredicesima e quattordicesima mensilità, ciascuna delle quali “pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL non sono richiamati nella sezione terza relativa alla cooperazione;
pertanto, alla luce dell'esaminata Premessa della stessa sezione, essi “si intendono applicabili integralmente”.
14 E' richiamato, invece, l'art. 61, che disciplina la retribuzione mensile ed è integrato, per il settore cooperativo, dalla seguente disposizione: “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”.
Sull'interpretazione di detta disposizione del CCNL questa Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. sentenze n. 1562/2019, est. Cuomo, pres. Vitali;
n. 1935/2019 pres. est. ; n. 833/2020 est. , pres. Per_2 Per_3
Vitali; n. 217/2023 est. pres. Vitali), le cui motivazioni sono Per_4 condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la citata sentenza n. 833/2020 ha evidenziato quanto segue: “l'asserzione delle appellanti, secondo la quale […] le soc. coop. avrebbe correttamente ed integralmente erogato gli istituti differiti ( tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi rol e per ex festività, indennità sostitutiva di permessi non goduti), non coglie nel segno. L'affermazione
è difatti frutto dell'erroneo convincimento che la disposizione di cui all' art. 61parte speciale ccnl Logistica - che recita “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”, legittimi l'adozione, a base del calcolo delle remunerazioni, delle ore effettivamente lavorate.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la disposizione in parola si riferisce, invece, esclusivamente alle modalità di erogazione degli istituti differiti e non già all'entità degli stessi, per come, d'altro canto, conferma la lettera della disposizione medesima.
Peraltro, l'affidamento a detta metodologia per la determinazione dell'entità della retribuzione, si è di fatto tradotto in una riduzione del minimo retributivo stabilito dal ccnl …
15 Secondo il condiviso orientamento della S.C., dal quale il collegio non intende discostarsi, il minimo retributivo previsto dai ccnl è inderogabile:
“le cooperative sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla”. (Cass. n.17583/2014)”.
In linea con i richiamati precedenti di questa Corte, ritiene il Collegio che la disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica, secondo cui “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”, debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce unicamente una possibile modalità di erogazione dei menzionati istituti retributivi (mediante maggiorazione della retribuzione oraria, anziché mediante pagamento con cadenza annuale), senza incidere sui criteri di determinazione degli stessi istituti, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile piena in conformità agli artt. 18 e 19 CCNL (non derogati in alcun modo, come già evidenziato, dalle disposizioni della sezione cooperazione).
La soluzione esegetica qui accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
Nel senso indicato depone innanzitutto il dato testuale della clausola, che non contiene alcun riferimento alle modalità di calcolo degli istituti retributivi menzionati, ma unicamente alle modalità di erogazione degli stessi.
Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”: l'assenza, nella
16 sezione cooperazione del CCNL, di disposizioni derogatorie degli artt. 18
e 19 appare indicativo della volontà delle parti collettive di applicare integralmente i criteri di determinazione delle mensilità aggiuntive ivi stabiliti.
L'esaminata disposizione della sezione cooperazione del CCNL non può, dunque, essere invocata a sostegno dell'operato di CP_1 laddove quest'ultima ha corrisposto ad importi a titolo di Persona_5 tredicesima e di quattordicesima mensilità rapportati non alla retribuzione mensile piena, bensì alle sole ore di lavoro effettivamente prestato.
Né tale modalità di calcolo delle mensilità aggiuntive può legittimamente fondarsi sull'Accordo quadro “Città del libro Stradella” del 19 dicembre
2019, secondo cui “le cooperative Gea ed ai soci lavoratori Pt_2 dell'appalto CE Città del libro di Stradella, come condizione di miglior favore preesistente nel cantiere riconoscerà e corrisponderà gli istituti differiti (13°/14°/ferie/TFR) per ogni ora di “prestazione lavorativa”. Per prestazione lavorativa si intendono le ore ordinarie lavorate, le ferie erogate, le ore di permesso retribuito, le ore di maternità obbligatoria, di malattia e di infortunio, resta inteso che gli accantonamenti potranno comunque essere riconosciuti fino al massimo di 168 ore/mese. Sulle ore di assenza non retribuita, siano esse giustificate (pnr) o meno (ad esempio in caso di contestazione disciplinari) non vengono maturati gli istituti contrattuali differiti in alcun caso” (cfr. art.
2.A dell'Accordo quadro
…).
ONariamente a quanto ivi affermato, laddove l'Accordo quadro stabilisce che gli istituti differiti siano calcolati su “ogni ora di “prestazione lavorativa””, anziché sulla retribuzione mensile piena, esso non detta una disposizione di miglior favore per i lavoratori rispetto all'art. 61 sezione cooperazione del CCNL.
La disposizione dell'Accordo quadro introduce, invece, una deroga in peius al trattamento economico stabilito dal CCNL, anche perché in essa
17 si prevede che le ore di lavoro computabili non possano comunque superare le 168 mensili (ossia il normale orario di lavoro).
Il carattere peggiorativo della previsione in esame trova conferma nel raffronto tra gli importi erogati all'odierna appellante a titolo di mensilità aggiuntive in base alle ore di lavoro effettivo e i maggiori importi spettanti assumendo quale base di calcolo la retribuzione mensile piena.
Un simile trattamento retributivo, deteriore rispetto a quello stabilito dal
CCNL, non può essere validamente introdotto dall'Accordo quadro in esame, il quale si colloca, pacificamente, al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre
2011 n. 148.
La corresponsione, da parte di di tredicesima e CP_1 quattordicesima mensilità in misura inferiore a quella prevista dal CCNL si pone, altresì, in violazione dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n.
142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, alla luce del condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”
(così ex multis Cass., 21 febbraio 2020 n. 4621; in termini cfr. anche
Cass., 4 agosto 2014 n. 17583; Cass. 28 agosto 2013 n. 19832; Cass.
31 maggio 2022 n. 17698).
18 La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge come “il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi "complessivo", quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle” (cfr. Cass., 21 febbraio
2020 n. 4621, cit.).
Sulla base di quanto sin qui esposto deve ritenersi, perciò, fondata la pretesa dell'appellante avente ad oggetto il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità calcolate non sulle ore di lavoro effettivamente prestate, bensì sulla retribuzione mensile correlata all'orario di lavoro a tempo pieno contrattualmente pattuito.
Circa il quantum dovuto, non paiono corretti i conteggi allegati al ricorso introduttivo … nella parte in cui includono nella retribuzione mensile posta a base di calcolo delle mensilità aggiuntive l'importo di € 16,95 a titolo di ED (in luogo degli importi erogati a tale titolo dalla cooperativa, come risultanti dai cedolini paga), nonché rol ed ex festività, essendo queste due voci estranee all'elenco delle componenti della retribuzione globale mensile stabi lito dall'art. 61 del CCNL.
Sulla base di tali rilievi, … il Collegio ha invitato parte appellante ad elaborare nuovi conteggi, computando nella retribuzione base la voce
ED nei soli limiti di quanto erogato a tale titolo nei cedolini paga ed escludendo la quota relativa a rol ed ex festività.
I nuovi conteggi … risultano del tutto corretti e resistono alle contestazioni formulate da e da GSL–Gestione Servizi Logistici nelle CP_1 note contabili autorizzate.
19 Infondato è, innanzitutto, il rilievo secondo cui la voce ED inciderebbe esclusivamente sulla tredicesima e non anche sulla quattordicesima mensilità.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL (che disciplinano, rispettivamente, tredicesima e quattordicesima mensilità) individuano, infatti, in modo identico, tramite il rinvio alle stesse disposizioni (artt. 61 e 73 del CCNL), gli elementi che compongono la retribuzione mensile, tra cui è compreso l'ED: tale voce retributiva, pertanto, deve ritenersi inclusa nella base di calcolo di ambedue le mensilità aggiuntive.
Neppure coglie nel segno la contestazione secondo cui l'appellante, nei propri conteggi, avrebbe erroneamente inserito il rateo pieno di tredicesima e quattordicesima mensilità, senza tenere conto delle assenze per maternità (in particolare delle assenze per maternità anticipata/obbligatoria, in cui l'80% del trattamento retributivo è stato CP_ erogato dall' ), con ciò asseritamente duplicando voci già coperte dall'ente previdenziale.
Si osserva in proposito che in base all'art. 64 del CCNL, in caso di maternità il datore di lavoro è tenuto a “corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda
è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese”.
Coerentemente con tale disposizione e con i già esaminati artt. 18 e 19 del CCNL, le mensilità aggiuntive maturate nel periodo di assenza per maternità vanno coerentemente calcolate non sulla sola integrazione a carico del datore di lavoro (come sostenuto dalle società appellate), bensì sull'intero ammontare del trattamento economico di maternità, comprensivo anche dell'indennità a carico dell .” CP_8
Attesa, dunque, l'esattezza dei conteggi depositati da parte ricorrente con nota del 10.12.2025, il credito per differenze retributive su tredicesima e quattordicesima mensilità va determinato nell'importo di
20 Euro 2027,06 ( con accantonamento sul tfr nella misura di Euro 150,15), mentre le differenze a titolo di integrazione della indennità di malattia ammontano ad Euro 5012,29, con accantonamento dell'ulteriore importo di Euro 371,28 quale incidenza sul TFR.
Essendo incontestato in causa che i crediti retributivi accertati nella presente sede sono maturati per prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'appalto di gestione della logistica presso i centri di Stradella e di
Broni della c.d. “Citta del Libro”, affidato da a ONoparte_9
e la cui esecuzione è stata da ONoparte_7 quest'ultima affidata alla consorziata sussiste in relazione CP_1 agli anzidetti crediti retributivi la responsabilità solidale ex art. 29, comma
2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 di tutte le società resistenti, le quali devono essere, perciò, condannate in solido a corrispondere alla ricorrente gli importi indicati, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
3. Deve essere, infine, accolta la domanda di manleva svolta da
[...] nei confronti di e ONoparte_9 ONoparte_7
ON di CP_1
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276, è, infatti, obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore (o subappaltatore) che riveste la posizione di datore di lavoro, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente e dagli eventuali subcommittenti, risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori.
Il committente coobbligato ex lege che ha pagato il debito ha quindi azione di regresso, per l'intero, nei confronti del debitore principale per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c.. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del
21 condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300).
Ciò premesso, nel caso di specie il soggetto obbligato in via principale per i trattamenti retributivi dovuti alla è la datrice di lavoro Pt_1 [...]
CP_1
A sua volta, GSL–Gestione Servizi Logistici s.r.l. è tenuta a manlevare in forza degli obblighi di garanzia ONoparte_9 contrattualmente assunti (cfr. art.
6.3 del contratto allegato con cui
[...]
“si obbliga a manlevare, risarcire e tenere ONoparte_2 integralmente indenne da ogni richiesta di pagamento, CP_9 risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_9 CP_9 di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
ONatto … In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_9 relazione a … eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, CP_9 da parte del Fornitore, agli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza”)
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
22 Il Giudice, IG NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1
, della e della CE ST
[...] ONoparte_2 srl, così provvede:
1) rigetta le domande di inquadramento superiore;
2) in parziale accoglimento delle domande formulate in via subordinata, condanna e CE CP_1 ONoparte_2
ST s.r.l., in via tra loro solidale, a corrispondere in favore dell'istante l'importo di € 5.012,29 a titolo di integrazione dell'indennità di malattia ( con incidenza sul tfr nella misura di Euro 371,28) e l'importo di € 2.027,06
a titolo di mensilità aggiuntive (con accantonamento dell'importo di Euro
150,15 quale incidenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro
5.388,00, con compensazione della residua metà, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) condanna e a CP_1 ONoparte_2 tenere indenne CE ST s.r.l. per quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
( IG NZ)
23 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
JA SA NI, TE IC e MA GI;
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. O. Pinna;
e
in persona del legale ONoparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. O. Pinna;
e
1 CE in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Franklin
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, la ha convenuto in giudizio Pt_1 innanzi al Giudice del Lavoro di Milano le società indicate in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del
CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore); b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire l'indennità di maternità in misura pari al 100% della retribuzione;
e. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19
CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.9, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle seguenti somme: € 6.760,60 per differenze da sottoinquadramento;
€ 3.655,72 a titolo di 13ma e 14ma mensilità; €
6.813,27 a titolo di integrazione delle indennità di malattia;
€ 4.025,02 a
2 titolo di integrazione delle indennità di maternità; il tutto oltre incidenza
TFR per complessivi € 22.829,13, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o CP_2
CE ST srl, ut supra, la sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti ON di per l'effetto, condannare e/o CE ST srl al CP_2 pagamento, in via solidale con delle somme di cui alle CP_3 CP_1 presenti conclusioni. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.”. ON NT Si costituivano in giudizio la e la chiedendo il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la CE ST chiedendo il rigetto delle domande e formulando domanda di manleva nei confronti delle società appaltatrici.
Le domande dell'istante di inquadramento superiore sono infondate e vanno rigettate, mentre va accolta la domanda residua secondo le argomentazioni che seguono.
1. In via preliminare va sottolineato che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che l'art. 2103 non contenga un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso;
spetta alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali, nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore, deve esercitarsi lo ius variandi in melius (
Cass., 4 ottobre 1999, n. 10998).
Il caso che ci occupa pone un problema di determinazione in concreto di mansioni effettivamente svolte e di conseguente inquadramento. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due
3 indagini ( Cass., 27 febbraio 2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n.
14981).
Il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed alla relativa qualifica non può prescindere dalla verifica che tale assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio della autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate successivamente le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato ( Cass., 27 dicembre 1999, n. 14569; Cass., 14 agosto 2001, n. 11125).
Il diritto alle mansioni superiori presuppone il concreto ed effettivo svolgimento delle medesime, indipendentemente dalla qualifica attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica (
Cass., 20 maggio 2000, n. 6600).
Appartengono al livello 5, livello applicato all'istante, “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Nei profili esemplificativi si ritrovano le seguenti attività: attività di addetto al magazzino;
facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del
6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono nor- male
4 capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura.
In forza dell'art. 6 del CCNL Trasporto, Merci e Logistica appartengono al livello 4 “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate E complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”.
Appartengono, invece, al livello 4J “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”.
La testimone ha riferito le seguenti Testimone_1 circostanze: “ Io faccio un po' di tutto: confezionamento e prelievo, preparazione ROL, controllo della merce e, per un certo periodo, il
“macero”. Di solito utilizzo i mezzi ossia dei carrelli che hanno il ROL
5 dietro dove vengono prelevati i libri. Utilizzo anche i transpallet. I transpallet sono elettrici ma vanno tirati a mano. La ricorrente svolge le mie stesse mansioni. Lavoriamo vicine, insieme. Il prelievo si effettua prendendo uno di questi mezzi che ha dietro un carrello con le scatole dentro;
c'è una lista che indica dove effettuare il prelievo;
la ricorrente si reca nelle corsie e preleva utilizzando le pistole che segnalano dove prelevare e quanta merce prelevare. Il confezionamento consiste nel mettere i libri nella scatola seguendo le indicazioni della pistola e del computer. La preparazione dei ROL consiste nell'attaccare le etichette sulle scatole. I resi sono libri in più o che non c'entrano nulla con quello che viene indicato sulla scatola: la ricorrente fa il controllo della merce e le scatole sbagliate sono scartate al controllo. La ricorrente utilizza i miei stessi mezzi. La ricorrente effettua tutte le operazioni che ho descritto.
Nell'arco della giornata facciamo un po' di tutto. Può capitare che la giornata lavorativa sia impegnata anche esclusivamente nello svolgimento di una delle operazioni che ho indicato. Io e la ricorrente siamo tra i pochi lavoratori impegnati nello svolgimento di tutte le varie attività all'interno del magazzino come ad esempio il “macero”. Lo scarto della merce avviene automaticamente. I libri non sono sempre sbagliati: qualche volta la segnalazione automatica è errata. Quindi, noi dobbiamo intervenire effettuando un controllo. Il peso viene indicato sulla scatola;
se la macchina rileva che il peso non è giusto, la scatola viene scartata in automatico e la persona che fa il controllo deve controllare se tutto sia giusto. Il controllo avviene sparando su tutti i libri presenti nella scatola.
Se manca qualcosa, quello che fa il controllo deve recarsi in magazzino per recuperare quello che manca”.
Il teste ha affermato: “La ricorrente attualmente lavora Testimone_2 nell'impianto di Broni e la sua attività prevalente è il prelievo e confezionamento dei libri della commessa Il prelievo viene CP_4 svolto nei seguenti termini: al lavoratore viene dato in dotazione un carrello elevatore che si chiama EKS110 nonché una pistola radiofrequenza. Il capoturno o caporeparto assegna a ogni operatore un
6 ROL;
quindi, l'operatore, attraverso il carrello elevatore, inforca questo
ROL container. Sopra al ROL ci sono sedici scatole. Ognuna equivale a un ordine. Una volta inforcato, l'addetto, attraverso la pistola, serializza l'etichetta del ROL che racchiude tutte e 16 le scatole. Una volta che ha serializzato, sullo schermo della pistola appare il giro ottimizzato che deve effettuare per riempire le sedici scatole. Sullo schermo della pistola appare la posizione del libro, il codice, la quantità che deve prelevare e in che scatola deve mettere il libro. Quest'azione viene ripetuta fino a che le sedici scatole sono riempite. Una volta finito il giro, il lavoratore riporta il ROL all'origine, sgancia il ROL pieno, aggancia un ROL nuovo e riparte.
Questo è il prelievo. Questo tipo di prelievo è già un confezionamento. Il
90% dell'attività svolta dalla ricorrente è “prelievo”. Il confezionamento si effettua come segue: vengono portate grosse quantità su bancali interi, poi le addette hanno in dotazione un carrello che non è un carrello elevatore, bensì un transpallet elettrico senza uomo a bordo, si chiama
EMJ10. Questo mezzo serve per prelevare il bancale, portarlo alla postazione e alzarlo per migliorare la posizione ergonomica della lavoratrice. Nella postazione è presente un PC. L'addetta prende l'etichetta che c'è sul bancale, spara l'etichetta e il PC dice quante scatole deve fare, di che quantità e che tipologia. Successivamente alla conferma, viene stampata l'etichetta che viene applicata sulla scatola la quale viene spinta su una rulliera automatica che va in chiusura automatica. La ricorrente non effettua altre attività nell'impianto di Broni.
Quando era a Stradella la lavoratrice si occupava di linea picking: trattasi di un prelievo effettuato a piedi. La ricorrente si occupa anche del macero. Il macero fa parte del prelievo. Qualunque dipendente, quando rileva un libro non spedibile, lo toglie dalla postazione e lo porta dove ci sono i capiturno: c'è un bancale dove viene accumulato tutto il macero.
Quando il bancale è pieno, viene dato alle confezionatrici che sparano tutti i libri. Non ho ma visto la ricorrente effettuare questa attività. I mezzi utilizzati sono mezzi di facile conduzione e non necessitano di formazione. Noi comunque facciamo una formazione interna ma non è
7 necessario un patentino vero e proprio per i mezzi indicati. La formazione dura almeno una settimana. Non sono presente ogni giorno nel magazzino. Può capitare di essere presente l'intera giornata oppure qualche ora nel corso della giornata”.
La testimone ha riferito: “ Io e la ricorrente abbiamo Testimone_3 lavorato all'interno dello stesso reparto. La ricorrente ha lavorato nel reparto “resi”; quando non c'era lavoro nel reparto “resi”, la ricorrente era mandata nel reparto refilling e in quello “linea picking”. Nel reparto “linea picking” prendiamo la pistola, la utilizziamo per sparare sulla scatola, conoscere la posizione dei libri che sono richiesti, poi prendiamo i libri e li mettiamo in una scatola. Successivamente, mandiamo avanti la scatola. Nel reparto refilling, prendiamo il mezzo, prendiamo la pistola.
Spariamo con la pistola sull'etichetta, prendiamo i libri, li mettiamo sul
ROLL e quando il ROLL è pieno lo portiamo al reparto
“confezionamento”. La ricorrente ha lavorato anche al reparto confezionamento. La ricorrente ha utilizzato il carrello di cui al documento
10 del ricorso solo nel reparto “refilling”. Il carrello non viene utilizzato dalla ricorrente tutti i giorni della settimana ma viene utilizzato solo quando è impegnata nel reparto “refilling”. Sulla linea picking non si utilizzano mezzi come quello di cui al documento 10. La ricorrente ha utilizzato il carello per tutto il periodo 2018 – 2021 quando lavorava nel reparto “refilling”. Non sono in grado di dire quante volte a settimana o nel mese la ricorrente sia stata impegnata nel reparto “refilling”. La ricorrente, nel reparto “linea picking” non ha mai utilizzato dei mezzi. Non ricordo con precisione il nome del mezzo di cui al documento 10 allegato al ricorso”.
La testimone a affermato: “ Dal 2018 al 2021, la ricorrente Testimone_4 ha svolto le seguenti mansioni: la ricorrente lavorava nella linea picking e occasionalmente veniva nel reparto resi dove lavoravo io. Non sono mai stata impegnata nella linea picking. Quando la ricorrente era impegnata nel reparto resi, la ricorrente apriva i colli e passava il codice a barre sul lettore ottico;
il libro veniva posizionato su un nastro che
8 portava il libro in un luogo dove poi veniva collocato su dei ROLL. La ricorrente non utilizzava strumenti o mezzi di altro tipo. Non sono in grado di dire nulla sull'adibizione della ricorrente ad altri reparti. Il mezzo di cui al documento 10 del ricorso veniva utilizzato nel reparto
“prelievo/refilling” e nel reparto “versamento”. Questo mezzo si chiama
“EPC”, mi sembra. Non ricordo il prosieguo se 110 o 112. Nel reparto
“prelievo” non è presente un computer o un monitor. Invece, il computer era presente nel reparto “resi” ed era utilizzato dalla ricorrente. Il lettore ottico è collegato a questo computer. La ricorrente passa il libro sul lettore ottico e legge poi sullo schermo del pc ciò che viene evidenziato”.
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che la ricorrente svolgeva prevalentemente attività di prelievo;
che presso il magazzino di Stradella tale attività veniva svolta a piedi, mediante l'utilizzo della pistola scanner, mentre nel magazzino di Broni la ricorrente operava sia con la pistola scanner sia con il commissionatore basso (EKS 110), un carrello dotato di ROLL posteriore utilizzato per il prelievo e la movimentazione dei libri;
che l'istante, quando è stata assegnata alle operazioni di confezionamento, faceva uso anche del transpallet elettrico (sigla
EJM10), condotto manualmente, ossia tirandolo a mano;
che la ricorrente si occupava anche del confezionamento, che consisteva nel collocare i libri all'interno delle scatole seguendo le indicazioni fornite sia dalla pistola scanner sia dal PC e che questo ultimo, una volta scansionata l'etichetta, mostrava sullo schermo le istruzioni necessarie per procedere al confezionamento, indicando il numero di scatole da preparare, la loro tipologia e la quantità di libri da inserire.
La prova orale non ha confermato che la ricorrente sia stata impiegata al macero, una attività che costituisce una fase del prelievo. Tale procedura viene avviata quando il sistema rileva una differenza tra il peso della scatola e quello previsto: la scatola viene quindi automaticamente scartata e l'addetto alla postazione deve scansionare singolarmente i vari libri per verificare eventuali mancanze. Qualora risulti assente un volume,
9 l'addetto deve recarsi in magazzino per recuperarlo, svolgendo così un'ulteriore attività di prelievo.
Le mansioni svolte dalla ricorrente non rientrano tra i profili professionali degli operai di cui al livello 4 o 4J. Il livello 4 contempla infatti figure professionali che hanno svolto periodi di tirocinio o corsi di addestramento e che compiono lavori e operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche.
È indubbio che la ricorrente non abbia svolto alcuna operazione delicata e complessa, trattandosi di semplice attività di movimentazione delle merci e che la stessa non possa nemmeno qualificarsi alla stregua di una
“carrellista di mezzi complessi”, ossia di colei che identifica l'addetto di magazzino che opera con carrelli complessi, quali per esempio i carrelli trilaterali, quadrivi, combi, ecc., con modalità di conduzione certamente più complesse e con dimensioni nettamente superiori ai carrelli semplici utilizzati dalla ricorrente.
Per i carrelli utilizzati dalla ricorrente non è richiesta alcuna formazione né una specifica abilitazione, trattandosi di mezzi di semplice conduzione. Del resto la stessa parte ricorrente non ha allegato alcun certificato di formazione specifica relativa all'uso di mezzi complessi e/o attestato abilitante ad attività specifiche e complesse richieste dalla declaratoria analizzata. Peraltro, la ricorrente non documenta il possesso di alcuna patente di guida per aree pubbliche, come richiesto dal livello
4.
Anche il livello 4J contempla figure professionali che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi, con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori. L'uso di carrelli per i quali non è necessaria la patente di guida per aree pubbliche consente, per differenza con il 4 livello, la sussumibilità delle mansioni nel livello 4J.
La ricorrente non ha mai guidato alcun mezzo complesso, utilizzando esclusivamente i più semplici mezzi di movimentazione dei carichi
10 utilizzati nei magazzini di logistica (il commissionatore basso EKS 110 e il transpallet elettrico a mano EJM10).
La domanda di inquadramento nel livello 4 non è, inoltre, riconducibile al seguente profilo esemplificativo: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci)”. Infatti, la ricorrente non ha svolto alcuna attività di carico, scarico, spunta documenti e approntamento merci, bensì, esclusivamente, attività di movimentazione delle merci in magazzino con uso di servomezzo inscatolamento dei libri.
Peraltro, deve osservarsi che l'operaio con mansioni multiple di magazzino è una delle esemplificazioni della declaratoria del quarto livello, i cui presupposti sono del tutto carenti nelle mansioni svolte dalla
Pt_1
Le mansioni svolte dalla ricorrente appaiono pienamente rientranti nella declaratoria del quinto livello, in quanto non sono caratterizzate da quel quid pluris in termini di complessità e professionalità che caratterizza livello e il livello 4J che è, comunque, una articolazione del quarto livello
Pertanto le domande di inquadramento superiore devono essere rigettate.
2.Va accolta la domanda subordinata formulata dall'istante in relazione al trattamento economico da applicare in relazione al quinto livello.
A tal proposito appaiono condivisibili le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 74 del 17.09.2025: “ … la lettera di assunzione della ricorrente alle dipendenze di in qualità CP_1 di socia lavoratrice, indica quale contratto collettivo applicato il CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.
La parte speciale – sezione terza cooperazione del CCNL anzidetto, applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa, stabilisce in Premessa che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente” (cfr. CCNL 2013 e 2023). Nella medesima sezione
11 cooperazione del CCNL è disposto, per quanto qui rileva, ciò che segue:
“Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n°
423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli isti tuti di previdenza ed assicurativi”.
Ritiene il Collegio - in linea con condivisi precedenti di questa Corte pronunciatisi su clausole contrattuali di analogo contenuto, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 285/2020, est. , pres. Per_1
Bianchini; sentenza n. 293/2025, est. Bertoli, pres. Cuomo) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dalla richiamata disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica non escluda l'integrazione, a carico del datore di lavoro, dell'indennità di malattia CP_ erogata dall' , così come previsto dall'art. 63 del medesimo CCNL, a mente del quale “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lett. A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni (…); 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi (da 0 a 150 gg) e della metà di essa per altri 7 (da 150 a 350 gg), se aventi anzianità superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' e dall ma le integra per differenza, nell'ambito dei CP_5 CP_6 singoli periodi di retribuzione mensile”.
Al riguardo si richiamano, in particolare, le argomentazioni della citata sentenza n. 285/2020 di questa Corte, che ha così statuito: “non è affatto vero […] che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'art. 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art. 63, limitandosi a richiamare le norme del
DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata
12 dall'art. 61, c. 15 (“Malattia”), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e, quindi, anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ”)”. CP_5
In altri termini, la disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del CCNL senza in alcun modo derogare ad esso.
Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL”.
Si ritiene, perciò, fondata nell'an la pretesa dell'istante avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di malattia a carico della datrice di lavoro, ai sensi del citato art. 63 del CCNL applicato.
La pretesa si ritiene altresì fondata nel quantum, attesa l'esattezza dei conteggi prodotti in atti dalla lavoratrice (cfr. doc. 11 del relativo fascicolo di primo grado), correttamente elaborati sulla base dei criteri fissati dall'art. 63 del CCNL, tenendo conto degli importi già erogati a titolo di trattamento di malattia come risultanti dai cedolini paga.
Non coglie nel segno la contestazione ai conteggi in parola formulata da ON e da secondo cui la CP_1 ONoparte_7 appellante non avrebbe considerato il trattamento migliorativo, rispetto
13 al regolamento interno della cooperativa e al CCNL, previsto dagli accordi in punto di malattia applicati nel sito produttivo: avendo, infatti, detratto dal trattamento di malattia dovuto ex art. 63 CCNL tutte le somme effettivamente erogate a tale titolo dalla cooperativa (anche in forza della contrattazione decentrata applicata nel sito produttivo), come risultanti dai cedolini paga, parte appellante ha determinato in modo del tutto corretto le differenze spettanti per il medesimo titolo. …
Si ritiene fondato, nei limiti di seguito precisati, anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere respinto la domanda di differenze sulle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, erogate da sulla base delle CP_1 ore effettivamente lavorate (oltre che sulle ore di malattia, permesso retribuito e – talvolta – maternità), anziché secondo i criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 61 del CCNL applicato.
E' pacifico ed incontestato in causa che all'odierna appellante siano state corrisposte le mensilità aggiuntive calcolate, sotto forma di maggiorazione della retribuzione oraria, sulle sole ore di lavoro effettivamente prestate. La circostanza è espressamente riconosciuta e ribadita da anche nelle difese svolte nel presente grado, CP_1 in cui la cooperativa argomenta che “la maggiorazione oraria non può essere applicata ad un numero di ore superiore a quello delle ore effettivamente lavorate” (cfr. pagina 21 della memoria di costituzione ex art. 436 c.p.c.).
Tanto premesso, ai sensi degli artt. 18 e 19 della parte generale del
CCNL Logistica sono dovute al lavoratore tredicesima e quattordicesima mensilità, ciascuna delle quali “pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL”.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL non sono richiamati nella sezione terza relativa alla cooperazione;
pertanto, alla luce dell'esaminata Premessa della stessa sezione, essi “si intendono applicabili integralmente”.
14 E' richiamato, invece, l'art. 61, che disciplina la retribuzione mensile ed è integrato, per il settore cooperativo, dalla seguente disposizione: “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”.
Sull'interpretazione di detta disposizione del CCNL questa Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. sentenze n. 1562/2019, est. Cuomo, pres. Vitali;
n. 1935/2019 pres. est. ; n. 833/2020 est. , pres. Per_2 Per_3
Vitali; n. 217/2023 est. pres. Vitali), le cui motivazioni sono Per_4 condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la citata sentenza n. 833/2020 ha evidenziato quanto segue: “l'asserzione delle appellanti, secondo la quale […] le soc. coop. avrebbe correttamente ed integralmente erogato gli istituti differiti ( tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi rol e per ex festività, indennità sostitutiva di permessi non goduti), non coglie nel segno. L'affermazione
è difatti frutto dell'erroneo convincimento che la disposizione di cui all' art. 61parte speciale ccnl Logistica - che recita “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”, legittimi l'adozione, a base del calcolo delle remunerazioni, delle ore effettivamente lavorate.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la disposizione in parola si riferisce, invece, esclusivamente alle modalità di erogazione degli istituti differiti e non già all'entità degli stessi, per come, d'altro canto, conferma la lettera della disposizione medesima.
Peraltro, l'affidamento a detta metodologia per la determinazione dell'entità della retribuzione, si è di fatto tradotto in una riduzione del minimo retributivo stabilito dal ccnl …
15 Secondo il condiviso orientamento della S.C., dal quale il collegio non intende discostarsi, il minimo retributivo previsto dai ccnl è inderogabile:
“le cooperative sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla”. (Cass. n.17583/2014)”.
In linea con i richiamati precedenti di questa Corte, ritiene il Collegio che la disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica, secondo cui “gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria”, debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce unicamente una possibile modalità di erogazione dei menzionati istituti retributivi (mediante maggiorazione della retribuzione oraria, anziché mediante pagamento con cadenza annuale), senza incidere sui criteri di determinazione degli stessi istituti, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile piena in conformità agli artt. 18 e 19 CCNL (non derogati in alcun modo, come già evidenziato, dalle disposizioni della sezione cooperazione).
La soluzione esegetica qui accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
Nel senso indicato depone innanzitutto il dato testuale della clausola, che non contiene alcun riferimento alle modalità di calcolo degli istituti retributivi menzionati, ma unicamente alle modalità di erogazione degli stessi.
Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”: l'assenza, nella
16 sezione cooperazione del CCNL, di disposizioni derogatorie degli artt. 18
e 19 appare indicativo della volontà delle parti collettive di applicare integralmente i criteri di determinazione delle mensilità aggiuntive ivi stabiliti.
L'esaminata disposizione della sezione cooperazione del CCNL non può, dunque, essere invocata a sostegno dell'operato di CP_1 laddove quest'ultima ha corrisposto ad importi a titolo di Persona_5 tredicesima e di quattordicesima mensilità rapportati non alla retribuzione mensile piena, bensì alle sole ore di lavoro effettivamente prestato.
Né tale modalità di calcolo delle mensilità aggiuntive può legittimamente fondarsi sull'Accordo quadro “Città del libro Stradella” del 19 dicembre
2019, secondo cui “le cooperative Gea ed ai soci lavoratori Pt_2 dell'appalto CE Città del libro di Stradella, come condizione di miglior favore preesistente nel cantiere riconoscerà e corrisponderà gli istituti differiti (13°/14°/ferie/TFR) per ogni ora di “prestazione lavorativa”. Per prestazione lavorativa si intendono le ore ordinarie lavorate, le ferie erogate, le ore di permesso retribuito, le ore di maternità obbligatoria, di malattia e di infortunio, resta inteso che gli accantonamenti potranno comunque essere riconosciuti fino al massimo di 168 ore/mese. Sulle ore di assenza non retribuita, siano esse giustificate (pnr) o meno (ad esempio in caso di contestazione disciplinari) non vengono maturati gli istituti contrattuali differiti in alcun caso” (cfr. art.
2.A dell'Accordo quadro
…).
ONariamente a quanto ivi affermato, laddove l'Accordo quadro stabilisce che gli istituti differiti siano calcolati su “ogni ora di “prestazione lavorativa””, anziché sulla retribuzione mensile piena, esso non detta una disposizione di miglior favore per i lavoratori rispetto all'art. 61 sezione cooperazione del CCNL.
La disposizione dell'Accordo quadro introduce, invece, una deroga in peius al trattamento economico stabilito dal CCNL, anche perché in essa
17 si prevede che le ore di lavoro computabili non possano comunque superare le 168 mensili (ossia il normale orario di lavoro).
Il carattere peggiorativo della previsione in esame trova conferma nel raffronto tra gli importi erogati all'odierna appellante a titolo di mensilità aggiuntive in base alle ore di lavoro effettivo e i maggiori importi spettanti assumendo quale base di calcolo la retribuzione mensile piena.
Un simile trattamento retributivo, deteriore rispetto a quello stabilito dal
CCNL, non può essere validamente introdotto dall'Accordo quadro in esame, il quale si colloca, pacificamente, al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre
2011 n. 148.
La corresponsione, da parte di di tredicesima e CP_1 quattordicesima mensilità in misura inferiore a quella prevista dal CCNL si pone, altresì, in violazione dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n.
142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, alla luce del condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”
(così ex multis Cass., 21 febbraio 2020 n. 4621; in termini cfr. anche
Cass., 4 agosto 2014 n. 17583; Cass. 28 agosto 2013 n. 19832; Cass.
31 maggio 2022 n. 17698).
18 La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge come “il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi "complessivo", quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle” (cfr. Cass., 21 febbraio
2020 n. 4621, cit.).
Sulla base di quanto sin qui esposto deve ritenersi, perciò, fondata la pretesa dell'appellante avente ad oggetto il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità calcolate non sulle ore di lavoro effettivamente prestate, bensì sulla retribuzione mensile correlata all'orario di lavoro a tempo pieno contrattualmente pattuito.
Circa il quantum dovuto, non paiono corretti i conteggi allegati al ricorso introduttivo … nella parte in cui includono nella retribuzione mensile posta a base di calcolo delle mensilità aggiuntive l'importo di € 16,95 a titolo di ED (in luogo degli importi erogati a tale titolo dalla cooperativa, come risultanti dai cedolini paga), nonché rol ed ex festività, essendo queste due voci estranee all'elenco delle componenti della retribuzione globale mensile stabi lito dall'art. 61 del CCNL.
Sulla base di tali rilievi, … il Collegio ha invitato parte appellante ad elaborare nuovi conteggi, computando nella retribuzione base la voce
ED nei soli limiti di quanto erogato a tale titolo nei cedolini paga ed escludendo la quota relativa a rol ed ex festività.
I nuovi conteggi … risultano del tutto corretti e resistono alle contestazioni formulate da e da GSL–Gestione Servizi Logistici nelle CP_1 note contabili autorizzate.
19 Infondato è, innanzitutto, il rilievo secondo cui la voce ED inciderebbe esclusivamente sulla tredicesima e non anche sulla quattordicesima mensilità.
Gli artt. 18 e 19 del CCNL (che disciplinano, rispettivamente, tredicesima e quattordicesima mensilità) individuano, infatti, in modo identico, tramite il rinvio alle stesse disposizioni (artt. 61 e 73 del CCNL), gli elementi che compongono la retribuzione mensile, tra cui è compreso l'ED: tale voce retributiva, pertanto, deve ritenersi inclusa nella base di calcolo di ambedue le mensilità aggiuntive.
Neppure coglie nel segno la contestazione secondo cui l'appellante, nei propri conteggi, avrebbe erroneamente inserito il rateo pieno di tredicesima e quattordicesima mensilità, senza tenere conto delle assenze per maternità (in particolare delle assenze per maternità anticipata/obbligatoria, in cui l'80% del trattamento retributivo è stato CP_ erogato dall' ), con ciò asseritamente duplicando voci già coperte dall'ente previdenziale.
Si osserva in proposito che in base all'art. 64 del CCNL, in caso di maternità il datore di lavoro è tenuto a “corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda
è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza ed il 50% di essa per il 6° mese”.
Coerentemente con tale disposizione e con i già esaminati artt. 18 e 19 del CCNL, le mensilità aggiuntive maturate nel periodo di assenza per maternità vanno coerentemente calcolate non sulla sola integrazione a carico del datore di lavoro (come sostenuto dalle società appellate), bensì sull'intero ammontare del trattamento economico di maternità, comprensivo anche dell'indennità a carico dell .” CP_8
Attesa, dunque, l'esattezza dei conteggi depositati da parte ricorrente con nota del 10.12.2025, il credito per differenze retributive su tredicesima e quattordicesima mensilità va determinato nell'importo di
20 Euro 2027,06 ( con accantonamento sul tfr nella misura di Euro 150,15), mentre le differenze a titolo di integrazione della indennità di malattia ammontano ad Euro 5012,29, con accantonamento dell'ulteriore importo di Euro 371,28 quale incidenza sul TFR.
Essendo incontestato in causa che i crediti retributivi accertati nella presente sede sono maturati per prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'appalto di gestione della logistica presso i centri di Stradella e di
Broni della c.d. “Citta del Libro”, affidato da a ONoparte_9
e la cui esecuzione è stata da ONoparte_7 quest'ultima affidata alla consorziata sussiste in relazione CP_1 agli anzidetti crediti retributivi la responsabilità solidale ex art. 29, comma
2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 di tutte le società resistenti, le quali devono essere, perciò, condannate in solido a corrispondere alla ricorrente gli importi indicati, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
3. Deve essere, infine, accolta la domanda di manleva svolta da
[...] nei confronti di e ONoparte_9 ONoparte_7
ON di CP_1
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276, è, infatti, obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore (o subappaltatore) che riveste la posizione di datore di lavoro, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente e dagli eventuali subcommittenti, risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori.
Il committente coobbligato ex lege che ha pagato il debito ha quindi azione di regresso, per l'intero, nei confronti del debitore principale per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c.. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del
21 condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300).
Ciò premesso, nel caso di specie il soggetto obbligato in via principale per i trattamenti retributivi dovuti alla è la datrice di lavoro Pt_1 [...]
CP_1
A sua volta, GSL–Gestione Servizi Logistici s.r.l. è tenuta a manlevare in forza degli obblighi di garanzia ONoparte_9 contrattualmente assunti (cfr. art.
6.3 del contratto allegato con cui
[...]
“si obbliga a manlevare, risarcire e tenere ONoparte_2 integralmente indenne da ogni richiesta di pagamento, CP_9 risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_9 CP_9 di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
ONatto … In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_9 relazione a … eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, CP_9 da parte del Fornitore, agli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza”)
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il parziale accoglimento delle domande.
P.Q.M.
22 Il Giudice, IG NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1
, della e della CE ST
[...] ONoparte_2 srl, così provvede:
1) rigetta le domande di inquadramento superiore;
2) in parziale accoglimento delle domande formulate in via subordinata, condanna e CE CP_1 ONoparte_2
ST s.r.l., in via tra loro solidale, a corrispondere in favore dell'istante l'importo di € 5.012,29 a titolo di integrazione dell'indennità di malattia ( con incidenza sul tfr nella misura di Euro 371,28) e l'importo di € 2.027,06
a titolo di mensilità aggiuntive (con accantonamento dell'importo di Euro
150,15 quale incidenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro
5.388,00, con compensazione della residua metà, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
4) condanna e a CP_1 ONoparte_2 tenere indenne CE ST s.r.l. per quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice
( IG NZ)
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